Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/03/2026, n. 11758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11758 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da SALVATORE DOVERE
UGO BELLINI
RA UI ND
RI TE NA
ND D'DR
ha pronunciato la seguente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 11758/2026 Roma, li, 27/03/2026
- Presidente -
Sent. n. sez. 1087/2025 UP 13/11/2025 R.G.N. 16100/2025
- Relatrice -
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
AN RO nato a [...] il [...] DI OL EP nato a [...] il [...]
parti civili: EN RA DI OL IN
EN AR
avverso la sentenza del 29/11/2024 della Corte di appello di Palermo. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arena;
udito il Procuratore Generale Luca Tampieri che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso proposto da Di LA e per l'annullamento della sentenza, con rinvio al giudice civile per LA;
udito l'avv. Sergio Lapis del foro di Palermo in difesa della parte civile MA NA che ha depositato conclusioni scritte e nota spese e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi o, in subordine, il loro rigetto nonché in sostituzione dell'avv. Antonino Agnello del foro di Palermo, difensore delle parti civili FR NA e AN Di GO per il quale ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito l'avv. Alessandro Pruiti Ciarello del foro di Patti, in difesa di RT LA, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; udito l'avv. Claudio MAni del foro di Roma, in sostituzione degli avv.ti Guido Galipò e Salvatore Romeo, entrambi del foro di Palermo, difensori di GI Di LA che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
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Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: PR
QUALIFIED CA 1 Seriale: 518b49061734fc8- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb306 Firmato Da: RI TE NA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 1e6968c33e2c5bd3
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo, in data 29 novembre 2024, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale locale il 7 ottobre 2020, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RT LA e GI Di LA in relazione al reato di cui agli artt. 113 e 589 cod. pen. perché estinto per intervenuta prescrizione e li ha condannati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite FR NA, AN Di GO e MA NA;
ha, invece, assolto GI HI dal medesimo reato perché il fatto non costituisce reato e, conseguentemente, revocato le statuizioni civili nei suoi confronti. In particolare, si contestava a LA di avere durante una sessione di allenamento di Mixed Martial Arts (MMA) svoltosi presso la palestra gestita da GI Di LA - colpito il NA con un pugno al capo, con elevata forza e contravvenendo ai principi basilari di MMA che vietano, durante lo sparring boxe, di attingere il "rivale" al capo e al collo. Al Di LA, gestore della palestra, era contestato di avere allestito il corso per l'apprendimento della detta disciplina di arti marziali, senza dotarsi di istruttori riconosciuti dalla FIGMMA, così concorrendo a cagionare la morte del NA in conseguenza del trauma cranico riportato a causa dei colpi ricevuti al capo, da cui derivava "danno ipossico-ischemico emorragico acuto, encefalico e troncale, secondario a ematoma subdurale ed edema cerebrale". I fatti sono stati ricostruiti dalla sentenza impugnata nel modo che segue. Il 10 dicembre 2013, durante una seduta di allenamento di M.M.A. presso la palestra gestita dal maestro-istruttore GI Di LA, GI NA, allievo del corso per l'apprendimento di tale disciplina, durante la prima fase dell'allenamento, avente ad oggetto l'attività di c.d. sparring boxe, veniva colpito al capo da un pugno sferrato dal LA. NA, accusato il colpo, sospendeva l'allenamento per alcuni minuti, trascorsi i quali tornava, per sua scelta, sul tatami. Nella seconda fase dell'allenamento, avente ad oggetto la c.d. attività di grappling (scambio di prese), NA riprendeva l'allenamento e, dopo un primo confronto con due avversari, si misurava con HI. Questi, in occasione di una presa, proiettava il NA sul tatami. Da questo momento NA perdeva conoscenza e veniva condotto in ospedale dove, dopo quattro giorni, decedeva. Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, entrambi gli episodi avvenivano in assenza del maestro Di LA, il quale si trovava in segreteria impegnato nel disbrigo di pratiche amministrative e sopraggiungeva in sala solo dopo il secondo incidente occorso al NA, allertato dagli allievi e da LI RG, "allievo esperto" al quale Di LA aveva affidato la classe dei "dilettanti". Veniva esclusa la rilevanza causale o concausale della "piccola malformazione genetica arterovenosa", constatata durante l'esame autoptico eseguito sul corpo del
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518b49061734fc8- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb306
Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: RI TE NA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 1e6968c33e2c5bd3
