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Sentenza 5 marzo 2026
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2026, n. 8643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8643 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OC CO, nato a [...] il [...], rappresentato ed assistito dall'avv. Pietro Cascio - di fiducia;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo emessa in data 27/05/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Fulvio Baldi, ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato, con rinvio alla competente Corte d'Appello di Palermo e, in via subordinata, rimettersi la questione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 27/05/2025 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data 09/01/2024, ha pronunciato sentenza di non doversi procedere per il reato di furto aggravato (contestato al capo 1) per difetto .di 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8643 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 11/12/2025 querela e ha rideterminato la pena per il residuo reato (indebito utilizzo di carta bancomat contestato al capo 2). 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen, in relazione agli artt. 129 bis e 586 cod. proc. pen. per errata applicazione della legge, travisamento del fatto e mancata motivazione sul punto. Nel dettaglio, la difesa in ordine alla mancata sospensione del procedimento ex art. 129 bis cod. proc. pen. lamenta che la Corte territoriale ha fatto malgoverno dell'articolo 586 cod. proc. pen., non ha motivato sulla mancata sospensione del procedimento, limitandosi a rigettare il motivo di gravame, ritenendo erroneamente che l'ordinanza di rigetto della sospensione del procedimento per accedere alla giustizia riparatoría, sia impugnabile congiuntamente alla sentenza soltanto per i reati procedibili a querela di parte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come sopra ricordato, la penale responsabilità del CR era stata affermata in ordine a due delitti, di cui uno soltanto - contestato al capo 1) in relazione al quale è stata emessa declaratoria di improcedibilità - soggiaceva al regime della procedibilità a querela, mentre il delitto di cui al capo 2) - indebito utilizzo di carta di credito - è delitto procedibile d'ufficio; la Corte di merito per tale reato ha confermato la sentenza impugnata, rideterminando la pena, e ha poi rigettato la richiesta di sospensione del procedimento per accedere alla giustizia riparatoria. 2.1. In proposito, va detto che dall'informazione provvisoria n. 16 del 30 ottobre 2025 si apprende che le Sezioni Unite (con sentenza in pari data) hanno chiarito che «il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l'appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato». Tuttavia, come è noto, in tema di giustizia riparativa, la sola richiesta di accesso non fa sorgere in capo all'interessato il diritto ad essere avviato presso un centro per lo svolgimento del programma richiesto, non sussistendo alcun automatismo tra la presentazione della domanda e l'avvio del programma, in quanto è rimessa al giudice sia valutazione della sua utilità (Sez. 4, n. 646 del 06/12/2023, dep. 2024, rv. 285764-01). Poiché, come risulta dal tenore della disposizione di cui all'art. 129-bis, comma 3, cod. proc. perì., il giudice di merito deve valutare se l'invio degli interessati al Centro per la giustizia riparativa «possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti», occorre che la relativa richiesta sia corredata da specifici elementi fattuali atti a consentire al giudice medesimo il vaglio circa la sussistenza dei detti presupposti;
specifici elementi fattuali che non risultano, invece, allegati nella richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa, formulata nell'interesse di 2 e CO CR con l'atto di appello, a fronte della sentenza del Tribunale di Termini Imerese che ha diffusamente motivato sul punto in modo immune da censure, sotto il profilo logico e giuridico, escludendo che, nel caso di specie, l'accesso al programma di giustizia riparativa potesse sortire un effetto utile ai fini della risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede, in considerazione di plurime circostanze: "il ricorrente ha solo parzialmente ammesso l'addebito; non ha mai, in alcun modo, avanzato richieste di avvicinamento positivo alla persona offesa dal reato o le ha proposto un risarcimento del danno anche solo simbolico;
non ha indicato le ragioni per le quali l'ammissione ad un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni" (p. 9, sentenza di primo grado). Tale discrezionale valutazione non è nemmeno stata contesta in sede di appello, in cui la difesa si è limitata a reiterare la richiesta, senza lumeggiare la concreta utilità, per la composizione del conflitto in essere con la parte civile, della sua partecipazione, assieme a quest'ultima, ad un programma di giustizia riparativa, così confondendo l'utilità" richiesta dal comma 3 dell'art. 129-bis cod. proc. pen., - che si riferisce agli aspetti conflittuali della vicenda penale e che si ricollega ai fini propri della giustizia riparativa come desumibili dall'art. 42 comma 1 lett. e) d. Igs. n. 150/2022 e dall'art. 43, comma 2, d. Igs. n. 150/2022 - con l'effetto utilitaristico, per la posizione sanzionatoria dell'imputato. Né, d'altro canto, tali specifici elementi sono stati allegati nel motivo di ricorso all'esame, essendosi il ricorrente limitato ad eccepire l'erroneità della sentenza impugnata, la quale, peraltro, nel confermare il rigetto del primo giudice, ha rilevato come, per il residuo reato perseguibile d'ufficio - indebita utilizzazione di carta di credito - non siano nemmeno stati sollevati rilievi con l'atto di appello, concentrato soltanto sul reato procedibile a querela, per il quale la sentenza di primo grado - si ribadisce -, con valutazione discrezionale, ha escluso l'utilità del programma. 4. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo emessa in data 27/05/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Fulvio Baldi, ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato, con rinvio alla competente Corte d'Appello di Palermo e, in via subordinata, rimettersi la questione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 27/05/2025 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data 09/01/2024, ha pronunciato sentenza di non doversi procedere per il reato di furto aggravato (contestato al capo 1) per difetto .di 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8643 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 11/12/2025 querela e ha rideterminato la pena per il residuo reato (indebito utilizzo di carta bancomat contestato al capo 2). 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen, in relazione agli artt. 129 bis e 586 cod. proc. pen. per errata applicazione della legge, travisamento del fatto e mancata motivazione sul punto. Nel dettaglio, la difesa in ordine alla mancata sospensione del procedimento ex art. 129 bis cod. proc. pen. lamenta che la Corte territoriale ha fatto malgoverno dell'articolo 586 cod. proc. pen., non ha motivato sulla mancata sospensione del procedimento, limitandosi a rigettare il motivo di gravame, ritenendo erroneamente che l'ordinanza di rigetto della sospensione del procedimento per accedere alla giustizia riparatoría, sia impugnabile congiuntamente alla sentenza soltanto per i reati procedibili a querela di parte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come sopra ricordato, la penale responsabilità del CR era stata affermata in ordine a due delitti, di cui uno soltanto - contestato al capo 1) in relazione al quale è stata emessa declaratoria di improcedibilità - soggiaceva al regime della procedibilità a querela, mentre il delitto di cui al capo 2) - indebito utilizzo di carta di credito - è delitto procedibile d'ufficio; la Corte di merito per tale reato ha confermato la sentenza impugnata, rideterminando la pena, e ha poi rigettato la richiesta di sospensione del procedimento per accedere alla giustizia riparatoria. 2.1. In proposito, va detto che dall'informazione provvisoria n. 16 del 30 ottobre 2025 si apprende che le Sezioni Unite (con sentenza in pari data) hanno chiarito che «il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l'appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato». Tuttavia, come è noto, in tema di giustizia riparativa, la sola richiesta di accesso non fa sorgere in capo all'interessato il diritto ad essere avviato presso un centro per lo svolgimento del programma richiesto, non sussistendo alcun automatismo tra la presentazione della domanda e l'avvio del programma, in quanto è rimessa al giudice sia valutazione della sua utilità (Sez. 4, n. 646 del 06/12/2023, dep. 2024, rv. 285764-01). Poiché, come risulta dal tenore della disposizione di cui all'art. 129-bis, comma 3, cod. proc. perì., il giudice di merito deve valutare se l'invio degli interessati al Centro per la giustizia riparativa «possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti», occorre che la relativa richiesta sia corredata da specifici elementi fattuali atti a consentire al giudice medesimo il vaglio circa la sussistenza dei detti presupposti;
specifici elementi fattuali che non risultano, invece, allegati nella richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa, formulata nell'interesse di 2 e CO CR con l'atto di appello, a fronte della sentenza del Tribunale di Termini Imerese che ha diffusamente motivato sul punto in modo immune da censure, sotto il profilo logico e giuridico, escludendo che, nel caso di specie, l'accesso al programma di giustizia riparativa potesse sortire un effetto utile ai fini della risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede, in considerazione di plurime circostanze: "il ricorrente ha solo parzialmente ammesso l'addebito; non ha mai, in alcun modo, avanzato richieste di avvicinamento positivo alla persona offesa dal reato o le ha proposto un risarcimento del danno anche solo simbolico;
non ha indicato le ragioni per le quali l'ammissione ad un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni" (p. 9, sentenza di primo grado). Tale discrezionale valutazione non è nemmeno stata contesta in sede di appello, in cui la difesa si è limitata a reiterare la richiesta, senza lumeggiare la concreta utilità, per la composizione del conflitto in essere con la parte civile, della sua partecipazione, assieme a quest'ultima, ad un programma di giustizia riparativa, così confondendo l'utilità" richiesta dal comma 3 dell'art. 129-bis cod. proc. pen., - che si riferisce agli aspetti conflittuali della vicenda penale e che si ricollega ai fini propri della giustizia riparativa come desumibili dall'art. 42 comma 1 lett. e) d. Igs. n. 150/2022 e dall'art. 43, comma 2, d. Igs. n. 150/2022 - con l'effetto utilitaristico, per la posizione sanzionatoria dell'imputato. Né, d'altro canto, tali specifici elementi sono stati allegati nel motivo di ricorso all'esame, essendosi il ricorrente limitato ad eccepire l'erroneità della sentenza impugnata, la quale, peraltro, nel confermare il rigetto del primo giudice, ha rilevato come, per il residuo reato perseguibile d'ufficio - indebita utilizzazione di carta di credito - non siano nemmeno stati sollevati rilievi con l'atto di appello, concentrato soltanto sul reato procedibile a querela, per il quale la sentenza di primo grado - si ribadisce -, con valutazione discrezionale, ha escluso l'utilità del programma. 4. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente