CASS
Sentenza 3 agosto 2023
Sentenza 3 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/08/2023, n. 34152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34152 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile IN EL, nata a [...] il [...], quale legale rappresentante della CA ON di NE s.p.a. avverso la sentenza del 12/04/2022 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al competente giudice civile;
lette le conclusioni congiuntamente presentate dall'avv. Filippo Carimati, difensore di fiducia di ON CA di NE s.p.a., e dall'avv. Alessandro Meregalli, difensore di fiducia di IO VE UE e di LO De ME, che chiedono la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Penale Sent. Sez. 3 Num. 34152 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 11/07/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnata sentenza, in riforma della decisione emessa dal Tribunale di Perugia e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Perugia assolveva VE UE IO e ER ND Texeira De Meo LO, perché il fatto non costituisce reato, dal delitto di cui agli' artt. 81 cpv. 515 cod. pen., loro contestato per aver fornito, nella veste di presidente del consiglio di amministrazione e di direttore membro del consiglio di amministrazione della OS Mix Texteis S.A., all'acquirente CA di NE s.p.a. filati di qualità diversa da quella pattuita, in quanto contenente cashmere in percentuale inferiore a quella pattuita. 2. Avverso l'indicata sentenza, la parte civile CA ON di NE s.p.a., in persona del legale rappresentate pro -tempore EL IN, tramite il difensore di fiducia e procuratore speciale, propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Ad avviso del difensore, pacifico l'elemento oggettivo del reato, la Corte di merito avrebbe erroneamente escluso il dolo, ravvisabile in capo agli imputati nella veste di titolari della società commerciale, in quanto, in mancanza di deleghe specifiche, avrebbero comunque impartire ai propri dipendenti disposizioni comportamentali. Aggiunge il difensore che, quand'anche la OS fosse una società di grandi dimensioni, gli imputati avrebbe dovuto dimostrare di avere in concreto preposto, ai vari servizi, soggetti qualificati e idonei, forniti della necessaria autonomia e degli indispensabili poteri discrezionali per la gestione degli affari, il che non è avvenuto;
di conseguenza, in assenza di una effettiva delega di funzioni a determinati soggetti, gli amministratori della società rispondono del delitto, loro contestato, di frode in commercio. 3. Con atto pervenuto in data 27 giugno 2023, la società ricorrente, a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. Filippo Carminati, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo venuto meno l'interesse in quanto, nelle more, è intervenuta una conciliazione tra le parti. Di conseguenza, stante l'intervenuta rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle sole spese processuali, ma non anche della sanzione pecuniaria prevista, in via ordinaria, dall'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi profili di colpa in capo alla ricorrente. 2 A
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuale. Così deciso il 11/07/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al competente giudice civile;
lette le conclusioni congiuntamente presentate dall'avv. Filippo Carimati, difensore di fiducia di ON CA di NE s.p.a., e dall'avv. Alessandro Meregalli, difensore di fiducia di IO VE UE e di LO De ME, che chiedono la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Penale Sent. Sez. 3 Num. 34152 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 11/07/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnata sentenza, in riforma della decisione emessa dal Tribunale di Perugia e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Perugia assolveva VE UE IO e ER ND Texeira De Meo LO, perché il fatto non costituisce reato, dal delitto di cui agli' artt. 81 cpv. 515 cod. pen., loro contestato per aver fornito, nella veste di presidente del consiglio di amministrazione e di direttore membro del consiglio di amministrazione della OS Mix Texteis S.A., all'acquirente CA di NE s.p.a. filati di qualità diversa da quella pattuita, in quanto contenente cashmere in percentuale inferiore a quella pattuita. 2. Avverso l'indicata sentenza, la parte civile CA ON di NE s.p.a., in persona del legale rappresentate pro -tempore EL IN, tramite il difensore di fiducia e procuratore speciale, propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Ad avviso del difensore, pacifico l'elemento oggettivo del reato, la Corte di merito avrebbe erroneamente escluso il dolo, ravvisabile in capo agli imputati nella veste di titolari della società commerciale, in quanto, in mancanza di deleghe specifiche, avrebbero comunque impartire ai propri dipendenti disposizioni comportamentali. Aggiunge il difensore che, quand'anche la OS fosse una società di grandi dimensioni, gli imputati avrebbe dovuto dimostrare di avere in concreto preposto, ai vari servizi, soggetti qualificati e idonei, forniti della necessaria autonomia e degli indispensabili poteri discrezionali per la gestione degli affari, il che non è avvenuto;
di conseguenza, in assenza di una effettiva delega di funzioni a determinati soggetti, gli amministratori della società rispondono del delitto, loro contestato, di frode in commercio. 3. Con atto pervenuto in data 27 giugno 2023, la società ricorrente, a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. Filippo Carminati, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo venuto meno l'interesse in quanto, nelle more, è intervenuta una conciliazione tra le parti. Di conseguenza, stante l'intervenuta rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle sole spese processuali, ma non anche della sanzione pecuniaria prevista, in via ordinaria, dall'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi profili di colpa in capo alla ricorrente. 2 A
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuale. Così deciso il 11/07/2023.