NA e il Tribunale riteneva la sussistenza della connessione causale con entrambi i traumi riportati dal giovane durante l'allenamento (il pugno inferto dal LA e l'atterramento da parte del HI), dando atto della impossibilità di "privilegiare" l'incidenza di uno dei due episodi rispetto all'altro. La Corte di appello, dal canto suo, riteneva la condotta del LA del tutto sproporzionata rispetto agli standard richiesti durante l'allenamento, tenuto, altresì, conto della sua prevalenza fisica rispetto al NA. La Corte territoriale concludeva nel senso che il decesso del giovane era riconducibile alle conseguenze di un trauma cranico encefalico con ematoma sottodurale acuto ed edema cerebrale diffuso, con conseguente danno ischemico emorragico dell'encefalo e del tronco encefalico, occorso durante l'allenamento che determinava l'immediata l'insorgenza del sintomo (il forte mal di testa accusato dall'allievo subito dopo il colpo ricevuto). In proposito veniva valorizzato il profilo secondo cui la zona dell'origine traumatica fosse posta nella «bozza frontale destra del cranio, responsabile della lesione contusiva alla bozza frontale destra, della soluzione di continuo sulla faccia interna del cuoio capelluto e quindi dell'ematoma subdurale a livello temporo-parietale destro». Di diverso avviso, rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il primo giudice, la Corte territoriale riteneva la proiezione praticata dal HI, durante il c.d. grappling, conforme alle regole della disciplina sportiva nella quale si inscriveva, inidonea a produrre una interruzione del processo causale innescato dalla condotta tenuta da LA in quanto priva di efficacia causale rispetto all'evento mortale e, al più, concorrente con il primo trauma riportato dal NA. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza nei confronti del Di LA ritenendo provati i profili di colpa a lui contestati in relazione alle modalità organizzative ed esecutive dell'attività sportiva praticata all'interno della sua palestra e alla sussistenza del nesso causale con i traumi subiti dalla persona offesa e al decesso che ne seguiva. Nella detta qualità, il Di LA è stato ritenuto dai giudici di merito, titolare di una posizione di garanzia nei confronti degli allievi, declinata nel senso di improntare gli allenamenti alle regole di prudenza, diligenza e perizia, personalmente o mediante collaborazione, adeguatamente sorvegliata, di soggetti qualificati al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli allievi.
2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse di GI Di LA affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 43, co. 3 e 589 cod. pen, oltre che il vizio di motivazione per contraddittorietà. In tesi difensiva, la Corte territoriale, smentito l'assunto della sentenza di primo grado che annoverava tra le condotte colpose del 3
Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 518649061734fc8- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb306 Firmato Da: RI TE NA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 1e6968c33e2c5bd3
Di LA quella di non essere legittimato a tenere un corso di MMA, poiché non affiliato alla FIGMMA, ha riconosciuto, in capo allo stesso, la legittimazione all'insegnamento della disciplina e ha concluso nel senso che la colpa del Di LA sarebbe consistita nell'avere affidato la classe dei "dilettanti" a un collaboratore ritenuto inidoneo, peraltro, omettendo la necessaria sorveglianza. È stato osservato che se Di LA fosse stato presente nei momenti cruciali dell'allenamento o si fosse avvalso di soggetti qualificati ed esperti, avrebbe potuto impartire istruzioni idonee agli allievi, evitando così di porre le basi per la condotta imprudente tenuta dal LA. Il ricorrente ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe obliterato gli argomenti difensivi che escludevano la colpa del Di LA. In specie, gli iscritti al corso hanno affermato che le lezioni erano dirette e supervisionate dal maestro Di LA, sempre presente sul tatami e a contatto con gli allievi, al fine di garantire che gli allenamenti si svolgessero nel rispetto delle necessarie cautele, che gli allievi indossassero le prescritte protezioni funzionali ad attutire gli impatti e che gli allenamenti si svolgessero sul tatami regolamentare. Il Bougaiga, assunto come coadiutore con regolare contratto, lungi dall'essere inesperto, vantava una quasi ventennale esperienza e pratica anche agonistica in diverse arti marziali, compreso I'MMA. Il maestro Di LA il 10 dicembre 2013, presente sul tatami, aveva sovrinteso le fasi iniziali dell'allenamento e poi dello sparring, sincerandosi che gli allievi indossassero le protezioni, secondo le direttive impartite. Si era allontanato per esigenze amministrative, solo per pochi minuti, affidando la sorveglianza dell'allenamento al coadiutore ma aveva fatto immediato rientro dopo che LA aveva colpito NA e ciò, non solo per prestargli soccorso ma per dirgli che "quel giorno la sua lezione finiva li", tornando in segreteria solo dopo essersi accertato che NA si fosse ripreso e avesse interrotto l'allenamento. NA, invece, di sua iniziativa, sentendosi ristabilito, riprendeva l'allenamento contro le direttive impartitegli dal maestro e contro il parere del RG. La ricostruzione operata dai giudici di merito, secondo il ricorrente, sarebbe frutto di travisamento. La momentanea assenza del Di LA non poteva far sorgere in capo allo stesso alcuna responsabilità non essendo prevedibile che LA sferrasse un colpo "fuori misura". Inoltre, si deduce la contraddittorietà della sentenza laddove si dà atto della condotta sproporzionata dal LA rispetto agli standard di prudenza richiesti oltre che alle direttive ricevute dall'istruttore che prescrivevano di simulare i colpi senza affondarli.
