Sentenza 7 aprile 2009
Massime • 1
In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza si applica nei casi in cui il ruolo di taluno dei concorrenti, o nella fase preparatoria o in quella esecutiva, abbia avuto un'efficacia eziologica del tutto marginale nella causazione dell'evento, nel senso che il reato sarebbe stato ugualmente compiuto anche senza l'attività del correo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2009, n. 18582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18582 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 07/04/2009
Dott. CARMENINI Secondo L. - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO AN - Consigliere - N. 1382
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 4264/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DD LA, nato il [...];
avverso la sentenza del 5/12/2005 della Corte di Appello di Firenze;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D'Ambrosio, che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore avv. Ciampa Pasquale che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 5/12/2005, la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza del 30/11/2004 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Pisa aveva ritenuto ZE UD colpevole di tre rapine (in concorso con altre persone) e lo aveva condannato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e alla recidiva, applicata lai diminuente del rito abbrevialo, alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 600,00 di multa. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorsi per Cassazione lo ZE adducendo i seguenti motivi:
1. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 71 c.p.p.: si duole il ricorrente che il processo davanti al g.u.p. si era svolto nonostante la documentazione sanitaria prodotta (proveniente dalla Asl del Policlinico dell'Università di Tor Vergata) attestasse "un disturbo depressivo maggiore con importante componente ansiosa": da qui la violazione del suo diritto di difesa. Malgrado la suddetta eccezione fosse stata ritualmente proposta nei motivi di appello, la Corte territoriale l'aveva disattesa, minimizzando la patologia e richiamando la perizia della dott.ssa Armani;
2. Nullità della sentenza per carenza di motivazione: sostiene il ricorrente che la Corte territoriale lo avrebbe condannato, per tutte e tre le rapine, sulla base di prove generiche e meramente indiziarie che non avevano mai assunto la qualità di prove specifiche, in ordine alla sua partecipazione, sotto il profilo del concorso morale;
3. Violazione dell'art. 114 c.p.: ad avviso del ricorrente la Corte territoriale, considerato il ruolo che egli aveva avuto, aveva errato nel non concedergli l'attenuante della minima partecipazione;
4. Violazione dell'art. 69 c.p. e art. 62 bis c.p.: si duole, infine, il ricorrente che la Corte territoriale, violando i criteri di valutazione di cui all'art. 133 c.p. e, in particolare, non tenendo conto della sua personalità (precedente non grave risalente negli anni - inserimento nel mondo del lavoro), in modo apodittico aveva respinto la richiesta di ritenere le attenuanti prevalenti, sostenendo che "nessuna ragione è in atti che possa giustificare un giudizio di prevalenza".
Ad 1 (violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 71 c.p.p.): la censura in questione è stata ampiamente presa in esame dalla Corte territoriale la quale l'ha disattesa rilevando che:
la perizia disposte d'ufficio, aveva accertato che l'imputato, pur affetto dalla patologia documentata, era certamente idoneo e capace di partecipare coscientemente al giudizio atteso che non manifestava "alterazioni della sfera cognitiva e quindi delle risorse mnesiche, intellettive, logiche e critiche (...)"; la stessa relazione di parte, dava atto che l'imputato "è accessibile al colloqui (...) orientato nel tempo, nello spazio e riguardo le persone" e che, nonostante fosse affetto da un disturbo depressivo, sussisteva semplicemente e soltanto a tratti, una difficoltà a mantenere l'attenzione durante il colloquio;
sulla base del suddetto riscontro, la Corte ha, quindi, rigettato l'eccezione;
il motivo di ricorso, riproposto in questo grado, va dichiarato manifestamente inammissibile, perché la Corte territoriale, con ampia ed accurata motivazione, ponendo a confronto sia la perizia d'ufficio (che aveva concluso, in modo espresso, per la capacità dello ZE di partecipare al dibattimento) sia la consulenza di parte (che, a sua volta, non aveva escluso la sua idoneità a partecipare al giudizio), ha correttamente concluso, in modo logico e coerente con le risultanze processuali, per l'infondatezza della censura.
