Sentenza 13 febbraio 2015
Massime • 1
La valutazione della "prova" in sede cautelare rispetto a quella nel giudizio di cognizione si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capacità dimostrativa del materiale acquisito, ma per l'aspetto di provvisorietà del compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà essere arricchito; ne consegue che, quanto meno sono pronosticabili ulteriori significativi arricchimenti dello stesso, in ragione del tempo trascorso rispetto al fatto, tanto più la valutazione del compendio indiziario dovrà essere aderente alla probabilità di fondare, soltanto sui risultati fino a quel momento raggiunti, una sentenza di condanna.
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Qualora il tribunale della libertà accolga la domanda cautelare, riformando la decisione di rigetto del G.i.p., deve escludersi la sussistenza dell'onere della c.d. motivazione rafforzata m ma il percorso motivazionale rappresentato deve confrontarsi, superandole, con le ragioni che hanno giustificato il diverso convincimento con una verifica, sia pur implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata. In sede cautelare il canone valutativo è costituito dalla gravità indiziaria, mentre in sede di giudizio è quello della certezza processuale della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. In sede cautelare, la capacità rappresentativa del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/02/2015, n. 13980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13980 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria C. - Presidente - del 13/02/2015
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi P. - Consigliere - N. 405
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Stefania - rel. Consigliere - N. 44489/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO PP, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 22/09/2014 del Tribunale di Caltanissetta;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M. Stefania Di Tomassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GALASSO Aurelio che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe il Tribunale di Caltanissetta, investito ex art. 309 cod. proc. pen., della richiesta di riesame proposta dall'indagato IO PP, ha confermato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari in data 10 febbraio 2014, limitatamente alla parte in cui aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per l'omicidio, aggravato, di OT ZI e dalla premeditazione, commesso in Gela il 23 dicembre 2000.
Secondo l'ipotesi accusatoria, IO PP avrebbe ucciso, unitamente al fratello AT, OT ZI, detto AT, utilizzando un'arma da fuoco illegittimamente detenuta e portata (illeciti in relazione ai quali la misura è stata annullata in considerazione dell'oramai trascorso termine di prescrizione) a causa del fatto che il OT aveva intrattenuto, pressoché in contemporanea, una relazione con SC ZI e SC US compagne o fidanzate, rispettivamente, del fratello LI AT e dello stesso LI PP.
Il Tribunale giustifica la conferma della misura osservando che gravi indizi di colpevolezza erano recentemente emersi dalle dichiarazioni del padre e della madre della vittima;
dalle dichiarazioni di SC ZI e, soprattutto, da quelle particolarmente puntuali di UR ZI, indirettamente e in parte confermate da quelle, pur reticenti, di BI FR, nonché dalle dichiarazioni, sostanzialmente convergenti, di LI NA e di SC AM sorella di US.
Quanto alle esigenze cautelari, trattandosi di reato compreso tra quelli elencati nell'art. 275 cod. proc. pen., comma 3, secondo periodo, e in relazione al quale era intervenuta Corte cost. n. 164 del 2011, era sufficiente rilevare che, nonostante l'epoca risalente di commissione del reato, a fronte della gravità del fatto, delle circostanze della sua commissione, dei precedenti penali dell'imputato e dei procedimenti a suo carico pendenti, risalenti fino ad epoca recente, non poteva ritenersi acquisito alcun elemento che consentisse di affermare che la concreta ed attuale pericolosità dell'imputato fosse venuta meno. Mentre il contesto in cui era maturato il delitto e i timori manifestati da coloro che si erano solo con ritardo decisi ad accusarlo, confermati dalle intercettazioni effettuate, non consentivano di ritenere che siffatte esigenze potessero essere tranquillamente fronteggiate con misura gradata.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso IO PP a mezzo del difensore avvocato Macrì Savatore, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e carenza, contraddittorietà nonché manifesta illogicità della motivazione.
2.1. Con il primo motivo e il secondo motivo, riferiti alla adeguatezza della misura applicata, dichiarati prioritari, sostiene che non sarebbero stati rispettati i fondamentali canoni che impongono il ricorso alla custodia in carcere come extrema ratio, avuto in particolare riguardo, nel caso in esame, al tempo trascorso dai fatti - 14 anni - e alla apoditticità del rilievo relativo al pericolo di recidiva specifica e d'inquinamento probatorio. I precedenti reati commessi dall'imputato consistevano invero in fatti del tutto differenti, lesivi di beni diversi. In concreto, la misura degli arresti domiciliari sarebbe stata quindi assolutamente idonea ad assicurare il bilanciamento delle esigenze di cautela con il rispetto del principio del minor sacrificio possibile. Anzi, a 14 anni dal fatto, il pericolo d'inquinamento probatorio e di reiterazione di fatti simili, attesi il particolarissimo movente che aveva provocato quello in esame e la condotta successiva, apparivano definitivamente superati.
2.2. Con il terzo motivo, relativo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, denunzia che il Tribunale avrebbe fatto riferimento ad un compendio scarno e non esauriente, fondato sostanzialmente sul solo movente e su di un pregresso episodio di minacce, desunti da dichiarazioni tardive e contraddittorie ma che, anche ove fossero apprezzabili in termini di realtà, non sarebbero comunque in alcun modo sufficienti a dimostrare la realizzazione del delitto ad opera dell'imputato, non costituendo antecedenti specifici del delitto e null'altro legando il ricorrente a tale specifico fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il motivo di ricorso appare relativo alla indiziaria appare fondato ed assorbente.