2.2. Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione degli artt. 40 e 41, comma 2, cod. pen. nonché il vizio di motivazione. Posto che Di LA era legittimato a tenere i corsi di MMA, che aveva cura che tutti gli allievi indossassero le protezioni e che le direttive impartite fossero nel senso di non "affondare i colpi", l'avere, uno
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Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale:
518b49061734fc8- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb306
Firmato Da: RI TE NA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 1e6968c33e2c5bd3
solo dei suoi allievi, contravvenuto a detta direttiva non consente di qualificare la condotta del Di LA come "concausa dell'evento". Ciò, a maggior ragione, ove si consideri l'argomento speso dalla Corte territoriale secondo cui il fatto era ascrivibile "alla sola negligenza e imprudenza del coimputato nell'attingere il NA con un colpo inferto, in violazione di una norma cautelare di disciplina sportiva" espressamente impartita dal ricorrente e dal suo coadiutore.
3. Il ricorso proposto nell'interesse di RT LA è affidato a un unico, articolato motivo con cui si deduce, cumulativamente, la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale non ha tenuto conto né delle richieste rassegnate dal Procuratore Generale che aveva concluso per l'accoglimento dei motivi di appello proposti né della rinuncia alla prescrizione espressa dal LA alle udienze dell'11 giugno e 9 luglio 2024 né, infine, delle conclusioni rassegnate dai consulenti del P.M. prima e dai periti dopo. L'assunto secondo il quale il decesso di NA deve essere ricondotto al trauma cranico riportato dal pugno sferratogli da LA, che ha innescato il processo patologico esitato nel decesso del giovane, risulta in contrasto con quanto emerso nel corso del giudizio e in specie con la relazione redatta dai consulenti del P.M. (dott. ri Procaccianti e D'Anna) o, comunque, vi è stata una errata lettura delle conclusioni dei suddetti. Era stato rilevato con l'atto di appello che, secondo i consulenti del P.M., la morte del NA era conseguenza del trauma cranico subito nell'ultimo incontro di MMA. Secondo la ricostruzione operata dal dott. Procaccianti, a determinare il trauma cranico, sarebbe stato un solo colpo incassato, conseguenza di un urto violentissimo contro un piccolo corpo contundente che ha determinato l'insorgenza, nel volgere di pochi minuti, di un importante ematoma. Dunque, non può essersi trattato di un pugno dato con un guantone. Dunque, NA sarebbe deceduto dopo che HI lo aveva proiettato contro qualche "resistenza". In tesi difensiva l'assenza di nesso causale tra la condotta di LA e il decesso di NA sarebbe ulteriormente confermata dai periti nominati dal Tribunale di Palermo, prof. Oliva e dott. Petrella ai quali era stato, tra l'altro, chiesto se la MAV preesistente, rilevata solo durante l'autopsia sul corpo di NA, avesse avuto incidenza causale esclusiva nel determinare il decesso del giovane o se, al contrario, avesse contribuito, e in che misura, insieme ad altri antecedenti causali, nel processo eziologico che aveva condotto il NA alla morte, verificando altresì se la vicenda occorsa potesse essere ricondotta alla c.d. Sindrome da Secondo Impatto (SSI). I periti hanno escluso la rilevanza causale della rottura della MAV cerebrale riscontrata, a posteriori, nel NA nonché evidenze nel senso della insorgenza della patologia definita SSI. Secondo la difesa, se non vi è stata una SSI non vi può essere nesso di causalità tra la condotta del LA e l'evento dannoso dal
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Firmato Da: IRENE
518b49061734fc8-Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b
CALIENDO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: RI TE NA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 1e6968c33e2c5bd3
quale è derivato il decesso del giovane. La Corte territoriale non ha offerto una adeguata risposta agli argomenti posti con l'atto di gravame.
