CASS
Sentenza 20 maggio 2026
Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2026, n. 15463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15463 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 12707-2025 proposto da: A.C.I.S.M.O.M. - ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI COSTANTINO;
- ricorrente -
contro OI VI, rappresentata e difesa dagli avvocati CHIARA SPERA, ER ES;
- controricorrente -
nonchè contro FONDAZIONE E.N.P.A.M. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI;
- intimata - Oggetto contributi R.G.N. 12707/2025 Cron. Rep. Ud. 24/02/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 15463 Anno 2026 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: GARRI FABRIZIA Data pubblicazione: 20/05/2026 2 avverso la sentenza n. 4207/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/11/2024 R.G.N. 1923/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2026 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato ALESSANDRO DEBOLE per delega verbale avvocato GIOVANNI COSTANTINO;
uditi gli avvocati CHIARA SPERA, ER ES. FATTI DI CAUSA 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva parzialmente accolto la domanda di AV OI, endocrinologa, e aveva accertato che l’ Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta - A.C.I.S.M.O.M. (successivamente: ACISMOM) era tenuta, in relazione all’attività prestata dal 2 dicembre 1993 alla data di introduzione del giudizio in virtù di più contratti di collaborazione stipulati con l’ACISMOM, al versamento dei contributi previdenziali presso il Fondo Speciale per i medici ambulatoriali dell’Enpam per il periodo non prescritto dal 1 ottobre 2016 al 27 agosto 2021. La Corte territoriale ha ricordato che il Tribunale aveva ritenuto che l’ACISMOM, in disparte la sua natura di Ente di diritto pubblico internazionale, svolgesse nei centri antidiabetici da lui gestiti - equiparati anche a fini previdenziali agli enti pubblici ospedalieri italiani (ex D.P.C.M. 16 ottobre 1987) - attività in convenzione con il SSN, o comunque equiparata ad Istituti che operano in tale ambito, tal che era riconducibile tra gli “Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati” che 3 sono tenuti a norma del Regolamento dell’ENPAM al versamento dei contributi al Fondo Speciale dell’Ente. Nel richiamare il contenuto dell’art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 il giudice di appello ha rammentato che il 14 gennaio 1983 era stipulato tra ACISMOM e l’Ordine dei medici di Roma e Provincia un accordo con il quale erano stati regolamentati i rapporti libero professionali con gli operatori sanitari dei centri antidiabetici (CAD) stabilendosi che con apposito regolamento, da emanarsi entro il 30 giugno 1983, sarebbe stato disciplinato un adeguato sistema previdenziale e che, nelle more, l’ACISMOM avrebbe costituito un fondo cumulativo fruttifero a favore di tutti gli operatori sanitari presso la propria cassa con un contributo del 10% dei compensi spettanti agli operatori sanitari sin dal 1 gennaio 1983. Ha poi ricordato che il Fondo non era stato costituito e il Regolamento non era stato adottato. Per l’effetto la Corte ha ritenuto che l’espressione contenuta all’art. 48 della legge n. 833 del 1978 “Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione” non potesse che significare che, nei limiti della compatibilità, anche i sanitari che non siano convenzionati in proprio ma che prestino la loro opera in ambulatori convenzionati con la Regione, come la dottoressa OI, fossero soggetti all’art. 48. Inoltre, ha sottolineato che, in base ai Regolamenti dell’ENPAM, anche per i medici in rapporto libero professionale con enti in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale sussisteva l’obbligo di versamento dei contributi ed ha accertato quindi che, specificatamente, l’attività era stata prestata sempre in favore di pazienti pervenuti tramite il servizio sanitario 4 nazionale in quanto i CAD dell’ACISMOM fanno parte del servizio sanitario nazionale e sono equiparati con il loro personale agli enti pubblici ospedalieri anche a livello previdenziale. 2. Per la cassazione della sentenza ricorre l’ Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta - A.C.I.S.M.O.M. che articola cinque motivi di ricorso ulteriormente illustrati da memoria. AV OI si è difesa con tempestivo controricorso ed ha depositato memoria illustrativa. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni iscritte ed ha chiesto che la Corte accolga il ricorso. All’esito della discussione all’odierna udienza la Corte si è riservata la decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dei principi del diritto internazionale;
