Sentenza 2 aprile 2003
Massime • 3
L'interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti degli avvocati, decorrente dalla data di realizzazione dell'illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti in cui si articola il giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio dell'ordine la prescrizione è soggetta ad interruzione con effetti istantanei in conseguenza, non solo dell'atto di apertura del procedimento, ma anche di tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva o probatoria (per esempio, consulenza tecnica d'ufficio, interrogatorio del professionista sottoposto a procedimento), o decisoria, secondo il modello dell'art. 160 cod. pen. (escluso, peraltro, il limite, di cui al terzo comma, del prolungamento complessivo del termine prescrizionale non oltre la metà), nonché (stante la specialità della materia) di atti provenienti dallo stesso soggetto passivo, pur diretti, non a riconoscere l'illecito, ma a contestarlo, quali specificamente le impugnative della decisione del Consiglio dell'ordine; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense opera, invece, il principio dell'effetto interruttivo permanente, di cui al combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma, e 2943 cod. civ., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.
In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emanate dal Consiglio nazionale forense in materia disciplinare, l'inosservanza dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, solo ove si traduca in motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa.
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, i vizi derivanti dalla violazione di norme del procedimento svoltosi dinanzi al Consiglio dell'ordine devono essere fatti valere con l'impugnazione della relativa decisione avanti al Consiglio nazionale forense, mentre non possono essere denunciati per la prima volta con il ricorso alle Sezioni Unite.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/04/2003, n. 5072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5072 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Primo Presidente f.f. -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN SC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 3, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO CLEMENTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI ROMA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n 25571/02 proposto da:
EO LU, domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato EMILIO GRECO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;
- intimati -
avverso la decisione n. 89/02 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 18/06/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/03 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso per il n. r.g. 25570/02, per il n. r.g. 25571/02 l'inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, con provvedimento del 28 maggio 1996, ha deliberato di iniziare un procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati Francesco Rendina e Luigi Leonetti.
Al primo è stato addebitato quanto segue.
Incaricato dalla signora IA LA NE di assisterla in una pratica di liquidazione di polizza infortuni stipulata dal defunto marito, aveva promosso un giudizio civile nell'interesse della cliente davanti al tribunale di Roma, pur essendo praticante procuratore, facendo sottoscrivere l'atto di citazione dai procuratori Luigi Leonetti ed Andrea Emilio Falcetti, senza informare di ciò la cliente e falsificando, in calce all'atto di citazione ed alla procura alle liti, la firma dell'avvocato Falcetti, così venendo meno ai doveri di lealtà e correttezza professionale e compromettendo la dignità professionale propria e della categoria forense.
Al secondo è stato addebitato di avere accettato di sottoscrivere l'atto di citazione predisposto dall'avvocato Rendina, autenticando la firma della NE, pur non conoscendola.
La consumazione degli illeciti era avvenuta nel mese di gennaio del 1992.
2. Il Consiglio dell'Ordine, dopo avere disposto consulenza grafica d'ufficio, all'esito del procedimento, con decisione del 27 novembre 1997 adottata dopo una serie di rinvii, ha inflitto all'avvocato Rendina la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di sei mesi ed all'avvocato Leonetti quella della stessa sospensione per la durata di mesi due.
3. L'avvocato Rendina, con ricorso del 25 novembre 1998, ha impugnato la decisione, denunciando i seguenti errori: difetto o contraddittorietà della motivazione nella ricostruzione dei fatti, nullità o inattendibilità della perizia disposta dal Consiglio dell'ordine, mancanza di prove sul fatto contestato. Anche l'avvocato Leonetti ha impugnato la decisione con ricorso del successivo giorno 28 novembre, chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità per vizi del procedimento svoltosi davanti al Consiglio dell'Ordine e che fosse riformata per insussistenza del fatto e, in subordine, che fosse applicata una sanzione meno grave, tenuto conto della marginalità della sua posizione e della non gravita del fatto.
4. Il Consiglio Nazionale Forense, con decisione resa il 18 giugno 2002, ha rigettato le impugnazioni. Il Consiglio Nazionale ha ritenuto accertate le seguenti circostanze:
a) l'avvocato Rendina, dopo avere accettato di assistere stragiudizialmente la signora NE, aveva proposto unilateralmente l'azione giudiziaria, facendosi rilasciare una "delega in bianco", senza che la cliente fosse stata informata del suo intento;
b) aveva utilizzato il nominativo di due colleghi, dei quali, l'avvocato Leonetti consenziente e l'altro all'oscuro dei fatti, quanto alla redazione dell'atto di citazione. Nel giudizio del Consiglio Nazionale, la gravita dei fatti si poneva in aperta violazione dei doveri di lealtà e di correttezza previsti dal codice deontologico ed era idonea a compromettere la dignità dei professionisti e dell'intera categoria.