4. All'udienza, le parti hanno concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto nell'interesse del Di LA non supera il vaglio di ammissibilità.
2. I motivi di ricorso, che verranno trattati unitariamente, non si confrontano con l'apparato motivazionale delle sentenze di merito che, sia pure con le diversità di cui si è detto, hanno ritenuto la sussistenza delle omissioni contestate al Di LA. E', in proposito, opportuno ricordare che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970-01). E', inoltre, principio consolidato quello secondo cui nella presente sede è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il ricorrente, proponendo in larga misura censure in fatto, non consentite in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. In proposito va osservato che meramente reiterativi sono gli argomenti secondo cui nessuna rimproverabilità può muoversi al Di LA dato che: ⚫i corsi avvenivano sotto la sua supervisione;
era presente sempre presente sul "tatami", anche il 12 dicembre 2013; ⚫ si avvaleva di un "aiuto istruttore" competente e qualificato, esperto di arti marziali;
gli allievi avevano ricevuto istruzioni tassative di contenere i colpi che andavano solo "appoggiati".
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Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale:
518b49061734fc8-Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb306
Firmato Da: RI TE NA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 1e6968c33e2c5bd3
Le allegazioni difensive, come anticipato, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale, infatti, da pag. 10, con argomentazioni puntuali, coerenti, prive di discrasie logiche, del tutto idonee a rendere intelleggibile l'iter logico giuridico seguito e, come tali, a superare lo scrutinio di legittimità ha rilevato che: a) tanto in occasione del pugno che aveva attinto il NA quanto in occasione del suo atterramento ad opera del HI, veniva richiesto l'intervento del Di LA il quale non aveva contezza dell'accaduto; b) secondo quanto dichiarato dallo stesso Di LA, egli pensava che si trattasse di un malore passeggero, un "calo di zuccheri" e che «per quanto a sua conoscenza, NA aveva chiuso definitivamente l'allenamento per quella sera» (pag. 31 della sentenza di primo grado); c) il RG, assunto presso la società sportiva proprio come coadiutore al corso di principianti di MMA, per espressa ammissione del Di LA, stava ancora frequentando il corso di formazione per diventare istruttore tanto da essere definito "allievo esperto", circostanza questa che ha indotto la Corte a concludere per la mancanza delle specifiche competenze in capo al medesimo;
d) gli allievi escussi non erano stati in condizione di fornire una ricostruzione univoca delle "raccomandazioni" impartite, con riferimento ai colpi consentiti durante gli allenamenti;
si è così messo in luce che taluno deli allievi ha riferito che i colpi dovevano essere "simulati", altri "blandi" e altri ancora, di forza "media" con ciò pervenendo, i giudici di merito, alla conclusione che erano mancate istruzioni preventive ineludibili. Si tratta degli stessi dubbi emersi in merito alle regole da rispettare con riferimento alla obbligatorietà del casco durante la fase del grappling dato che, secondo alcuni allievi era previsto e secondo GU non lo era;
e) l'inadeguatezza e la genericità delle direttive impartite agli allievi "dilettanti" di quel corso avviato solo da poche settimane, riguardava anche le indicazioni offerte da "l'allievo esperto" RG il quale dava indicazioni agli allievi stessi di "dosare" la forza in misura non eccedente il "30%. Gli argomenti spesi dalle sentenze di merito, come sopra evidenziati, risultano logici e coerenti con le emergenze acquisite e non rimangono in alcun modo intaccati dai motivi di ricorso.
3. Questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che colui il quale dispone di impianti e attrezzature per l'esercizio delle attività e discipline sportive è titolare di una posizione di garanzia ex art. 40 cod. pen. ed è tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti e ad adottare le cautele idonee ad impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva.