dell’art. 4 comma 13 del d.lgs. n. 502 del 1992 e della legge n. 157 del 2003 nella parte in cui, i giudici dell’appello hanno ritenuto applicabili – sic et simpliciter – all’ACISMOM non solo l’art. 48 della legge n. 833 del 1978, ma anche tutti i Regolamenti emanati dall’Enpam e gli Accordi Collettivi Nazionali applicati ai medici specialisti ambulatoriali del SSN, pur in assenza di un esplicito e formale atto di recepimento da parte dell’odierna ricorrente per cassazione. 2. Con il secondo motivo di ricorso, sempre ai sensi dell’ art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. è dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.P.C.M. 16 ottobre 1987; dell’art. 4 comma 13 del d.lgs. n. 502 del 1992 e della legge n. 157 del 2003. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, applicando erroneamente i principi di cui alle citate norme 5 confonderebbe l’equiparazione dell’attività resa dalle strutture ACISMOM in ambito sanitario con l’equiparazione al personale del SSN del personale operante, a qualsiasi titolo, nelle strutture sanitarie dell’odierna ricorrente. 3. Il terzo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 48 della legge n. 833 del 1978 e dell’art. 39 Cost.; del d.P.R. n.316 del 1990 oltre che degli A.C.N. del 1994, del 2005 e del 2015 per avere la sentenza impugnata condannato l’ACISMOM al pagamento dei contributi al Fondo Speciale ENPAM, ritenendo applicabile, per la parte previdenziale, le previsioni degli Accordi Collettivi Nazionali per gli specialisti ambulatoriali del SSN, sottoscritti dalla SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati) e dai sindacati dei medici convenzionati, pur in assenza di qualsivoglia mandato dell’ACISMOM nei confronti della componente datoriale firmataria di tali accordi, in violazione del principio di libertà sindacale di cui all’art. 39 Cost. 4. Il quarto motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 48 della legge n. 833 del 1978; dei Regolamenti ENPAM del 1976 e del 1983 per avere la Corte territoriale ritenuto che l’obbligo contributivo in favore del Fondo Speciale per gli Specialisti Ambulatoriali riguardi tutti i liberi professionisti a qualsiasi titolo operanti negli Ambulatori del SSN e non solo i medici convenzionati di cui al citato art. 48 legge n. 833 del 1978, estendendo così inopinatamente l’ambito oggettivo di applicazione del citato obbligo. 5. Con il quinto e ultimo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 48 della legge n. 833 del 1978; degli artt. 17, 18, 19, 20 e 25 A.C.N.; dell’art. 1 del Regolamento del Fondo di previdenza per gli specialisti ambulatoriali ENPAM. Sostiene l’ACISMOM che erroneamente la 6 sentenza avrebbe ricondotto il rapporto di lavoro della dottoressa OI ai rapporti convenzionali di cui all’art. 48 della l. n. 833/78, in violazione dello stesso articolo 48, e delle previsioni degli ACN che disciplinano tali rapporti. 6. Le censure, da esaminare congiuntamente a cagione dei collegamenti che presentano per la complessiva soluzione della controversia, devono essere accolte in base alle considerazioni di seguito esposte. 7. L’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta - A.C.I.S.M.O.M., ente di diritto pubblico internazionale, svolge nei Centri Antidiabetici da essa gestiti - equiparati ai sensi del D.P.C.M. 16 ottobre 1987 anche a fini previdenziali agli enti pubblici ospedalieri italiani – attività in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale o comunque equiparata ad istituti che operano in tale ambito ed è perciò riconducibile agli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati che sono tenuti al versamento dei contributi all’ENPAM. 8. Fin dalla legge n. 833 del 1978 il riconoscimento dell'attività svolta nel quadro dell'assistenza sanitaria dalle istituzioni dello SMOM - realizzato con il D.P.C.M. 16 ottobre 1987 attraverso un sistema di convenzioni - pone tali istituti su un identico piano rispetto alle strutture sanitarie pubbliche italiane. Essi non appartengono né all'amministrazione pubblica né alla sanità privata ma sono piuttosto equiparati ai soggetti del sistema pubblico. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 502 del 1992, questo assetto normativo si è sviluppato con la previsione della regolamentazione, mediante accordi internazionali, dell'attività svolta dalle anzidette strutture sanitarie secondo un sistema di integrazione con l'attività del servizio sanitario 7 pubblico italiano (cfr. la ricostruzione in Cass. s.u. n. 11513 del 2012). 