Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/03/2025, n. 5727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5727 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Oscuramento disposto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Numero registro generale 16227/2024 Numero sezionale 51/2025 Numero di raccolta generale 5727/2025 Data pubblicazione 04/03/2025
GH SA
Prima Presidente
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Presidente di Sezione
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Presidente di Sezione
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Presidente di Sezione
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AS LA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto
Disciplinare avvocati
Consigliere Ud. 04/02/2025 P.U. Cron.
Consigliere
Consigliere
R.G. n. 16227/2024
Consigliere
Rel. Consigliere
Sul ricorso iscritto al RG n. 16227/2024 proposto da: RI GI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell'avvocato ANNA CASTAGNA, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERGI RIONDATO;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 234/2024 del CONSIGLIO NAZIONALE
Sez. U-RG 16227/2024
udienza pubblica 4.2.2025
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Firmato Da: AS LA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 474c47523489744f-Firmato Da: GH SA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2199034ce4294a86
Oscuramento disposto
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FORENSE, depositata il 31/05/2024. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2025 dal Consigliere AS LA;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ER CARDINO, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, e per la cassazione senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare, con accoglimento dell'istanza di sospensione della esecutività della sentenza.
FATTI DI CAUSA
1.- L'avvocato Luigi Marin è stato sottoposto a due procedimenti disciplinari da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto: il primo (n. 281/15), in ragione della violazione degli artt. 9, 10, 12, 26, 29 comma 3, e 33 del codice deontologico, per non aver effettuato l'attività professionale per la quale era stato richiesto nel 2009 dal proprio cliente AU DO, per non avere più risposto ai tentativi di contatto telefonico posti in atto dal detto cliente e da altro avvocato e per non aver infine consegnato ai medesimi la documentazione in suo possesso relativa agli incarichi ricevuti, nonostante le reiterate richieste scritte e orali che erano state a lui rivolte al riguardo;
il secondo (n. 29/17) <<per aver omesso il pagamento dei canoni di locazione di un appartamento per i mesi da gennaio ad ottobre 2008, così costringendo la locatrice ad agire giudizialmente per ottenere lo sfratto per morosità, per aver rilasciato l'immobile in data 16 dicembre 2009 solo a seguito di accesso dell'ufficiale giudiziario, per aver omesso il versamento del proprio debito ulteriormente maturato e averne promesso il pagamento, senza fornire alcuna giustificazione, con ciò violando l'art. 64 del codice deontologico in vigore già art. 59 del codice deontologico previgente -, compromettendo la dignità della
-
Sez. U-RG 16227/2024 udienza pubblica 4.2.2025
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professione e l'affidamento dei terzi. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina, ritenuta provata la responsabilità disciplinare dell'avvocato, in esito ai due procedimenti ha comminato due distinte sanzioni di sospensione dall'esercizio della professione: la prima per mesi due e l'altra per mesi tre.
2. Avverso tali decisioni l'avvocato Marin ha proposto impugnazione avanti al Consiglio Nazionale Forense. Il CNF, disposta la riunione delle due impugnazioni, con sentenza deliberata l'11 luglio 2019, ma pubblicata solo il 31 maggio 2024, ha prosciolto l'incolpato dall'accusa relativa alla mancata restituzione dei documenti e applicato la sanzione complessiva di mesi tre di sospensione. 3.- L'avvocato Luigi Marin ricorre per cassazione facendo valere due motivi di impugnazione. Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Col primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 56 I. n. 247 del 2012. Lamenta l'omesso rilievo della prescrizione dell'azione disciplinare. Il mezzo di censura appare fondato nei sensi di cui alla motivazione che segue. 2.- Con riguardo all'inadempimento al mandato professionale oggetto del procedimento n. 281/15, l'istante deduce che, anche a far decorrere la prescrizione dal momento per lui più sfavorevole - il 15 gennaio 2011 -, la prescrizione stessa si sarebbe prodotta, tenendo conto della previsione dell'art. 56, comma 3, I. n. 247 cit., alla data del 15 agosto 2018, anteriore a quella dell'udienza di discussione avanti al CNF (tenutasi l'11 luglio 2019). 3. - Come già osservato da queste Sezioni Unite, il punto di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione dell'azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua
Sez. U-RG 16227/2024 udienza pubblica 4.2.2025
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permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile (Cass. Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23746; in senso conforme, non massimate in CED: Cass. Sez. U. 22 ottobre 2024, n. 27284; Cass. Sez. U. 27 marzo 2023, n. 8558; Cass. Sez. U. 6 luglio 2021, n. 19029). Infatti, il regime più favorevole della prescrizione degli illeciti disciplinari degli avvocati, introdotto dall'art. 56 della I. n. 247 del 2012, non trova applicazione con riguardo ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della citata norma (Cass. Sez. U. 17 luglio 2023, n. 20650; Cass Sez. U. 16 luglio 2021, n. 20383). Il Consiglio Nazionale Forense ha collocato l'esordio dell'eccepita prescrizione, con riferimento all'illecito di cui si è detto, nel giugno 2010; dopodiché, ha osservato che il procedimento disciplinare era stato avviato il 15 febbraio 2013 e definito il 2 dicembre 2016; ha precisato, infine, che la prescrizione risultava essere stata interrotta in modo permanente per effetto del ricorso al CNF, in data 10 agosto 2017. Trovando applicazione, in ragione del momento di consumazione dell'illecito, la disciplina anteriore alla I. n. 247/2013, il termine prescrizionale da applicare era quello quinquennale, in forza dell'art. 51 r.d.l. n. 1578/1933. La prescrizione non si è dunque prodotta, in ragione dell'avvio e del successivo svolgimento del procedimento amministrativo disciplinare e del successivo incardinarsi di quello giurisdizionale avanti al CNF. Merita ricordare, infatti, che, secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità formatasi nella vigenza della disciplina di cui al cit. r.d.l. n. 1578/1933, l'interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti degli avvocati, decorrente dalla data di realizzazione dell'illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti in cui si articola il giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio dell'Ordine la prescrizione è soggetta ad interruzione con effetti istantanei in
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conseguenza dell'atto di apertura del procedimento ed anche di tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva o probatoria o decisoria;
nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense opera, invece, il principio dell'effetto interruttivo permanente, di cui al combinato disposto degli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza (per tutte: Cass. Sez. U. 9 aprile 2020, n. 7761; Cass. Sez. U. 3 febbraio 2004, n. 1905; Cass. Sez. U. 2 aprile 2003, n. 5072).
