Sentenza 11 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/02/2002, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUPREM01883 402 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZION Retrocessione ཟ ། IMMOBILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE R.G.N. 16244/99 - Cron.·4630 Consigliere Dott. Antonio VELLA Rep. 513 MENSITIERI Rel. Consigliere Dott. ALo Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Ud.25/10/01 CORTE QUERENA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia sii studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. per diritti 1 FEB. 2002FEB/2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE CI IU, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA €1.55 1.3000 DELL'ASSUNZIONE 154, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA IU ARIETA, che lo difende, giusta delega in atti;
86724933 - ricorrente
contro
ON DO, elettivamente domiciliato in ROMA, VLE G CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato VANDO SCHEGGIA, difeso dagli avvocati IU BOMMARITO, NUNZIO PROTO, giusta delega in atti;
controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 356/98 della Corte d'Appello di 1428 -1- ANCONA, depositata il 28/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/01 dal Consigliere Dott. ALo MENSITIERI;
udito l'Avvocato BATTAGLIA Vincenzo per delega dell'Avv.ARIETA, depositata in udienza, difensore del ha chiesto l'accoglimento del ricorrente che ricorso;
uditi gli Avvocti BOMMARITO SE e PROTO NUNZIO, del resistente che hanno chiesto il difensori rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- RICORSO N. 16244/99 CI-ON RETROCESSIONE DI IMMOBILE PREVIO ANNULLAMENTO ATTO TRASLATIVO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 20 gennaio 1990 SE FU giudizio, dinanziinconveniva al Tribunale di Macerata, DO IO esponendo: -che in data 17.3.59 , su iniziativa del Consorzio Agrario Provinciale di Macerata, era stato sottoposto a pignoramento un fondo rustico di sua proprietà sito in Apiro, custode del quale era stato nominato il IO;
-che surrogatasi al creditore procedente l'Esattoria Comunale di Cingoli, all'esito dell'asta pubblica il bene era stato aggiudicato, nonostante il divieto posto dall'art. 1471 n.3 Cc, allo stesso IO, al quale poi il Pretore di quella città lo aveva trasferito con decreto 10.1.63; -che esso attore aveva già adito 10 stesso Tribunale di s u A Macerata deducendo il vizio della procedura esecutiva e chiedendo al IO la retrocessione dell'immobile, ma quel domanda con sentenza giudice aveva respinto la d'appello di Ancona con 27.7.1965, confermata dalla Corte successivamente da questa Corte esentenza 13.12.66-14.2.67 di Cassazione a sezioni unite con sentenza 15.10.70-18.1.71. Premesso che il giudicato si era formato in base al principio di irretrattabilità della vendita esattoriale, in quanto la retrocessione del fondo era stata pretesa senza la restituzione del prezzo all'aggiudicatario IO, sì che essa si assumeva dovuta dall'esattore, il FU proponeva la stessa domanda di annullamento, dichiarandosi tenuto e pronto a restituire al convenuto il prezzo di aggiudicazione dell'immobile. Il IO si costituiva eccependo il giudicato ed altresì la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 1442 cc. maniera assorbente, accoltaLa seconda eccezione veniva, in dall'adito Tribunale con sentenza 29.6-30.7.1994, con condanna dell'attore alle spese di lite. -1- Proposto gravame dal soccombente il quale lamentava che il primo giudice, indipendentemente dalla qualificazione giuridica da lui data ai fatti, avrebbe dovuto rilevare rientrava nellad'ufficio che la fattispecie denunciata previsione del n.2 dell'art. 1471 cc con conseguente nullità e non annullabilità dell'acquisto e imprescrittibilità della relativa azione, e costituitosi l'appellato che eccepiva 1'improcedibilità del gravame e la novità della domanda di nullità, riproponendo nel merito eccezione di giudicato, la Corte d'appello di Ancona, con sentenza 25.6-28.9.98, rigettava l'impugnazione condannando l'appellante alle maggiori spese del grado. Escluso che la domanda di nullità fosse da considerare come nuova ex art. 345 cpc, rilevava la Corte del merito che avendo questa lo stesso "petitum" (la retrocessione dell'immobile) e la stessa "causa petendi" (l'acquisto compiuto in violazione di una norma di legge) , di quella di annullamento già avanzata nel precedente giudizio conclusosi con la decisione di questa Suprema Corte a S.U. del 15.10.70-18.1.71,non poteva non concludersi che anch'essa fosse ricompresa nel giudicato formatosi con tale pronunzia, secondo l'eccezione non esaminata dal primo giudice. Esaminata, comunque, siccome utile al fine del regolamento delle spese processuali, la tesi di nullità quale prospettata dall'appellante, la riteneva il giudice del gravame di merito non condivisibile, comportando essa una indebita trasposizione del chiaro dettato normativo, di cui al n. 3 dell'art. 1471 cc, nel diverso precetto di cui al n.2 dello stesso articolo. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione SE FU sulla base di due motivi. Resiste con controricorso ALo IO. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 CC nonchè contraddittoria motivazione. -3- Contesta il ricorrente la statuizione della Corte territoriale secondo cui la questione prospettata in appello doveva ritenersi già decisa con precedente sentenza passata in giudicato. Assume che 1' oggetto dell'attuale giudizio è del tutto ed assolutamente estraneo eddifferenziato inconferente а quanto formava oggetto della causa già precedentemente decisa. Infatti la citazione del 20.1.90 era finalizzata a dare adito ad una pronuncia dichiarativa di nullità dell'atto traslativo di vendita del cespite già di proprietà del FU, azione sicuramente giuridicamente ed ontologicamente diversa da quella precedente di opposizione ad atti esecutivi instaurata nel precedente giudizio. Solo ed esclusivamente tale azione poteva invero avere quale s e r naturale conseguenza la retrocessione del fondo a favore del p proprietario originario, conseguenza che non avrebbe potuto mai essere insita nel precedente giudizio finalizzato alla sola revoca e/o inefficacia del decreto di trasferimento immobiliare e quindi di un atto della procedura esecutiva, con conseguenza solo sulla stessa. L'azione intrapresa da esso FU nell'attuale giudizio era, quindi, una mera azione di nullità dell'atto di trasferimento immobiliare, azionedi una proprietà come tale imprescrittibile che ben poteva essere intrapresa separatamente e distintamente dal diverso giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Questo essendo l'oggetto del presente giudizio era indiscutibile che nessun giudicato si era mai formato sul punto tra le parti, sia in quanto la precedente sentenza di questa Corte а S.U. aveva concluso un procedimento di opposizione ad atti esecutivi, sia in quanto tale ultima pronuncia si era limitata ad affermare la legittimità della decisione dei. giudici di merito che avevano ritenuto improponibile la domanda. -4- Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 1471 n.2 cc. Osserva il ricorrente che, anche giusta Cass. n.4464/85, del tutto infondate erano le argomentazioni della Corte marchigiana secondo cui la vendita giudiziaria a favore del custode non rientrava nella previsione dell'art. 1472 n. 2 cc, bensì in quella del n. 3 dello stesso articolo, con la conseguenza che, stante l'annullabilità e non la nullità dell'atto traslativo, la relativa azione giudiziaria sarebbe prescrizione non imprescrittibile, ma soggetta alla quinquennale. Il ricorso è infondato. Il precedente giudizio, introdotto dal FU con la citazione del 15 giugno 1963, si era concluso con la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte che, con sentenza n.86 del 18 gennaio 1971, aveva statuito l'improponibilità della domanda dell'attuale ricorrente,proprietario espropriato, di dell'immobile venduto all'asta esattoriale retrocessione senza restituzione del prezzo versato dall'aggiudicatario IO, fondata sull'invalidità della vendita per violazione del divieto di comperare, stabilito dall'art. 1471 n.3 cc,per coloro che per legge о per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi (il IO era stato nominato custode dell'immobile). Ciò sul rilievo che il principio della irretrattabilità della vendita esattoriale copre sia i vizi formali del procedimento sia i vizi intrinseci (di forma e di sostanza) della vendita esattoriale, eccettuati i casi (nella specie non ricorrenti) di inesistenza giuridica della vendita medesima o di collusione tra esattore ed aggiudicatario in danno dell'espropriato. Con il successivo giudizio, introdotto con la citazione del 20 gennaio 1990, giunto nella attuale fase di legittimità, il FU ha introdotto la stessa domanda di retrocessione del fondo, previo annullamento dell'atto traslativo dell'immobile per violazione dell'art. 1471 n.3 cc, dicendosi peraltro -5· disposto a pagare al IO il prezzo da questi versato per l'aggiudicazione del bene. Respinta dal primo giudice la domanda ai sensi dell'art. 1442 cc, in accoglimento della eccezione di prescrizione proposta dal IO, il FU deduceva in sede di appello la nullità dell'atto traslativo dell'immobile ai sensi dell'art. 1471 n.2 cc e pertanto la imprescrittibilità della relativa azione introdotta in prime cure. Rilevato che in tale mutamento della prospettazione difensiva non fosse ravvisabile il "novum" in sede di gravame di merito, inammissibile ai sensi dell'art. 345 cpc, la Corte anconetana ha però accolto l'eccezione di giudicato già proposta dal IO in primo grado e non vagliata dal primo giudice. Ha affermato la Corte territoriale che la pregressa domanda (quella cioè introdotta con la citazione del 1963) altro non era che la domanda di annullamento dell'acquisto e non già un'opposizione agli atti esecutivi:e ciò per la decisiva considerazione che essa era diretta contro l'acquirente e non già contro il creditore procedente esattore, e che la stessa postulava il riacquisto della libera proprietà e non già la mera nullità dell'atto esecutivo con conseguente permanenza del vincolo espropriativo gravante sul bene. Che come tale fosse stata considerata dai precedenti giudici era del resto dimostrato, in modo inequivoco, dal mancato rilievo del difetto di giurisdizione ordinaria, altrimenti inevitabile ai sensi degli artt. 53 e SS. del DPR 29.9.72 n. 602 (nel testo all'epoca vigente). Se pertanto la domanda di nullità non poteva considerarsi "nuova" , essa era conoscibile anche nel pregresso ingiudizio, sia d'ufficio che su iniziativa di parte, ed sostanza le ragioni della decisione e del rigetto della domanda di annullamento non erano allora , nè all'attualità, incompatibili con la diversa ipotesi giuridica di nullità, laddove il principio di irretrattabilità della vendita esattoriale trova eccezione applicativa (come anche affermato dai precedenti giudici) soltanto in ipotesi di inesistenza giuridica degli atti della procedura esecutiva o di collusione tra esattore ed aggiudicatario o di gravi abusi del primo in danno dell'espropriato, ipotesi escluse nella fattispecie in discorso. Ad avviso dei giudici anconetani la ravvisata formazione del giudicato (formantesi sul dedotto e sul deducibile, vale a dire non solo sui soggetti, sul "petitum" e sulla "causa petendi" storica della domanda, ma altresì su tutte le ragioni di mero diritto poste o ponibili a fondamento della domanda medesima), non era esclusa dalla circostanza che nel presente giudizio parte attrice, a differenza di quanto avvenuto nel pregresso, si fosse dichiarata tenuta e pronta a restituire il prezzo di aggiudicazione dell'immobile. Si era infatti in presenza, secondo i giudicanti, di una mera condotta processuale, di aggiustamento o correzione di quella pregressa, che, coprendo il giudicato anche l'inerzia processuale delle parti, non concorreva alla formazione ovvero non costituiva un elemento di identificazione di una diversa domanda. Ebbene da tali considerazioni si evince, ad avviso del Collegio, una del tutto corretta applicazione, da parte della Corte del merito, dei principi sulla cosa giudicata sanciti dall'art. 2909 cc, apparendo chiara l'identità dei due giudizi su cui si controverte, incentrati entrambi sulla domanda del proprietario espropriato di retrocessione dell'immobile venduto all'asta esattoriale, fondata sulla invalidità della vendita per violazione del divieto di comperare sancito dall'art. 1471 cc, a nulla rilevando che tale invalidità fosse stata invocata nel primo ai sensi del n. 3 e nel secondo ai sensi del n.2 di tale norma e che nel primo giudizio l'espropriato non si fosse obbligato, a differenza che nel secondo, alla restituzione all'aggiudicatario del prezzo della vendita. Conclusione, questa, che rende altresì del tutto ultronea ogni disquisizione, peraltro svolta dal giudice d'appello soltanto 7 ai fini regolamento delledel spese processuali, sull'applicabilità al caso di specie del divieto di comperare sancito dal n.2 o dal n.3 dell'art. 1471 cc. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il ricorso e condanna il ricorrente al La Corte, rigetta pagamento, in favore di ALo IO, delle spese di questo 2065,83) CE 2065,83 giudizio, che liquida in L.261400 (€ 135,00) oltre a L.
4.000.000 per onorari di avvocato. Roma 25 ottobre 2001. a est. AY BA эми, риз AL ED IL CANCELLIERE C1 VA RI 1 FEB 2002 здру 160,10