9. Per effetto dell'Accordo del 21 dicembre 2000, ratificato con la legge n. 157 del 2003 l'ACISMOM, in quanto gestore di strutture ospedaliere, o più in generale sanitarie, è soggetto all'ordinamento sanitario statuale e regionale, secondo un sistema - organicamente delineato nel d.lgs. n. 502 del 1992 ispirato al decentramento e al trasferimento alle regioni delle maggiori attribuzioni operative - tendente alla realizzazione della tutela della salute mediante il coinvolgimento degli enti pubblici interessati (strutture e ospedali regionali, aziende sanitarie, enti di ricerca ed enti ecclesiastici gestori di assistenza sanitaria). Il processo di decentramento ("regionalizzazione" e aziendalizzazione" della tutela sanitaria) ha richiesto nuovi accordi dello Stato con gli enti extraterritoriali coinvolti, e tra questi anche l'ACISMOM. All’art. 4 del d.lgs. n. 502 del 1992, citato nel preambolo dell'Accordo del 2000, è espressamente riaffermata la preminenza del criterio generale dell'integrazione con il servizio pubblico (art. 2, comma 1) consolidando il potere di vigilanza e di sorveglianza degli organismi pubblici, rimodellato alla stregua del decentramento della programmazione e dei livelli di operatività (Cass. s.u. ult. cit.). 10. Nella loro attività i CAD si avvalgono di personale in regime di subordinazione - per il quale sono tenuti ad applicare il c.c.n.l. del comparto Sanità stante la detta equiparazione alle strutture sanitarie di diritto pubblico (cfr. Cass. 26/10/2015 n. 21734)– e anche di liberi professionisti neppure legati da un rapporto convenzionale. 11. È incontroverso che in favore dei collaboratori che, come la dott.ssa OI, hanno lavorato negli anni senza vincolo di 8 esclusività e sono stati pagati a fronte della presentazione di fattura, l’Associazione ha versato i contributi dovuti al Fondo di Previdenza Generale dell’ENPAM per i medici libero professionisti. 12. Occorre stabilire se invece era tenuta al versamento dei contributi al Fondo di Previdenza a favore degli specialisti ambulatoriali. 13. Il sistema previdenziale dell'ENPAM prevede: a) un fondo di previdenza generale, al quale sono iscritti tutti i medici odontoiatri come conseguenza necessaria e automatica della loro iscrizione all'albo professionale, e b) tre Fondi speciali, cui sono iscritti i medici e gli odontoiatri che operano in rapporto di convenzione e/o accreditamento con gli istituti del servizio sanitario nazionale: essi sono b1) il Fondo speciale dei medici di medicina generale;
b2) il Fondo degli specialisti ambulatoriali;
b3) il Fondo degli specialisti esterni. Anche l'iscrizione ai Fondi Speciali ENPAM è automatica e consegue alla stipula delle convenzioni. Il Regolamento dell’ENPAM, vigente ratione temporis e applicabile al caso concreto, prevede che al Fondo speciale per gli specialisti ambulatoriali siano iscritti i medici e gli odontoiatri aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati ed operanti negli ambulatori da questi gestiti ed anche quelli aventi rapporto professionale con altri Istituti sempreché gli accordi per la regolamentazione del loro rapporto professionale recepiscano le norme dell’Accordo Collettivo Nazionale Unico di cui all’art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (cfr. art. 1 comma 2 e ivi il rinvio al successivo comma 3 della stessa norma del Regolamento ENPAM in atti). 14. Il terzo comma dell’art. 1 del Regolamento precisa che “la determinazione della misura dei contributi previdenziali e delle 9 modalità del loro versamento è rimessa alle norme dell’Accordo Collettivo Nazionale Unico di cui all’art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833”. 15. Occorre riempire di significato l’espressione generica contenuta nei commi 1 e 2 dell’art. 1 del Regolamento “rapporto professionale” (ripetuta anche in successive disposizioni: cfr. ad esempio il successivo art. 2 comma 1 lett. a)) per chiarire se essa debba intendersi limitata restrittivamente al personale in regime di convenzione ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833 del 1978 ovvero se debba estendersi a tutti i rapporti intrattenuti anche libero professionali. 16. Ritiene il Collegio che dell’espressione “rapporto professionale” debba essere necessariamente data una lettura più rigorosa che limita l’obbligo di iscrizione al Fondo speciale ed il conseguente obbligo di versamento dei contributi a quei rapporti che sono riconducibili a quelli convenzionali disciplinati dall’art. 48 della legge n. 833 del 1978. 