5. Gli avvocati Rendina e Leonetti, con distinti atti, hanno proposto ricorso per cassazione contro la decisione del Consiglio Nazionale Forense, chiedendone l'annullamento e, in subordine, domandando la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata. La domanda di sospensione proposta dall'avvocato Francesco Rendina è stata rigettata con ordinanza del 18 dicembre 2002, n. 18055. Quella proposta dall'avvocato Luigi Leonetti è stata rigettata con ordinanza del 14 gennaio 2003, n. 461. Il presente ricorso è stato notificato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed al Procuratore generale presso questa Corte.
Nessuno di questi si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso proposto dall'avvocato Francesco Rendina e quello proposto dall'avvocato Luigi Leonetti debbono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., perché si riferiscono alla stessa sentenza.
2. Il ricorso proposto dall'avvocato Luigi Leonetti è inammissibile.
L'atto, infatti, non contiene l'esposizione sommaria dei fatti della causa, richiesta dall'art. 366 n. 3 cod. proc. civ.. 3. Con il primo motivo, l'avvocato Rendina ha eccepito l'avvenuta prescrizione del procedimento disciplinare, per decorso del termine quinquennale, perché questo era iniziato nel luglio del 1992:
censura di violazione degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. e degli artt. 51 e 56 del r.d.l. n. 1578 del 1933 e difetto di motivazione. Il motivo non è fondato giacché la maturazione del termine di prescrizione è stata impedita da diversi atti interruttivi, per effetto dei quali il periodo è iniziato di nuovo (artt. 2945, primo comma, cod. civ. e 160, terzo comma, cod. pen.) senza essere mai pervenuto a compimento.
3.1. L'art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, contenente norme sull'Ordinamento delle professioni di avvocato, dispone che l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.
3.2. Il procedimento disciplinare promosso dal Consiglio dell'Ordine nei confronti dell'avvocato ad esso iscritto ha natura di procedimento amministrativo, conformemente alla natura ed alle funzioni dell'Organo agente.
Quello che si svolge davanti al Consiglio Nazionale Forense, che è un giudizio d'impugnazione delle decisioni adottate dal Consiglio dell'Ordine, ha natura giurisdizionale e si conclude con sentenza, impugnabile davanti a queste Sezioni Unite: art. 55, terzo comma, del citato regio decreto n. 1578 del 1933.
In questo senso esiste una consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite: sent. 10 maggio 2001, n. 187, tra le più recenti.
3.2. Fatta questa premessa, in tema di prescrizione delle sanzioni disciplinari inflitte agli avvocati, queste Sezioni Unite, considerata l'esigenza, imposta dai principi costituzionali di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 3, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione), che i procedimenti disciplinari trovino la loro definizione "entro un congruo termine" (Corte Cost. 25 maggio 1990 n. 264 e 11 marzo 1991 n. 104), hanno già ritenuto che la prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti degli esercenti le professioni legali, decorrente dalla data di realizzazione dell'illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), durante il procedimento amministrativo disciplinare davanti al Consiglio dell'Ordine, è soggetta ad interruzione, con effetti istantanei, per effetto, non solo dell'atto di apertura del procedimento, ma anche di tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva, o probatoria (per esempio, consulenza tecnica d'ufficio, interrogatorio del professionista sottoposto al procedimento e simili), o decisoria, secondo il modello dell'art. 160 cod. pen. - escluso peraltro il limite di cui al terzo comma del prolungamento complessivo del termine prescrizionale non oltre la metà -, nonché (stante la specialità della materia) di atti provenienti dallo stesso soggetto passivo, pur diretti non a riconoscere il diritto ma a contestarlo, quali specificamente le impugnative della decisione del Consiglio dell'ordine.
Queste Sezioni Unite hanno pure ritenuto che, durante la fase giurisdizionale del procedimento che si svolge davanti al Consiglio Nazionale Forense, opera il diverso principio dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione, di cui al combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma, e 2943 cod. civ.; effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza:
ss. uu. 30 giugno 1999 n. 372; 10 maggio 2001, n. 187.
4. Nella fattispecie che interessa l'avvocato Rendina, l'illecito addebitato risale al 14 gennaio 1992 e l'azione disciplinare, la cui efficacia interruttiva della prescrizione è stata esplicata dalla notifica della delibera di apertura del procedimento (Cass. 8 febbraio 1977 n. 538), dalla disposta consulenza tecnica e dai numerosi rinvii della decisione in grado di appello, è stata esercitata entro il 1997: la decisione del Consiglio dell'Ordine di apertura del procedimento disciplinare, infatti, è del 28 maggio 1996, come non è contestato.