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Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 518b49061734fc8- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb306 Firmato Da: RI TE NA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 1e6968c33e2c5bd3
È stato precisato che non si tratta di un dovere di garanzia generico, illimitato, fonte di responsabilità per qualsiasi evento dannoso occorso agli utenti dell'impianto ma deve essere ricollegabile a una concreta rimproverabilità a titolo di colpa e quindi alla violazione di una regola cautelare specifica volta a scongiurare il rischio di evento in concreto verificatosi, ovvero, se il rimprovero colposo è mosso a titolo di colpa generica, deve comunque trattarsi della omissione di una condotta effettivamente esigibile da parte dell'agente (Sez. 4, n. 1425 del 26/10/2023, dep. 2024, Rv. 285632 - 01 in motivazione;
Sez. 4, n. 22037 del 21/04/2015, Rv. 263823 -01). Nel solco dei principi sopra richiamati si sono mosse le sentenze, conformi sul punto, ravvisando, con un percorso argomentativo congruo e non manifestamente illogico, come tale insindacabile in questa sede, in capo al Di LA, quale gestore della palestra e responsabile dell'organizzazione oltre che unico istruttore legittimato all'insegnamento della disciplina MMA, uno specifico obbligo di garanzia e protezione nei confronti degli allievi "dilettanti" che si approcciavano a una attività sportiva connotata da evidenti profili di pericolosità. E' stato specificato che la scarsa capacità di impartire e fare recepire le più elementari regole di cautela, prima ancora che quelle regolamentari proprie della disciplina, si desumeva non solo dalle immagini recuperate dal pc e dal cellulare del NA in cui venivano immortalati incontri di vario genere da cui si evinceva che i colpi, durante gli allenamenti non erano né "simulati" né particolarmente calibrati ma anche dalle dichiarazioni dei testi escussi i quali confermavano che i contatti fisici diretti di coppia costituivano attività abituale nell'ambito di ogni allenamento. L'argomento difensivo secondo cui RG fosse stato assunto per coadiuvare Di LA sotto la sua direzione e supervisione è stato smentito anche dalle dichiarazioni della fidanzata di NA la quale aveva appreso dallo stesso che l'istruttore che seguiva gli allenamenti era molto giovane e si chiamava "Giancarlo". Sulla scorta degli elementi acquisiti i giudici di merito hanno inferito che, durante le sedute in palestra, erano previsti e consentiti a tutti gli iscritti, contatti diretti ben lontani dal semplice "appoggio" dei colpi con conseguente valutazione in termini di prevedibilità dell'evento da parte di chi, come il Di LA, era chiamato a governare il rischio connaturato a quella disciplina sportiva, controllando in prima persona che le regole venissero rispettate dagli allievi in modo da non consentire digressioni pericolose per la loro incolumità, dovute a iniziative personali di questi ultimi, men che meno affidando sei coppie di inesperti giovani a personale non abilitato allo scopo. Sotto tale ultimo profilo è stata messa in evidenza l'eccessiva ampiezza della "delega" conferita al BO, mero "allievo esperto" che la sera dell'incidente, consentiva al NA, dopo il pugno subito, non solo di riprendere l'allenamento ma di continuare a cimentarsi in altre pratiche pericolose, a nulla rilevando che ciò sia avvenuto su iniziativa del giovane che riteneva di essersi ripreso. 8
Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale:
518649061734fc8- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb306
Firmato Da: RI TE NA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 1e6968c33e2c5bd3
Le sentenze di merito hanno, altresì, ritenuto contraria a ogni cautela la scelta di mettere a confronto allievi di peso ed esperienza assai diversi tra loro: era prassi degli allenamenti che ogni iscritto, a rotazione, affrontasse tutti gli altri, con possibilità di contatti diretti, a prescindere dalla differenza di peso e potenza, sempre sotto il controllo dell'allievo esperto (e non del maestro istruttore) che durante le fasi dello sparring doveva vigilare su numerose coppie che, in contemporanea, si confrontavano sul tatami. Agli obblighi di vigilanza del Di LA chiamato a gestire il rischio intrinseco di quella disciplina sportiva per di più praticata da neofiti - come individuati dai giudici di merito, funzionali proprio a evitare incidenti dovuti a manovre errate e a travisamenti delle istruzioni, a iniziative improprie, improvvisate, non calibrate, il ricorso si limita ad opporre che la "momentanea assenza dal tatami" in occasione del colpo patito dall'allievo è da ritenersi del