Sentenza 31 maggio 2007
Massime • 1
La inabilitazione all'esercizio della professione notarile ex art. 140 L. 16 febbraio 1913, n. 89 ha natura di misura cautelare interdittiva conseguente alla promozione di un procedimento penale, ed è riconducibile alla misura del divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali prevista in via generale dall'art. 290 cod. proc. pen.. Ne consegue che anche con riguardo alla suddetta misura è applicabile il limite massimo di durata previsto dall'art. 308, comma secondo, cod.proc.pen..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/05/2007, n. 28948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28948 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 31/05/2007
Dott. AM Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 244
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - RETRO GENERALE
ha pronunciato la seguente: N. 012339/2007
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AG GI N. IL 15/02/1954;
avverso ORDINANZA del 16/03/2007 TRIB. LIBERTÀ di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO Pietro;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. MARTUSCIELLO V., il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio, e sentito per il ricorrente, l'Avv. MURONE Mario, il quale ha insistito per l'accoglimento. RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata ordinanza il tribunale di Torino, adito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., confermò l'avvenuta adozione, da parte del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Mondovì, nei confronti del notaio AG GI, sottoposto a procedimento penale per reati di falso in atto pubblico, del provvedimento di inabilitazione all'esercizio della professione, ai sensi della L. Notarile 16 febbraio 1913, n. 89, art. 140, e successive modificazioni;
- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il AG, denunciando:
- con atto a firma dell'Avv. DI PORTO Andrea:
1) violazione dell'art. 308 c.p.p., per avere il tribunale indebitamente disatteso la doglianza concernente la mancata apposizione, nel provvedimento di applicazione della misura, del termine di durata della medesima, non superiore al limite dei due mesi, stabilito del citato art. 308, comma 2;
2) violazione della L. Notarile, art. 34, comma 2, per essere stato adottato il provvedimento di inabilitazione senza la previa audizione dell'interessato, come invece previsto dalla citata disposizione normativa;
3) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente all'ipotizzato reato di falso ideologico nella redazione del testamento pubblico del sacerdote don AG GI, ricevuto il 29 marzo 2001, essendosi il tribunale basato sulla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, secondo cui il AG, per le sue condizioni di salute, non sarebbe stato in grado di "esprimere verbalmente in modo compiuto quanto messo per iscritto dal notaio GI AG", senza considerare che tale affermazione, come pure quella di tale sig.ra D'AM, badante del sacerdote, secondo cui quest'ultimo non sarebbe riuscito a dire "parole di senso compiuto", non sarebbero state, a ben vedere, in contrasto con quanto attestato nell'atto di ricezione del testamento, secondo cui il testatore aveva "manifestato" (ciò che può avvenire nei modi più vari, ivi compresi gesti o cenni di assenso), la propria volontà in ordine alla destinazione "post mortem" dei propri beni, in contestualità con l'analoga manifestazione di volontà espressa, nell'occasione, dalla sorella del sacerdote, secolui convivente;
4) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione anche in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente all'altro ipotizzato reato di falso, relativo alla vendita che si assume fittizia di beni immobili da parte di RE EO a taluni suoi congiunti, allo scopo di sottrarre detti beni dal patrimonio destinato ad essere ereditato dal figlio adottivo del RE, avendo il tribunale - si sostiene - dato per acquisito che, contrariamente a quanto attestato nell'atto redatto dal notaio, gli assegni circolari corrispondenti al prezzo convenuto ed intestati agli sparenti compratori, non fossero affatto stati girati vi venditore, laddove i titoli in questione presentavano, invece, le firme per girata degli apparenti compratori, nulla rilevando, poi, che questi ultimi li avessero, in ipotesi, avuti successivamente in restituzione, in esecuzione dell'asserito accordo simulatorio;
5) manifesta illogicità della motivazione, infine, in ordine alla ritenuta esistenza delle esigenze cautelari, atteso - si sostiene - che la pendenza del procedimento penale per i due presunti reati di falso addebitati al AG era già nota al medesimo tribunale del riesame allorché, circa un anno addietro, e senza che successivamente fossero intervenuti fatti nuovi, esso aveva annullato un'analoga misura interdittiva adottata nei confronti del medesimo notaio nell'ambito di altro procedimento penale a suo carico per altri addebiti di falso, e che nessun rilievo avrebbe potuto essere attribuito, contrariamente a quanto risulta invece dall'impugnata ordinanza, alla pendenza, sempre a carico del AG, di procedimenti per asseriti illeciti di natura esclusivamente disciplinare;
