Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/03/2026, n. 11758
CASS
Sentenza 27 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile poiché meramente reiterativo degli argomenti già esaminati e disattesi in appello, senza un'adeguata confutazione della motivazione della sentenza impugnata. Si evidenzia inoltre che la rinuncia alla prescrizione non è stata trattata come motivo specifico di ricorso, ma come mera considerazione critica, e che la Corte di appello ha comunque proceduto a una piena valutazione di merito.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile poiché meramente reiterativo degli argomenti già esaminati e disattesi in appello, senza un'adeguata confutazione della motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha analizzato puntualmente le motivazioni della sentenza di appello, ritenendole coerenti e prive di illogicità, e ha evidenziato come le censure del ricorrente non si confrontino con tali argomentazioni.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile poiché meramente reiterativo degli argomenti già esaminati e disattesi in appello, senza un'adeguata confutazione della motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha analizzato puntualmente le motivazioni della sentenza di appello, ritenendole coerenti e prive di illogicità, e ha evidenziato come le censure del ricorrente non si confrontino con tali argomentazioni.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile poiché meramente reiterativo degli argomenti già esaminati e disattesi in appello, senza un'adeguata confutazione della motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha analizzato puntualmente le motivazioni della sentenza di appello, ritenendole coerenti e prive di illogicità, e ha evidenziato come le censure del ricorrente non si confrontino con tali argomentazioni.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile poiché meramente reiterativo degli argomenti già esaminati e disattesi in appello, senza un'adeguata confutazione della motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha analizzato puntualmente le motivazioni della sentenza di appello, ritenendole coerenti e prive di illogicità, e ha evidenziato come le censure del ricorrente non si confrontino con tali argomentazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/03/2026, n. 11758
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11758
    Data del deposito : 27 marzo 2026

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