17. Come più sopra ricordato le strutture gestite dall’ACISMOM devono considerarsi equiparate alle strutture sanitarie pubbliche e rientrano perciò tra gli “altri istituti” i cui medici e odontoiatri sono iscritti al Fondo speciale “sempreché gli accordi per la regolamentazione del loro rapporto professionale recepiscano le norme dell’Accordo Collettivo Nazionale” di cui all’art. 48 della legge n. 833 del 1978 (cfr. Art. 1 commi 2 e 3 del Regolamento del Fondo di previdenza a favore degli specialisti ambulatoriali. Si tratta di strutture che, come detto, sono poste su un identico piano rispetto alle strutture sanitarie pubbliche italiane, non appartenendo all'amministrazione pubblica, né alla sanità privata, e sono equiparate ai soggetti del sistema pubblico. 18. In sostanza per i collaboratori di ambulatori gestiti da “altri istituti” è possibile l’iscrizione al Fondo – previa delibera del 10 Comitato Direttivo dell’ENPAM su conforme parere del Comitato Consultivo -a condizione che il rapporto con il medico sia regolamentato dall’Accordo che a norma del primo comma dell’art. 48 citato disciplina in maniera uniforme il trattamento economico e normativo del personale che opera in regime di convenzionamento. L’art. 2 dell’A.C.N. del 1983 disciplina le incompatibilità al conferimento di incarichi in convenzione e tra queste individua l’esercizio della professione medica con rapporto di lavoro autonomo seppur retribuito forfetariamente ( Art. 2 comma 1 lett. d)) e alla lett. e) nei riguardi di chi a qualsiasi titolo operi in case di cura convenzionate o accreditate con il S.S.N., salve le deroghe possibili per garantire il servizio e la continuità terapeutica. 19. Coerentemente anche la misura dei contributi e le modalità del loro versamento è demandata poi alla disciplina dettata dai medesimi Accordi (ai sensi dell’art. 37 dell’A.C.N. è stabilita la misura dei contributi – 13 per cento a carico dell’Azienda e 9% a carico del singolo specialista - e le voci retributive su cui vanno calcolati). 20. Al fine della individuazione dell’obbligo poi non è sufficiente la circostanza che i Centri Antidiabetici gestiti dall’ACISMOM siano essi legati da un regime di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale. 21. Tale circostanza costituisce senz’altro un presupposto che consente di equiparare e ricomprendere tra gli altri istituti potenzialmente destinatari degli obblighi di iscrizione e contributivi che tuttavia restano ancorati al necessario accertamento dell’ulteriore presupposto dell’esistenza di rapporti in regime di convenzione con i medici. 11 22. In definitiva è la natura del rapporto intercorso con il CAD a determinare l’insorgenza dell’obbligo di versamento dei contributi. 23. Tale accertamento non risulta essere stato correttamente eseguito. La sentenza impugnata si è mossa infatti nella prospettiva di una generale estensione dell’obbligo di iscrizione a prescindere dalle modalità con cui in concreto il rapporto si era svolto senza alcuna verifica del suo concreto atteggiarsi e dell’applicazione degli A.C.N. vigenti nel tempo. 24. Sotto tale profilo è perciò necessario che la sentenza cassata sia rinviata alla Corte di appello perché proceda ad un nuovo esame della controversia applicando il seguente principio di diritto: “Ai fini della sussistenza dell’obbligo di versamento dei contributi al Fondo speciale di previdenza a favore degli specialisti ambulatoriali in favore dei medici e degli odontoiatri che abbiano un rapporto professionale con Istituti che, come i Centri Antidiabetici dell’A.C.I.S.M.O.M., offrano servizi sanitari in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale è necessario che gli accordi per la regolamentazione del rapporto professionale recepiscano le norme dell’Accordo Collettivo Nazionale Unico di cui all’art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 ovvero che se ne accerti in concreto l’applicazione”. 25. In conclusione per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere accolto, restando assorbito l’esame delle censure mosse con il secondo ed il quarto motivo e la sentenza cassata in relazione alle censure accolte deve essere rinviata alla Corte di appello di Roma che in diversa composizione procederà ad un nuovo esame della controversia alla luce dei principi sopra esposti. Alla Corte del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. 12