4. In relazione all'illecito di cui al procedimento n. 29/17 il ricorrente osserva che il CNF avrebbe dato atto dell'avvenuta conclusione, tra di lui e la locatrice, di un accordo transattivo per il pagamento rateale del debito, accordo documentato da una quietanza di pagamento recante la data del 2 novembre 2015; assume che in ragione di tale accordo lo stato di insolvenza sarebbe venuto a cessare nel 2015 e non già l'11 luglio 2017, allorché fu operata la notifica del provvedimento disciplinare. 5.- Si dibatte, qui, di un illecito disciplinare (quello contemplato dall'art. 64 del vigente codice deontologico, e relativo all'inadempimento di obbligazioni contratte dall'avvocato nei confronti dei terzi, di cui si occupava l'art. 59 del codice deontologico abrogato) che è stato qualificato dal CNF come permanente;
la cessazione della permanenza dell'illecito è stata per l'appunto individuata, nella sentenza impugnata, nella data sopra indicata, in cui il provvedimento disciplinare è stato notificato. La detta qualificazione appare corretta, in quanto la condotta che costituisce elemento costitutivo dell'illecito disciplinare è rappresentata non da un fatto istantaneo, quanto, piuttosto, da una situazione giuridica che si protrae nel tempo: appunto l'inadempimento che, per modalità e gravità, è tale da compromettere la dignità della professione
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e l'affidamento dei terzi.
Coglie nel segno, però, il ricorrente laddove deduce che l'accordo transattivo del 2 novembre 2015 ha fatto cessare la situazione di iniziale inadempienza del professionista. Infatti, la convenuta rateizzazione del debito di cui ha dato atto il CNF, se pure nella prospettiva del contenimento della sanzione da irrogare costituisce superamento dell'originario assetto di interessi da cui discende l'inadempimento oggetto di contestazione disciplinare: attraverso tale rateizzazione si è attuata una nuova modulazione del rapporto obbligatorio, avendo il creditore acconsentito a una dilazione del pagamento;
con l'intercorso accordo non può più parlarsi di protrazione, senza soluzione di continuità, dell'inadempimento originario: e ciò proprio in quanto sono stati pattuiti nuovi termini di pagamento. Poiché la cessazione della permanenza ha avuto luogo nella vigenza della I. n. 247/2012, trova applicazione il regime prescrizionale introdotto da quest'ultima. A norma dell'art. 56, comma 3, della stessa legge in nessun caso il termine di prescrizione può essere prolungato, in ragione del sopraggiungere di atti interruttivi, oltre la misura di un quarto del termine esennale di cui al comma 1, e quindi oltre il limite di sette anni e sei mesi. La prescrizione stessa si è dunque prodotta alla data del 2 maggio 2023. Mette conto solo di aggiungere che l'azione disciplinare si sarebbe prescritta ove pure la prescrizione avesse iniziato a decorrere, come affermato dal CNF, dall'11 luglio 2017: in tale ipotesi l'effetto estintivo si sarebbe infatti prodotto l'11 gennaio 2025. 6. - Col secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 275 c.p.c., *<in quanto richiamato dall'art. 37, comma 1, I. n. 247/2012. Si lamenta che la sentenza del CNF sia stata depositata il 31 maggio 2024, quasi cinque anni dopo la sua deliberazione, risalente all'11 luglio 2019.
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7. - Il motivo è manifestamente infondato. Per risalente giurisprudenza di questa Corte, la tardività del deposito della sentenza non incide sulla validità della sentenza medesima, ma dà luogo ad una mera irregolarità di carattere interno (Cass. 18 agosto 1999, n. 8710; Cass. 6 maggio 1993, n. 5227; Cass. 10 maggio 1978, n. 2262; Cass. 20 ottobre 1967, n. 2558). 8. - In conclusione, va accolto, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso, essendosi l'azione disciplinare prescritta con esclusivo riguardo all'illecito di cui al cit. art. 64 del codice deontologico. 9.- La sentenza impugnata è dunque cassata, con rinvio della causa al Consiglio Nazionale Forense, cui compete la modulazione della sanzione relativa all'illecito che non si è prescritto: il CNF giudicherà in diversa composizione e deciderà pure sulle spese del giudizio di legittimità. 10. La cassazione della sentenza impugnata determina l'assorbimento dell'istanza di sospensione cautelare. L'esecuzione della pronuncia impugnata non può infatti aver luogo in quanto il titolo della sanzione è venuto meno in ragione dell'accoglimento, anche se parziale, del ricorso. A norma dell'art. 52, comma 2, d.lgs. n. 196/2003 va disposto che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, non sia fatta menzione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
La Corte
P.Q.M.
accoglie nei sensi di cui in motivazione il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa al Consiglio Nazionale Forense, che giudicherà in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; dispone che, in caso di diffusione della sentenza in qualsiasi forma, non sia fatta menzione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite
Civili, in data 4 febbraio 2025. Il Consigliere estensore Massimo Falabella
La Presidente Margherita Cassano
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