Sentenza 24 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/2001, n. 10065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10065 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
4006 5 /01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 250924ments SEZIONE TERZA CIVILE Janui Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente. R.G.N. 15708/98 Dott. Vittorio DUVA - Consigliere - Dott. Paolo VITTORIA Cron. 22663 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rep. 3358 Consigliere Ud. 31/01/01 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Dott. Bruno DURANTE Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COFIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig IL SOLE 24 ORE S ENTENZA -- per diritti L. 3.000 # 2.4 LUG. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE MA NC, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 16, presso lo studio dell'avvocato 1 CANCELLERIA ALBERTO ANDREUCCI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato FAUSTO LURINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
-
contro
LA PREVIDENTE ASSIC SPA, LENZINI IRIO O IRO, BOCELLI SILVANO;
intimati - 2001 avverso la sentenza n. 1114/97 della Corte d'Appello di 200 FIRENZE, Sezione II Civile, emessa il 13/05/97 e 1 depositata il 10/07/97 (R.G. 990/95); CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udita la relazione della causa svolta nella pubblica Richiesta copla legale dal Sig. udienza del 31/01/01 dal Consigliere Dott. Bruno per diritti 1/2000+3 il 10. QIT 2001 DURANTE;
IL CANCELLIERE udito l'Avvocato Alberto ANDREUCCI;
udito il P.M. 1 in persona del Sostituto Procuratore LIRE 2000 CANCELLERIA Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO BB481265 MA VI convenne innanzi al tribunale di LIRE 10000 Siena LL EN, ZI VO, la s.p.a. Ausonia CANCELLERIA assicurazioni per ottenere la liquidazione dei danni subiti nella collisione della propria autovettura con AE992223 l'autoarticolato del ZI, condotto dal LLk ed assicurato con la società Ausonia, deducendo che con sentenza passata in giudicato si era accertata la re- Bomante 80%-sponsabilità del LL nella misura dell'80 I convenuti resistettero. Il tribunale, dopo adeguata istruzione, condannò il LL, il ZI e la s.p.a. Previdente assicurazio- ni, che aveva incorporato la società Ausonia, al paga- mento della somma di lire 24.542.070 con gli interessi legali dal maggio 1994. Con sentenza resa il 13.5.1997 la corte di appello di Firenze rigetto il gravame dell'MA ed in acco- 2 glimento di quello degli altri determinò gli interessi nel 4% da computarsi anno per anno e senza anatocismo, motivando come segue. La tesi, secondo la quale nel biennio successivo al sinistro i postumi sono stati invalidanti in misura su- periore all'8%, "non ha alcun aggancio probatorio e se- gnatamente non trova plausibile conforto nella relazio- ne del c.t.u.", sicchè "rettamente il tribunale ha pa- rametrato la capitalizzazione temporanea del lucro ces- sante alla percentuale dei postumi certa e costante ri- levata dal c.t.u., non essendo predicabile una maggiore ed indimostrata percentualizzazione degli stessi in ra- gione dei dati contabili desunti dalle denunce dei red- diti relative agli anni successivi al sinistro". Bomank Inoltre "la liquidazione si esegue con il metodo della capitalizzazione (nella specie temporanea) che ha come referente il reddito dei tre anni antecendenti il sinistro, fiscalmente denunciato, e non influenzato da perdite desumibili da documentazione fiscale sia ai fini fiscali sia ai fini risarcitori". Nel caso di specie con la liquidazione del danno a valori attuali e l'attribuzione degli interessi sul danno rivalutato vi è stata duplicazione risarcitoria, sicchè gli interessi, "che pure sono dovuti a titolo di lucro cessante, possono essere contenuti in percentuale 3 costante e pari al 4%", così "ritenendosi equitativa- mente stimato il lucro cessante ed evitato il cumulo ingiustificatamente locupletativo di rivalutazione ed interessi". Per la cassazione di tale sentenza l'MA ha pro- posto ricorso, affidandone l'accoglimento a tre motivi, illustrati con memoria;
gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando "violazione e fal- sa applicazione degli artt. 2- 4- 32 della Costituzio- ne, 1223 e 2056 c.c., 4 D.L. 2323.1276, n. 857", l'MA Bonvank sostiene che il ricorso al sistema della liquidazione del danno mediante la capitalizzazione del reddito fi- scale dei tre anni precedenti, concretamente adottato dalla corte di merito, è consentito solo quando al mo- mento della sentenza il danno non si è ancora verifica- to e non pure nell'ipotesi inversa, ricorrente nella specie, sicchè in tale ipotesi non resta altra alterna- tiva che procedere alla valutazione dei danni effetti- vamente verificatisi. Con il secondo motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.C. e 360, n. 5, c.p.c.", il ricorrente lamenta che la corte di merito abbia negato qualsiasi efficienza probatoria al- 4 le dichiarazioni dei redditi relativi agli anni 1982 e 1983 sulla base del rilievo che sono sospette di stru- mentalità e, quindi, inaffidabili, senza considerare che le dette dichiarazioni per le modalità, con le quali vengono compilate, ed i controlli, ai quali sono soggette sono dotate di efficienza probatoria e pos- - sono valere da sole a fondare il convincimento del giu- dice. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente perché connessi, pongono due questioni. La prima è se il giudice abbia la facoltà di liqui- dare il danno ala persona per invalidità temporanea о Romank permanente con il sistema della capitalizzazione, qua- lora al momento della decisione tale danno si è già ve- rificato, e va risolta negativamente. Occorre in proposito considerare che per giurispru- denza di questa Corte (Cass. 20.4.1995, n. 4473; Cass. 5.7.1976, n. 2489; Cass. 2.8.1971, n. 2548) in materia di liquidazione del danno da perdita o contrazione del reddito conseguenti a lesioni personali la scelta tra il criterio della capitalizzazione del mancato guadagno e quello della liquidazione equitativa rientra nel po- tere discrezionale del giudice di merito che dalla va- lutazione complessiva della situazione personale e pro- fessionale del danneggiato può adeguare attraverso tale 5 scelta il risarcimento ad un equilibrato contemperamen- to degli interessi in conflitto. Come ricordato dal ricorrente, questa Corte ha, pe- raltro, precisato che la liquidazione deve avvenire sommando i redditi già perduti nell'ipotesi in cui in- tervenga a distanza di tanto tempo dall'illecito che il danno da futuro sia divenuto attuale & Cass. 18.11.1997, n. 11439; Cass. 28.11.1998, n. 6403). In tale ipotesi viene meno la facoltà di scelta ed il giudice è tenuto a liquidare il danno con valutazio- ne equitativa sulla base della situazione probatoria Bomand risultante dagli atti. La seconda questione concerne l'efficacia probato- ria della dichiarazione dei redditi ed in proposito va confermata la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale tale dichiarazione in relazione alla sua fun- zione tipicamente ed esclusivamente fiscale non ha ef- fetto probatorio vincolante per il giudice chiamato a decidere una controversia di liquidazione del danno da risarcimento;
B la dichiarazione ha, invece, carattere di semplice elemento indiziario lasciato alla discreziona- le valutazione del giudice che può legittimamente di- sattenderlo, fondando il proprio convincimento su altri elementi, comprese le nozioni di comune esperienza e le presunzioni semplici (Cass. 18.11.1995, n. 11953; Cass. 3.10.1987, n. 7389). Dai principi sopra esposti si è discostata la corte di merito allorquando ha liquidato il danno con il cri- terio della capitalizzazione del reddito fiscale dei tre anni precedenti l'evento e va, pertanto, cassata in parte qua;
la cassazione è con rinvio in quanto non è possibile accedere alla richiesta del ricorrente di de- cidere la causa nel merito, essendo a questo fine ne- cessari nuovi accertamenti di fatto;
il giudice di rin- vio va individuato in altra sezione della corte di ap- pello di Firenze, che procederà a nuovo esame sulla ba- se dei principi di cui sopra, provvedendo anche sulle Bouzank spese del giudizio di cassazione. Rimane assorbito il terzo motivo, con il quale il ricorrente, denunciata violazione degli artt. 1223, 1224, 1° comma, 1226 c.c., sostiene che l'art. 1224, il quale stabilisce che nelle obbligazioni che hanno per oggetto somme di denaro sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali anche se il creditore non prova di avere subito danno, pone una presunzione asso- luta di esistenza del danno da ritardato pagamento ed altra presunzione egualmente assoluta che tale danno sia quanto meno pari al tasso legale, sicchè manca ogni concreta possibilità di liquidare il danno in misura inferiore al tasso legale;
aggiunge che, riducendo la 7 corte di merito si è misura degli interessi al 4%, la discostata dalla giurisprudenza, secondo la quale gli interessi debbono essere calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata o sulla somma rivalutata se- condo un indice medio;
giurisprudenza, il cui naturale sviluppo è che la misura degli interessi non può essere inferiore al tasso legale. 10000
P. Q. M.
290.000 La Corte accoglie per quanto di ragione i primi due motivi di ricorso;
assorbito il terzo motivo;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione del- la corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della terza sezione della Corte di cassazione il 31.1.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Vitoria tura В чино дигайте e r i l ( IL CANCELLIERE 61 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, ili 2.4LUG. 2001 IL CANCELLERE C1 Giovanni Giambattista 8