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. SA la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 24 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente BR GA LU TO 13
- ricorrente -
contro OI VI, rappresentata e difesa dagli avvocati CHIARA SPERA, ER ES;
- controricorrente -
nonchè contro FONDAZIONE E.N.P.A.M. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI;
- intimata - Oggetto contributi R.G.N. 12707/2025 Cron. Rep. Ud. 24/02/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 15463 Anno 2026 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: GARRI FABRIZIA Data pubblicazione: 20/05/2026 2 avverso la sentenza n. 4207/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/11/2024 R.G.N. 1923/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2026 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato ALESSANDRO DEBOLE per delega verbale avvocato GIOVANNI COSTANTINO;
uditi gli avvocati CHIARA SPERA, ER ES. FATTI DI CAUSA 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva parzialmente accolto la domanda di AV OI, endocrinologa, e aveva accertato che l’ Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta - A.C.I.S.M.O.M. (successivamente: ACISMOM) era tenuta, in relazione all’attività prestata dal 2 dicembre 1993 alla data di introduzione del giudizio in virtù di più contratti di collaborazione stipulati con l’ACISMOM, al versamento dei contributi previdenziali presso il Fondo Speciale per i medici ambulatoriali dell’Enpam per il periodo non prescritto dal 1 ottobre 2016 al 27 agosto 2021. La Corte territoriale ha ricordato che il Tribunale aveva ritenuto che l’ACISMOM, in disparte la sua natura di Ente di diritto pubblico internazionale, svolgesse nei centri antidiabetici da lui gestiti - equiparati anche a fini previdenziali agli enti pubblici ospedalieri italiani (ex D.P.C.M. 16 ottobre 1987) - attività in convenzione con il SSN, o comunque equiparata ad Istituti che operano in tale ambito, tal che era riconducibile tra gli “Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati” che 3 sono tenuti a norma del Regolamento dell’ENPAM al versamento dei contributi al Fondo Speciale dell’Ente. Nel richiamare il contenuto dell’art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 il giudice di appello ha rammentato che il 14 gennaio 1983 era stipulato tra ACISMOM e l’Ordine dei medici di Roma e Provincia un accordo con il quale erano stati regolamentati i rapporti libero professionali con gli operatori sanitari dei centri antidiabetici (CAD) stabilendosi che con apposito regolamento, da emanarsi entro il 30 giugno 1983, sarebbe stato disciplinato un adeguato sistema previdenziale e che, nelle more, l’ACISMOM avrebbe costituito un fondo cumulativo fruttifero a favore di tutti gli operatori sanitari presso la propria cassa con un contributo del 10% dei compensi spettanti agli operatori sanitari sin dal 1 gennaio 1983. Ha poi ricordato che il Fondo non era stato costituito e il Regolamento non era stato adottato. Per l’effetto la Corte ha ritenuto che l’espressione contenuta all’art. 48 della legge n. 833 del 1978 “Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione” non potesse che significare che, nei limiti della compatibilità, anche i sanitari che non siano convenzionati in proprio ma che prestino la loro opera in ambulatori convenzionati con la Regione, come la dottoressa OI, fossero soggetti all’art. 48. Inoltre, ha sottolineato che, in base ai Regolamenti dell’ENPAM, anche per i medici in rapporto libero professionale con enti in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale sussisteva l’obbligo di versamento dei contributi ed ha accertato quindi che, specificatamente, l’attività era stata prestata sempre in favore di pazienti pervenuti tramite il servizio sanitario 4 nazionale in quanto i CAD dell’ACISMOM fanno parte del servizio sanitario nazionale e sono equiparati con il loro personale agli enti pubblici ospedalieri anche a livello previdenziale. 2. Per la cassazione della sentenza ricorre l’ Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta - A.C.I.S.M.O.M. che articola cinque motivi di ricorso ulteriormente illustrati da memoria. AV OI si è difesa con tempestivo controricorso ed ha depositato memoria illustrativa. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni iscritte ed ha chiesto che la Corte accolga il ricorso. All’esito della discussione all’odierna udienza la Corte si è riservata la decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dei principi del diritto internazionale;