tutto irrilevante ai fini della configurabilità della penale responsabilità poiché Di LA non avrebbe potuto in alcun modo prevedere, prevenire né impedire l'asserita violazione di una direttiva impartita. Ulteriore argomento con cui il ricorso non si confronta è quello secondo cui NA, "sua sponte", avrebbe deciso di riprendere l'allenamento dopo il malore accusato in conseguenza del pugno subito, a dispetto della asserita ma non dimostrata esortazione del maestro a concludere la sessione di allenamenti. In proposito le sentenze di merito hanno posto l'accento sulla circostanza che, ancora una volta, nonostante l'incidente occorso, il Di LA si allontanava, contravvenendo agli obblighi di sorveglianza e affidava il prosieguo degli allenamenti "all'allievo esperto" il quale non impediva a NA di riprendere gli allenamenti, cimentandosi in nuove attività rischiose. E' stato ulteriormente rilevato, con motivazione coerente e non illogica, che l'adozione delle cautele omesse da parte del Di LA avrebbero avuto valenza salvifica rispetto all'evento. In particolare, è stato ritenuto che ove l'imputato, proprio perché qualificato ed esperto, fosse stato presente non solo avrebbe impartito disposizioni precise ma avrebbe vigilato sulla loro stretta osservanza ed evitato di porre le basi per la condotta imprudente del LA. Egli, secondo quanto argomentato dalle sentenze conformi, avrebbe, altresì, potuto apprezzare le conseguenze innescate dal violento colpo che attingeva il NA e del quale il RG assumeva di non essersi neppure avveduto stante l'attenzione puntata su altre sei coppie intente ad allenarsi. In proposito è stata richiamata la deposizione del Presidente della FIGMMA il quale ha evidenziato che, secondo le regole generali, incombe sull'istruttore la valutazione preliminare di infortuni e malesseri degli allievi durante l'allenamento.
2. Parimenti inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse del LA.
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Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale:
518b49061734fc8- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb306
Firmato Da: RI TE NA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 1e6968c33e2c5bd3
Il ricorrente, a sostegno degli argomenti che attengono al dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata, assume che la Corte territoriale, tra l'altro, non avrebbe tenuto conto della rinuncia alla prescrizione espressa dall'imputato alle udienze dell'11 giugno e del 9 luglio 2024. Il tema, invero, non è introdotto con motivo specifico di ricorso, né come vizio che afferisce alla coerenza interna della motivazione quanto piuttosto come considerazione critica sull'apparato argomentativo della sentenza. Di fatto, però, la difesa rileva la sussistenza di un vizio di legge sostanziale ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. laddove evidenzia che la Corte territoriale, pur a fronte di una espressa rinunzia ad avvalersi della prescrizione, ha dichiarato estinto il reato ai sensi dell'art. 157 cod. pen. Si tratta di vizio rispetto al quale solo in astratto sarebbe ipotizzabile un interesse del ricorrente, perché il rinunciante deve essere giudicato colpevole solo se superato ogni ragionevole dubbio e assolto anche in caso di dubbio, ai sensi dell'art. 530, comma 2 cod. proc. pen. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la rinuncia alla prescrizione implica l'opzione dell'indagato o dell'imputato per la prosecuzione del processo verso l'epilogo di una pronuncia nel merito e determina anche la rivitalizzazione della pretesa punitiva statuale, altrimenti affievolita dal decorso del termine di prescrizione (Sez. U, n. 18952 del 25/02/2016, Rv. 266333-01). Nel caso in esame, tuttavia, ciò è proprio quanto fatto dalla Corte di appello che, lungi dal fermarsi ad una valutazione di mancanza di evidenza della prova di innocenza (art. 129, co. 1 cod. proc. pen.) e di sussistenza dell'illecito civile - anche applicando il canone del 'più probabile che non' (art. 578 cod. proc. pen., secondo la recente lettura di Sez. U. n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880-01, che tiene conto anche di Corte costituzionale n. 182 del 2021) - ha operato proprio una piena valutazione di merito della sussistenza di tutti gli elementi di fatto e di diritto della fattispecie contestata anche secondo la regola di giudizio di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. ossia secondo il criterio processual-penalistico dell' "oltre ogni ragionevole dubbio". Di talché il ricorrente non ha un interesse attuale al motivo di ricorso, siccome richiesto, ai fini dell'ammissibilità, dall'art. 568 cod. proc. pen.