Il quinquennio di cui all'art. 51 r.d.l. n. 1578 del 1933, per questa ragione, non è mai giunto a maturazione.
5. Con il secondo motivo l'avvocato Rendina ha denunciato la nullità del procedimento disciplinare;
nullità derivante dal fatto che l'udienza di discussione davanti al Consiglio dell'Ordine non gli era stata regolarmente comunicata: censura di violazione di norme sul procedimento, in relazione al disposto dell'art. 6 (rectius, 61) del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37. Il ricorrente non sostiene che la comunicazione dell'udienza non è stata effettuata, ma dichiara che la notificazione, "verosimilmente", è avvenuta mediante il servizio postale, senza osservare le disposizioni contenute nell'art. 139 cod. proc. civ.. Il motivo non è fondato.
Dall'esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale della censura, risulta che la data dell'udienza davanti al Consiglio Nazionale Forense, nella quale è stato decisa l'impugnazione, è stata comunicata all'interessato ed al suo difensore mediante lettera raccomandata non potuta consegnare agli interessati per la loro assenza e restituita al mittente per compiuta giacenza presso l'ufficio postale.
Tanto basta avere accertato ai fini del rigetto della censura, poiché alcuna norma stabilisce che le comunicazioni, fatte all'interessato dal Consiglio nazionale Forense, debbano seguire le forme indicate dal codice di procedura civile.
6. Con il terzo motivo è nuovamente denunciata la nullità del procedimento disciplinare, sotto il diverso profilo che agli atti non era stata acquisita la prova della regolare convocazione dei membri del Consiglio dell'Ordine per la deliberazione sul procedimento disciplinare: censura di violazione di norme sul procedimento.
Con il quarto motivo è denunciata la nullità della decisione del Consiglio dell'Ordine, perché non sottoscritta ne' dal presidente, nè dal segretario.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, perché pongono lo stesso problema della violazione di norme del procedimento che si è svolto davanti al Consiglio dell'Ordine. Essi non sono fondati.
6.1. I vizi denunciati appartengono al procedimento che si è svolto davanti al Consiglio dell'Ordine.
Essi, pertanto, dovevano essere fatti valere mediante appello della relativa decisione, com'è stato già affermato dalla giurisprudenza di gran lunga prevalente di questa Corte: da ultimo sent. n. 864 del 1999.
6.2. Nell'atto di appello al Consiglio Nazionale Forense, l'avvocato Rendina si è limitato, invece, a denunciare un generico difetto di motivazione (punto numero uno), la contraddittorietà della stessa motivazione circa le valutazioni della deposizione della NE (punto numero due), la non configurabilità di irregolarità nel suo comportamento (punti numeri tre e quattro), la nullità della consulenza tecnica e la mancanza di prove sulla presunta falsificazione della firma dell'avvocato Falcetta (punto numero cinque) e non si è occupato, neppure indirettamente, dello svolgimento del procedimento davanti al Consiglio dell'Ordine di Roma.
Resta così confermato che le censure riguardanti lo svolgimento di detto procedimento, che non possono essere rilevate d'ufficio, sono state introdotte per la prima volta in questo giudizio di legittimità, vale a dire in maniera inammissibile.
7. Con il quinto motivo è denunciata nullità della decisione del Consiglio dell'Ordine e di quella impugnata, perché sorrette da motivazione apparente.
Il motivo è inammissibile, perché l'art. 56 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578), rende la decisione disciplinare impugnabile per cassazione ex art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione soltanto se riconducibile alla mancanza di motivi;
deve però trattarsi di motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa.
Nel caso di specie, il Consiglio Nazionale ha chiaramente indicato le ragioni con le quali erano condivise le conclusioni del consulente grafico sulla falsità delle sottoscrizioni apposte dall'avvocato Rendina. Motivazione questa di cui non può in questa sede censurarsi la persuasività, ma che certamente non può dirsi neppure apparente.
Il fatto che la consulenza sia stata espletata in maniera non formalmente corretta non è sindacabile in questa sede, giacché non denunciato tempestivamente nel corso dell'istruttoria svolta davanti al Consiglio dell'Ordine.
8. In conclusione il ricorso dell'avvocato Leonetti deve essere dichiarato inammissibile e quello dell'avvocato Rendina deve essere rigettato.
Non ricorrono i presupposti di legge per provvedere in ordine alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile quello proposto dall'avv. Leonetti e rigetta quello proposto dall'avvocato Rendina.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2003