dell’art. 4 comma 13 del d.lgs. n. 502 del 1992 e della legge n. 157 del 2003 nella parte in cui, i giudici dell’appello hanno ritenuto applicabili – sic et simpliciter – all’ACISMOM non solo l’art. 48 della legge n. 833 del 1978, ma anche tutti i Regolamenti emanati dall’Enpam e gli Accordi Collettivi Nazionali applicati ai medici specialisti ambulatoriali del SSN, pur in assenza di un esplicito e formale atto di recepimento da parte dell’odierna ricorrente per cassazione. 2. Con il secondo motivo di ricorso, sempre ai sensi dell’ art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. è dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.P.C.M. 16 ottobre 1987; dell’art. 4 comma 13 del d.lgs. n. 502 del 1992 e della legge n. 157 del 2003. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, applicando erroneamente i principi di cui alle citate norme 5 confonderebbe l’equiparazione dell’attività resa dalle strutture ACISMOM in ambito sanitario con l’equiparazione al personale del SSN del personale operante, a qualsiasi titolo, nelle strutture sanitarie dell’odierna ricorrente. 3. Il terzo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 48 della legge n. 833 del 1978 e dell’art. 39 Cost.; del d.P.R. n.316 del 1990 oltre che degli A.C.N. del 1994, del 2005 e del 2015 per avere la sentenza impugnata condannato l’ACISMOM al pagamento dei contributi al Fondo Speciale ENPAM, ritenendo applicabile, per la parte previdenziale, le previsioni degli Accordi Collettivi Nazionali per gli specialisti ambulatoriali del SSN, sottoscritti dalla SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati) e dai sindacati dei medici convenzionati, pur in assenza di qualsivoglia mandato dell’ACISMOM nei confronti della componente datoriale firmataria di tali accordi, in violazione del principio di libertà sindacale di cui all’art. 39 Cost. 4. Il quarto motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 48 della legge n. 833 del 1978; dei Regolamenti ENPAM del 1976 e del 1983 per avere la Corte territoriale ritenuto che l’obbligo contributivo in favore del Fondo Speciale per gli Specialisti Ambulatoriali riguardi tutti i liberi professionisti a qualsiasi titolo operanti negli Ambulatori del SSN e non solo i medici convenzionati di cui al citato art. 48 legge n. 833 del 1978, estendendo così inopinatamente l’ambito oggettivo di applicazione del citato obbligo. 5. Con il quinto e ultimo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 48 della legge n. 833 del 1978; degli artt. 17, 18, 19, 20 e 25 A.C.N.; dell’art. 1 del Regolamento del Fondo di previdenza per gli specialisti ambulatoriali ENPAM. Sostiene l’ACISMOM che erroneamente la 6 sentenza avrebbe ricondotto il rapporto di lavoro della dottoressa OI ai rapporti convenzionali di cui all’art. 48 della l. n. 833/78, in violazione dello stesso articolo 48, e delle previsioni degli ACN che disciplinano tali rapporti. 6. Le censure, da esaminare congiuntamente a cagione dei collegamenti che presentano per la complessiva soluzione della controversia, devono essere accolte in base alle considerazioni di seguito esposte. 7. L’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta - A.C.I.S.M.O.M., ente di diritto pubblico internazionale, svolge nei Centri Antidiabetici da essa gestiti - equiparati ai sensi del D.P.C.M. 16 ottobre 1987 anche a fini previdenziali agli enti pubblici ospedalieri italiani – attività in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale o comunque equiparata ad istituti che operano in tale ambito ed è perciò riconducibile agli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati che sono tenuti al versamento dei contributi all’ENPAM. 8. Fin dalla legge n. 833 del 1978 il riconoscimento dell'attività svolta nel quadro dell'assistenza sanitaria dalle istituzioni dello SMOM - realizzato con il D.P.C.M. 16 ottobre 1987 attraverso un sistema di convenzioni - pone tali istituti su un identico piano rispetto alle strutture sanitarie pubbliche italiane. Essi non appartengono né all'amministrazione pubblica né alla sanità privata ma sono piuttosto equiparati ai soggetti del sistema pubblico. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 502 del 1992, questo assetto normativo si è sviluppato con la previsione della regolamentazione, mediante accordi internazionali, dell'attività svolta dalle anzidette strutture sanitarie secondo un sistema di integrazione con l'attività del servizio sanitario 7 pubblico italiano (cfr. la ricostruzione in Cass. s.u. n. 11513 del 2012). 