Ad 2 (carenza di motivazione): sul punto, in via di fatto, va rilevato:
- lo ZE è stato condannato per concorso morale in tutte e tre le rapine e cioè per avere fornito, a tale LL AS (ossia colui che aveva organizzato le rapine e fornito il supporto logistico), i nomi di coloro (RT GI - AL AN) che erano in grado di eseguirle materialmente e che, poi, in effetti, le avevano perpetrate;
- l'odierno ricorrente è stato chiamato in correità dallo stesso LL;
- la Corte territoriale, (cfr. pagg. 8 ss. della sentenza), ha esaminato la chiamata in correità del LL e l'ha riscontrata sia con dati oggettivi (contatti telefonici fra il LL e lo ZE proprio in prossimità delle date in cui furono commesse le rapine), sia con le dichiarazioni rese da uno dei rapinatori (il AL aveva riconosciuto di essere stato messo in contatto con il LL da un comune amico) nonché con quelle rese al g.i.p. dallo stesso ZE che aveva ammesso i contatti telefonici con il LL fornendo, però, una giustificazione poco credibile. In particolare, quanto alle rapine del 14 e 21/11/2000, la Corte ha accertato "numerosi contatti telefonici intercorsi tra il predetto LL e lo stesso ZE nell'ottobre 2002: periodo durante il quale il chiamante in correità si era recato, come già detto, a Roma (n.d.r.: dove abitavano lo ZE e i due rapinatori segnalati al LL) a bordo di un furgone noleggiato dalla ditta "Maggiore" di Livorno, per prelevare uno scooter di provenienza furtiva e, in particolare, tra il 15 ed il 16 ottobre come emerge a carte 252 (....) non può, infine, non ricordarsi, con riferimento alle rapine commesse il 14 ed il 29 novembre 2002 che, proprio mentre erano in corso i preparativi per la consumazione delle stesse, il LL aveva perduto il numero telefonico di una delle sue utenze Omnitel precedentemente fornito al AL ed aveva, allora, comunicato allo ZE il numero telefonico dell'altra sua utenza Omnitel perché, a sua volta, la comunicasse al AL";
la motivazione, non si presta ad alcuna delle censure sollevate dal ricorrente, perché non è vero che la prova sia generica: al contrario, come risulta dalle puntuali osservazioni della Corte territoriale, sono dirette, univoche e circostanziate non peraltro perché, confermate, sia pur indirettamente, dallo stesso ricorrente. In particolare, quanto alle due rapine del novembre del 2002, il coinvolgimento dello ZE, secondo la logica e coerente conclusione alla quale è pervenuta la Corte territoriale, si desume dai continui contatti telefonici intercorsi fra il ricorrente ed il LL nel periodo immediatamente antecedente alle rapine e cioè quando le medesime erano nella fase della preparazione. Ad 3 (violazione dell'art. 114 c.p.), sul punto va rilevato:
- l'attenuante di cui all'art. 114 c.p. si applica nei casi in cui il ruolo di uno dei concorrenti all'azione delittuosa, abbia avuto un'efficacia eziologica del tutto marginale nella causazione dell'evento ossia quando il reato sarebbe stato ugualmente compiuto anche senza l'attività del correo (ex plurimis Cass. 30/11/2005, Rv 232619 - Cass. 25/1/1982, Rv 154319);
- quando, come nel caso di specie, nell'azione delittuosa sia individuabile una fase preparatoria ed una esecutiva, deve ritenersi che, sul piano dell'efficacia eziologica, entrambe si equivalgano, non essendo corretto, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., distinguere fra coloro che partecipano solo alla fase preparatoria e quelli che materialmente la eseguono, proprio perché senza l'attività preparatoria degli uni, non sarebbe possibile l'azione materiale degli altri;
- nel caso di specie, la Corte territoriale, dopo avere accertato che era stato lo ZE ad indicare coloro che avrebbero potuto compiere materialmente le rapine, ha rilevato che, senza la suddetta condotta "il LL non avrebbe potuto reperire le persone adatte alla commissione di rapine nella sua città";
- la suddetta conclusione deve, quindi, ritenersi ineccepibile alla luce dell'enunciato principio di diritto, proprio perché, nonostante lo ZE non abbia partecipato materialmente ad alcuna delle tre rapine, tuttavia il suo apporto causale, lungi dal potere essere qualificato come minimo, deve ritenersi determinante e decisivo così come chiarito dalla Corte territoriale.
Ad 4 (violazione degli artt. 69 e 62 bis c.p.): sul punto, va osservato:
- per costante giurisprudenza di questa Corte: a) il giudizio di comparazione rientra nell'ampio concetto di libero convincimento del giudice e costituisce un potere discrezionale che deve ritenersi esercitato correttamente ove vengano chiaramente indicati i punti essenziali e determinanti, con la conseguenza che il giudice non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente che egli dia rilievo a quelli ritenuti di valore decisivo (ex pluirimis: Cass. 10/12/2003, Marrazzo - Cass.25/8/1992, Lafleur); b) il giudizio di comparazione è imposto dalla necessità di una valutazione complessiva del fatto delittuoso, tale che, fermo il principio di proporzione fra pena e reato, consenta, nel determinare in concreto la pena, di tener conto della particolare personalità del reo, considerata sotto tutti gli aspetti di cui all'art. 133 c.p. (ex plurimis Cass. 6, 9/6/1996, rv 205906); nel caso di specie, la Corte territoriale, nella sentenza impugnata, dopo avere dato atto che al prevenuto erano state concesse le attenuanti generiche equivalenti sulle contestate aggravanti e sulla recidiva, ha concluso che "nessuna ragione è in atti che possa giustificare un giudizio di prevalenza";
La suddetta motivazione, benché sintetica, deve ritenersi incensurabile in questa sede di legittimità, perché deve ritenersi che, sebbene implicitamente, la Corte abbia preso in esame gli elementi favorevoli all'imputato (valutati al fine della concessione delle attenuanti generiche), ma non li abbia ritenuti tali da poter prevalere, nel giudizio di bilanciamento, sugli elementi negativi in atti costituiti dal numero delle rapine (tre), dalle modalità di esecuzione (travisamento e con pistole), dai luoghi presso i quali era state perpetrate (esattoria - ufficio riscossione Azienda Ospedaliera - filiale Monte dei Paschi) nonché dalla stessa personalità del prevenuto al quale era stata contestata la recidiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2009