Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/2017, n. 11550
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Sentenza 15 febbraio 2017

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Massime1

Qualora il tribunale della libertà accolga la domanda cautelare, riformando in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. la decisione di rigetto del G.i.p., deve escludersi la sussistenza dell'onere della c.d. motivazione rafforzata, in quanto tale onere è configurabile solo in sede di giudizio, dove il canone valutativo è costituito non dalla gravità indiziaria, ma dalla certezza processuale della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. (In motivazione, la S.C. ha peraltro precisato che il tribunale deve comunque procedere ad una verifica, sia pur implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, se interferenti con i presupposti della divergente valutazione adottata in appello, configurandosi altrimenti un vizio di motivazione che deve essere specificamente dedotto attraverso l'indicazione del profilo neppure implicitamente valutato).

Commentario1

  • 1Gravità indiziaria e oltre ogni ragionevole dubbio: differenze (Cass. 10995/20).
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 maggio 2020

    Qualora il tribunale della libertà accolga la domanda cautelare, riformando la decisione di rigetto del G.i.p., deve escludersi la sussistenza dell'onere della c.d. motivazione rafforzata m ma il percorso motivazionale rappresentato deve confrontarsi, superandole, con le ragioni che hanno giustificato il diverso convincimento con una verifica, sia pur implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata. In sede cautelare il canone valutativo è costituito dalla gravità indiziaria, mentre in sede di giudizio è quello della certezza processuale della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. In sede cautelare, la capacità rappresentativa del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/2017, n. 11550
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11550
Data del deposito : 15 febbraio 2017

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