9. Per effetto dell'Accordo del 21 dicembre 2000, ratificato con la legge n. 157 del 2003 l'ACISMOM, in quanto gestore di strutture ospedaliere, o più in generale sanitarie, è soggetto all'ordinamento sanitario statuale e regionale, secondo un sistema - organicamente delineato nel d.lgs. n. 502 del 1992 ispirato al decentramento e al trasferimento alle regioni delle maggiori attribuzioni operative - tendente alla realizzazione della tutela della salute mediante il coinvolgimento degli enti pubblici interessati (strutture e ospedali regionali, aziende sanitarie, enti di ricerca ed enti ecclesiastici gestori di assistenza sanitaria). Il processo di decentramento ("regionalizzazione" e aziendalizzazione" della tutela sanitaria) ha richiesto nuovi accordi dello Stato con gli enti extraterritoriali coinvolti, e tra questi anche l'ACISMOM. All’art. 4 del d.lgs. n. 502 del 1992, citato nel preambolo dell'Accordo del 2000, è espressamente riaffermata la preminenza del criterio generale dell'integrazione con il servizio pubblico (art. 2, comma 1) consolidando il potere di vigilanza e di sorveglianza degli organismi pubblici, rimodellato alla stregua del decentramento della programmazione e dei livelli di operatività (Cass. s.u. ult. cit.). 10. Nella loro attività i CAD si avvalgono di personale in regime di subordinazione - per il quale sono tenuti ad applicare il c.c.n.l. del comparto Sanità stante la detta equiparazione alle strutture sanitarie di diritto pubblico (cfr. Cass. 26/10/2015 n. 21734)– e anche di liberi professionisti neppure legati da un rapporto convenzionale. 11. È incontroverso che in favore dei collaboratori che, come la dott.ssa OI, hanno lavorato negli anni senza vincolo di 8 esclusività e sono stati pagati a fronte della presentazione di fattura, l’Associazione ha versato i contributi dovuti al Fondo di Previdenza Generale dell’ENPAM per i medici libero professionisti. 12. Occorre stabilire se invece era tenuta al versamento dei contributi al Fondo di Previdenza a favore degli specialisti ambulatoriali. 13. Il sistema previdenziale dell'ENPAM prevede: a) un fondo di previdenza generale, al quale sono iscritti tutti i medici odontoiatri come conseguenza necessaria e automatica della loro iscrizione all'albo professionale, e b) tre Fondi speciali, cui sono iscritti i medici e gli odontoiatri che operano in rapporto di convenzione e/o accreditamento con gli istituti del servizio sanitario nazionale: essi sono b1) il Fondo speciale dei medici di medicina generale;
b2) il Fondo degli specialisti ambulatoriali;
b3) il Fondo degli specialisti esterni. Anche l'iscrizione ai Fondi Speciali ENPAM è automatica e consegue alla stipula delle convenzioni. Il Regolamento dell’ENPAM, vigente ratione temporis e applicabile al caso concreto, prevede che al Fondo speciale per gli specialisti ambulatoriali siano iscritti i medici e gli odontoiatri aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati ed operanti negli ambulatori da questi gestiti ed anche quelli aventi rapporto professionale con altri Istituti sempreché gli accordi per la regolamentazione del loro rapporto professionale recepiscano le norme dell’Accordo Collettivo Nazionale Unico di cui all’art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (cfr. art. 1 comma 2 e ivi il rinvio al successivo comma 3 della stessa norma del Regolamento ENPAM in atti). 14. Il terzo comma dell’art. 1 del Regolamento precisa che “la determinazione della misura dei contributi previdenziali e delle 9 modalità del loro versamento è rimessa alle norme dell’Accordo Collettivo Nazionale Unico di cui all’art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833”. 15. Occorre riempire di significato l’espressione generica contenuta nei commi 1 e 2 dell’art. 1 del Regolamento “rapporto professionale” (ripetuta anche in successive disposizioni: cfr. ad esempio il successivo art. 2 comma 1 lett. a)) per chiarire se essa debba intendersi limitata restrittivamente al personale in regime di convenzione ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833 del 1978 ovvero se debba estendersi a tutti i rapporti intrattenuti anche libero professionali. 16. Ritiene il Collegio che dell’espressione “rapporto professionale” debba essere necessariamente data una lettura più rigorosa che limita l’obbligo di iscrizione al Fondo speciale ed il conseguente obbligo di versamento dei contributi a quei rapporti che sono riconducibili a quelli convenzionali disciplinati dall’art. 48 della legge n. 833 del 1978. 