Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/04/2003, n. 5072
CASS
Sentenza 2 aprile 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

L'interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti degli avvocati, decorrente dalla data di realizzazione dell'illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti in cui si articola il giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio dell'ordine la prescrizione è soggetta ad interruzione con effetti istantanei in conseguenza, non solo dell'atto di apertura del procedimento, ma anche di tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva o probatoria (per esempio, consulenza tecnica d'ufficio, interrogatorio del professionista sottoposto a procedimento), o decisoria, secondo il modello dell'art. 160 cod. pen. (escluso, peraltro, il limite, di cui al terzo comma, del prolungamento complessivo del termine prescrizionale non oltre la metà), nonché (stante la specialità della materia) di atti provenienti dallo stesso soggetto passivo, pur diretti, non a riconoscere l'illecito, ma a contestarlo, quali specificamente le impugnative della decisione del Consiglio dell'ordine; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense opera, invece, il principio dell'effetto interruttivo permanente, di cui al combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma, e 2943 cod. civ., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.

In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emanate dal Consiglio nazionale forense in materia disciplinare, l'inosservanza dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, solo ove si traduca in motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa.

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, i vizi derivanti dalla violazione di norme del procedimento svoltosi dinanzi al Consiglio dell'ordine devono essere fatti valere con l'impugnazione della relativa decisione avanti al Consiglio nazionale forense, mentre non possono essere denunciati per la prima volta con il ricorso alle Sezioni Unite.

Commentari4

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    FATTI DI CAUSA Con decisione del 28 ottobre 2010, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari irrogava all'Avv. Mauro I. la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di due mesi. Il Consiglio Nazionale Forense, adito dall'Avvocato, ritenuta corretta la decisione impugnata in punto di sussistenza degli addebiti, gli ha applicato la sanzione della censura, considerando il comportamento complessivo dallo stesso tenuto. Avverso tale decisione, l'Avvocato I. propone ricorso per cassazione. L'intimato non ha svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Rilevato, preliminarmente, che ogni questione relativa alla supposta …

     Leggi di più…

  • 2Illecito disciplinare se avvocato d'ufficio minorile richiede compensi (Cass. 16977/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 maggio 2024

    Integra illecito disciplinare la condotta dell'avvocato d'ufficio del minore che richieda ai genitori in qualità di legali rappresentanti, il pagamento dei compensi per l'attività difensiva svolta, senza attivare la procedura di liquidazione prevista per i soli difensori di ufficio di minorenni dall'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, che, ai sensi dell'art. 118 d.P.R. cit., costituisce l'unico necessario strumento per ottenere il compenso, indipendentemente dalla circostanza che il minore possieda, o meno, i requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI 5 - 27 giugno 2018, n. 16977 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: …

     Leggi di più…

  • 3Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 26 luglio 2019

    FATTI DI CAUSA Con decisione del 28 ottobre 2010, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari irrogava all'Avv. Mauro I. la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di due mesi. Il Consiglio Nazionale Forense, adito dall'Avvocato, ritenuta corretta la decisione impugnata in punto di sussistenza degli addebiti, gli ha applicato la sanzione della censura, considerando il comportamento complessivo dallo stesso tenuto. Avverso tale decisione, l'Avvocato I. propone ricorso per cassazione. L'intimato non ha svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Rilevato, preliminarmente, che ogni questione relativa alla supposta …

     Leggi di più…

  • 4Consiglio Nazionale Forense, procedimento, natura di sentenza, sussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 febbraio 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/04/2003, n. 5072
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5072
Data del deposito : 2 aprile 2003

Testo completo