- con successivo atto a firma dell'avv. TAORMINA Carlo:
1) violazione dell'art. 294 c.p.p., comma 1 bis, per mancata, valida effettuazione dell'interrogatorio entro i dieci giorni dall'esecuzione o notificazione del provvedimento impositivo della misura;
2) manifesta illogicità di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle esposte nel precedente atto d'impugnazione;
3) manifesta illogicità di motivazione in ordine anche alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed alla ritenuta non necessità dell'indicazione del termine di durata della misura, entro il limite stabilito dall'art. 308 c.p.p., per ragioni, pure in questo caso, sostanzialmente analoghe a quelle già esposte nel precedente atto d'impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, prescindendo dalla doglianza espressa in entrambi gli atti di ricorso in ordine alla mancata apposizione, nel provvedimento applicativo della misura, del termine di durata della medesima (mancanza da riguardarsi, di per sè, come non produttiva di nullità, proprio in quanto, in assenza di una specifica previsione in tal senso, si postuli, per altro verso, l'operatività del termine stabilito "ex lege" dall'art. 308 c.p.p., comma 2), deve comunque questa Corte rilevare, "ex officio", che la misura anzidetto ha ormai perduto di efficacia essendo appunto trascorso, dalla sua applicazione, un tempo superiore ai due mesi previsti come durata massima delle misure interdittive dalla citata disposizione normativa;
e ciò in adesione all'orientamento espresso da Cass. 6, 7 ottobre - 16 novembre 1999 n. 3106, Di Sabato, RV 216398, la quale, dichiaratamente discostandosi da altro ed opposto orientamento espresso da Cass. 1, 23 ottobre 1997 - 6 febbraio 1998 n. 5960, PG in proc. Sica, RV 209498 (secondo cui l'inabilitazione alle funzioni notarili prevista dalla L. n. 39 del 1913, art. 140, pur quando disposta dal giudice penale, non sarebbe assimilabile alle misure interdittive, per cui, mentre troverebbe applicazione la disciplina dettata dal codice di procedura penale la materia di misure cautelari relativamente alla competenza ed ai mezzi d'impugnazione, sarebbe invece esclusa l'operatività dell'art. 308 c.p.p., comma 2, "potendo essere disposta la cessazione dell'inabilitazione soltanto in altra sede, dagli organi a cio competenti"), ha affermato che: "La inabilitazione all'esercizio della professione notarile della L. 16 febbraio 1913, n. 89, ex art. 140, ha natura di misura cautelare interdirti va conseguente alla promozione di un procedimento penale, ed è riconducibile alla misura del divieto temporaneo di esercitare determinate attività1 professionali prevista in via generale dall'art. 290 c.p.p."; ragion per cui (come specificato nella motivazione), non si comprenderebbe per quale ragione dovrebbe, quanto alla sua durata, derogarsi dalla disciplina dettata dall'art.308 c.p.p., comma 2; orientamento, questo, che non appare, d'altra parte, inficiato dalla successiva pronuncia della Corte costituzionale n. 454/2000 (richiamata neh"impugnata ordinanza) reiettiva dell'eccezione di incostituzionalità della L. Notarile art. 140, nella parte in cui non prevede un limite massimo di durata dell'inabilitazione all'esercizio della funzioni notarili, dal momento che tale pronuncia si riferisce esclusivamente all'ipotesi di inabilitazione disposta nell'ambito di procedimento disciplinare dall'organo a ciò competente e non esclude affatto, quindi, l'operatività del limite di cui all'art. 308 c.p.p., comma 2, quando il provvedimento sia adottato, con riferimento alla pendenza di un procedimento penale, dal competente giudice penale;
- che l'intervenuta perdita di efficacia della misura in questione comporta il venir meno di ogni interesse giuridicamente apprezzabile alla decisione, nel merito, dei ricorsi proposti nell'interesse del AG;
ciò in adesione al pressoché costante orientamento espresso, con riguardo appunto all'ipotesi di sopravvenuta perdita di efficacia di misure interdittive, dalla giurisprudenza di questa Corte (in tal senso, infatti: Cass. 6, 29 marzo - 29 agosto 1996 n. 1420, Papponetti, RV 205539; Cass. 6, 25 gennaio - 11 febbraio 1999 n. 233, Carelli, RV 212707; Cass. 6, 23 febbraio - 27 aprile 1999 n. 728, Tacchini, RV 213915; diff, isolatamente, Cass. 6, 14 ottobre - 4 novembre 1997 n. 3928, Spadafora, RV 210311);
- che pertanto, previa dichiarazione di sopravvenuta inefficacia della misura interdittiva "de qua", i ricorsi, per la suddetta ragione, vanno dichiarati inammissibili, senza aggravio di spese e sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara la sopravvenuta inefficacia della disposta inabilitazione per decorrenza del termine e dichiara conseguentemente inammissibili i ricorsi per carenza d'interesse.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2007