17. Come più sopra ricordato le strutture gestite dall’ACISMOM devono considerarsi equiparate alle strutture sanitarie pubbliche e rientrano perciò tra gli “altri istituti” i cui medici e odontoiatri sono iscritti al Fondo speciale “sempreché gli accordi per la regolamentazione del loro rapporto professionale recepiscano le norme dell’Accordo Collettivo Nazionale” di cui all’art. 48 della legge n. 833 del 1978 (cfr. Art. 1 commi 2 e 3 del Regolamento del Fondo di previdenza a favore degli specialisti ambulatoriali. Si tratta di strutture che, come detto, sono poste su un identico piano rispetto alle strutture sanitarie pubbliche italiane, non appartenendo all'amministrazione pubblica, né alla sanità privata, e sono equiparate ai soggetti del sistema pubblico. 18. In sostanza per i collaboratori di ambulatori gestiti da “altri istituti” è possibile l’iscrizione al Fondo – previa delibera del 10 Comitato Direttivo dell’ENPAM su conforme parere del Comitato Consultivo -a condizione che il rapporto con il medico sia regolamentato dall’Accordo che a norma del primo comma dell’art. 48 citato disciplina in maniera uniforme il trattamento economico e normativo del personale che opera in regime di convenzionamento. L’art. 2 dell’A.C.N. del 1983 disciplina le incompatibilità al conferimento di incarichi in convenzione e tra queste individua l’esercizio della professione medica con rapporto di lavoro autonomo seppur retribuito forfetariamente ( Art. 2 comma 1 lett. d)) e alla lett. e) nei riguardi di chi a qualsiasi titolo operi in case di cura convenzionate o accreditate con il S.S.N., salve le deroghe possibili per garantire il servizio e la continuità terapeutica. 19. Coerentemente anche la misura dei contributi e le modalità del loro versamento è demandata poi alla disciplina dettata dai medesimi Accordi (ai sensi dell’art. 37 dell’A.C.N. è stabilita la misura dei contributi – 13 per cento a carico dell’Azienda e 9% a carico del singolo specialista - e le voci retributive su cui vanno calcolati). 20. Al fine della individuazione dell’obbligo poi non è sufficiente la circostanza che i Centri Antidiabetici gestiti dall’ACISMOM siano essi legati da un regime di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale. 21. Tale circostanza costituisce senz’altro un presupposto che consente di equiparare e ricomprendere tra gli altri istituti potenzialmente destinatari degli obblighi di iscrizione e contributivi che tuttavia restano ancorati al necessario accertamento dell’ulteriore presupposto dell’esistenza di rapporti in regime di convenzione con i medici. 11 22. In definitiva è la natura del rapporto intercorso con il CAD a determinare l’insorgenza dell’obbligo di versamento dei contributi. 23. Tale accertamento non risulta essere stato correttamente eseguito. La sentenza impugnata si è mossa infatti nella prospettiva di una generale estensione dell’obbligo di iscrizione a prescindere dalle modalità con cui in concreto il rapporto si era svolto senza alcuna verifica del suo concreto atteggiarsi e dell’applicazione degli A.C.N. vigenti nel tempo. 24. Sotto tale profilo è perciò necessario che la sentenza cassata sia rinviata alla Corte di appello perché proceda ad un nuovo esame della controversia applicando il seguente principio di diritto: “Ai fini della sussistenza dell’obbligo di versamento dei contributi al Fondo speciale di previdenza a favore degli specialisti ambulatoriali in favore dei medici e degli odontoiatri che abbiano un rapporto professionale con Istituti che, come i Centri Antidiabetici dell’A.C.I.S.M.O.M., offrano servizi sanitari in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale è necessario che gli accordi per la regolamentazione del rapporto professionale recepiscano le norme dell’Accordo Collettivo Nazionale Unico di cui all’art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 ovvero che se ne accerti in concreto l’applicazione”. 25. In conclusione per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere accolto, restando assorbito l’esame delle censure mosse con il secondo ed il quarto motivo e la sentenza cassata in relazione alle censure accolte deve essere rinviata alla Corte di appello di Roma che in diversa composizione procederà ad un nuovo esame della controversia alla luce dei principi sopra esposti. Alla Corte del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. 12
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. SA la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 24 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente BR GA LU TO 13