2. Va necessariamente premesso, concernendo il ricorso misura emessa a circa 14 anni di distanza dal fatto, dopo una precedente archiviazione perché ignoti gli autori del fatto, la verifica delle dichiarazioni recentemente raccolte richiedeva una valutazione seria e attentissima alla obiettiva esclusione di ogni ipotesi alternativa e di un qualsivoglia pericolo della rielaborazione dei ricordi riferiti a sospetti in chiave di certezze.
Quanto ai canoni cui deve conformarsi il giudizio di gravità indiziaria formulato sulla base di apporti dichiarativi emersi a così tanta distanza, occorre sottolineare, che, a far ritenere indispensabile che la custodia cautelare sia assistita comunque da una ragionevole probabilità di condanna, e ad imporre dunque che gli indizi sui quali deve fondarsi la misura cautelare personale abbiano i requisiti indispensabili ad assicurare la loro tenuta nel giudizio sul merito dell'accusa, basterebbero le ragioni traibili dagli artt. 13 e 27 Cost. in ordine alla natura servente della "carcerazione preventiva", e la regola di valutazione che direttamente discende dall'art. 314 cod. proc. pen., secondo cui sarà comunque ingiusta la privazione della libertà personale cui segua una sentenza di proscioglimento. Un giudizio prognostico in tal senso - ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di rito all'art. 530, comma 2 e all'art. 533, comma 1, prima parte - è dunque sempre indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio, e avuto riguardo, perciò, al fatto che, in genere, la formazione del materiale probatorio può considerarsi ancora in itinere.
È, in altri termini, soltanto l'aspetto della ineludibile frammentarietà e provvisorietà degli elementi raccolti nell'immediatezza e di una possibile loro evoluzione "dinamica", non la differente intrinseca capacità dimostrativa, a contraddistinguere la valutazione della prova in sede cautelare rispetto alla valutazione nel giudizio di cognizione (tra molte: Sez. 1, n. 19867 del 04/05/2005, Lo Cricchio). Ma ciò comporta l'ovvia, anche se sovente dimenticata, conseguenza che quanto più si è protratta nel tempo l'attività di raccolta della prova, quanto più lontano è il fatto rispetto al momento dell'accertamento e tanto meno sono pronosticabili ulteriori significativi arricchimenti del compendio indiziario, tanto più la valutazione di questo dovrà essere aderente alla probabilità di fondare sui risultati raggiunti una sentenza di condanna.
3. Nel caso di specie, invece, il quadro indiziario posto a base della misura consiste sostanzialmente nell'affermazione dell'esistenza di un movente ritenuto significativo, nell'esistenza di minacce, nella circostanza che secondo talune voci il ricorrente avrebbe avuto la disponibilità di una pistola.
Non è indicato, invece, alcun elemento che consentisse: da un lato, di collegare univocamente l'imputato alla commissione del fatto o almeno di affermare che l'imputato aveva avuto sicuramente modo e opportunità di commetterlo (ad esempio perché si trovava nel luogo dell'omicidio quando questo venne commesso o era in possesso proprio dell'arma con cui il delitto era stato realizzato); dall'altro, e soprattutto, che poteva con tranquillante certezza escludersi ogni ipotesi alternativa, perché contesto e personalità della vittima e circostanze del delitto consentivano di ritenere che nessun altro, al di fuori degli imputati, poteva avere avuto ragione, modo e occasione per ucciderla.
Può solo aggiungersi, dunque, che anche gli scarni elementi esposti come indiziari non risultano in sè stessi inequivoci. Dallo stesso provvedimento impugnato non risulta affatto, ad esempio, che la vettura appartenente a persone con le quali la vittima sarebbe stata in attrito presente sotto casa sua la notte del delitto, secondo quanto dichiarato de relato dal padre del OT, corrispondeva anche solamente per tipo e colore a quella in uso all'imputato; non risulta che il teste di riferimento, Nobili, sia stato sentito sulla circostanza e cosa abbia detto;
emerge anzi le dichiarazioni di questo non sono in linea con quelle su cui si fonda l'ipotesi accusatoria;
infine, anche con riferimento alle frasi di minaccia più significative, che sarebbero riferite dalla teste UR, l'ordinanza impugnata omette di giustificare sia il credito dato all'esattezza del ricordo di una frase riportata a tanta distanza di tempo sia la circostanza che una minaccia in tesi così significativa sarebbe stata rivolta alla cugina-amica della fidanzata che aveva tradito il ricorrente con la vittima, ma non risulta riferita proprio da colei che aveva tradito e sarebbe stata la ragione dell'omicidio.
4. S'impone, per le ragioni esposte, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta perché proceda a nuovo esame attenendosi ai principi in tema di gravità indiziaria enunciati al par. 2.
Restano assorbite ma non precluse le censure in ordine alle esigenze cautelari e alla necessità, nonostante il lungo tempo trascorso dal fatto, della custodia cautelare in carcere.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Caltanissetta.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1-ter.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2015