3. Per il resto, il motivo proposto non si confronta con l'apparato argomentativo posto dalla Corte territoriale a fondamento del giudizio espresso, frutto della compiuta analisi del materiale probatorio acquisito, ivi comprese le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti medico legali e i periti, delle quali il ricorrente offre una lettura parziale e frammentata. La Corte di appello di Palermo ha ritenuto che il decesso di NA debba essere ricondotto al trauma cranico riportato, in conseguenza del pugno sferrato dal LA,
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Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale:
518b49061734fc8- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb306
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con una forza che non è posta in discussione anche alla luce della immediata insorgenza del sintomo e in ogni caso, in contrasto con i principi basilari dell'MMA che vietano di attingere al capo lo sparring partner e che ha innescato quel processo patologico esitato nella morte del giovane. A detta conclusione si è pervenuti valorizzando l'evidenza della corrispondenza tra la sede attinta dal pugno, sede, peraltro, dell'unica lesione esterna e quella in cui hanno cominciato a svilupparsi l'edema e l'ematoma che hanno innescato i meccanismi patogenici di compressione sinergicamente responsabili del quadro finale. La condotta del LA, che pure ha ammesso di avere colpito il NA in modo "non lieve", è stata ritenuta certamente sproporzionata agli standard richiesti anche in virtù della diversa prestanza fisica del ricorrente rispetto al più esile e inesperto NA. La difesa ripropone gli argomenti già sottoposti all'esame della Corte territoriale secondo cui dalla ricostruzione operata dal dott. Procaccianti, a determinare il trauma cranico sarebbe stato un solo colpo conseguenza di un urto contro un piccolo corpo contundente che ha determinato l'insorgenza, nel volgere di pochi minuti, di un importante ematoma. Ciò escluderebbe che le lesioni siano state conseguenza di un pugno inferto con un guantone. Si tratta di argomenti reiterativi che sono già stati confutati in maniera non illogica dalla sentenza impugnata e che propongono una rilettura alternativa del materiale probatorio acquisito, non consentita in questa sede. A pag. 8 della sentenza impugnata la Corte di appello, ha spiegato che la lesione riscontrata era perfettamente conciliabile: - con il colpo inferto in quanto pienamente compatibile sia per la violenza che lo connotava;
- con la zona del cranio attinta, trattandosi di ematoma subdurale ed edema cerebrale conseguente a trauma cranico collocata nella "bozza frontale destra del cranio, responsabile della lesione contusiva alla bozza frontale destra, della soluzione di continuo sulla faccia interna del cuoio capelluto e quindi dell'ematoma subdurale a livello temporo-parietale destro"; - con l'uso dei dispositivi di protezione (casco e guantoni); - con l'intervallo di 50 minuti trascorso tra il pugno dato da LA e la perdita di conoscenza del NA che è stato ritenuto conforme al range temporale del decorso patologico di un trauma cranico, individuato dalla scienza medica nel volgere di sei
ore;
- con la circostanza che nessuno dei testi escussi aveva riferito che in conseguenza della presa effettuata dal HI, il NA avesse battuto il capo. È stata, inoltre, esclusa qualsiasi interruzione del processo causale innescato dalla condotta del LA, in quanto ritenuta priva di autonoma efficacia produttiva
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Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 518b49061734fc8- Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb306 Firmato Da: RI TE NA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 1e6968c33e2c5bd3
del decesso ma al più, come rilevato dai consulenti tecnici del P.M. e dai periti, quale causa concorrente con il primo trauma riportato, rispetto al quale alcuna incidenza causale ha avuto la preesistente MAV, rilevata solo tramite l'autopsia sul corpo del giovane e la cui rottura sarebbe stata una conseguenza secondaria e derivata dal pugno inferto (pag. 48 della sentenza di primo grado), né sono state rilevate evidenze della insorgenza della patologia definita SSI.
4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore delle parti civili relativamente a questo giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, oltre che della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità alle parti civili NA FR e Di GO AN, liquidate in complessivi 3.900,00 euro, oltre accessori come per legge e alla parte civile NA MA, liquidate in euro 3.000,00 euro, oltre accessori come per legge.
Deciso il 13 novembre 2025
La Consigliera est. Maria Teresa Arena
Il Presidente Salvatore Dovere
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