Sentenza 24 marzo 1995
Massime • 1
Ai sensi degli art. 279 cod. proc. pen. e 91 disp. att. cod. proc. pen., appartiene al giudice dell'udienza preliminare la competenza all'adozione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari nel periodo compreso tra la pronuncia del decreto che dispone il giudizio e la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento. (Nell'affermare detto principio la Corte ha osservato che, dopo la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero, il giudice dell'udienza preliminare è investito della cognizione dei procedimenti incidentali "de libertate" in quanto "giudice che procede", e che tale competenza permane, oltre la chiusura dell'udienza preliminare, fino a quando non sia venuta meno, da parte sua, la disponibilità giuridica e materiale degli atti a seguito della formazione e spedizione del fascicolo per il dibattimento a norma degli artt. 431 e 432 cod. proc. pen.). (Nello stesso senso v. S.U., c.c. 24 marzo 1995, n. 6, confl. comp. in proc. Marchese).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/03/1995, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 24 marzo 1995 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 7
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente
1.Dott. Gaetano LO COCO Componente
2. " VA RI " REGISTRO GENERALE
3. " IC AR " N. 34725/94
4. " UR ME PI "
5. " RA OR "
6. " IO TT "
7. " VA SILVESTRI (Rel.) "
8. " AL LB
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN UA n. a Catanzaro il 19/1/966;
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 17/9/1994. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. VA SILVESTRI;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che si risolva il conflitto di competenza attribuendo la competenza stessa al G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro.
OSSERVA
1. In data 12 agosto 1994 veniva presentata al G.U.P. presso il Tribunale di Catanzaro richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata nel confronti di ER UA, imputato del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.
Con provvedimento del 7 settembre 1994, il G.U.P. disponeva che gli atti fossero trasmessi, per competenza, al Tribunale di Catanzaro in quanto il 17 giugno 1994 era stato emesso il decreto che dispone il giudizio.
Con ordinanza del 17 settembre 1994, il Tribunale di Catanzaro si dichiarava incompetente a provvedere sulla richiesta, precisando che, non essendo pervenuti gli atti presso la propria cancelleria, non poteva ritenersi ancora aperta la fase degli atti preliminari al dibattimento ditalché, in forza dell'espressa previsione dell'art.91 disp. att., non era investita del potere di cognizione in ordine alle misure cautelari personali, spettando tale potere al G.U.P. presso il cui ufficio si trovavano gli atti per l'espletamento degli incombenti previsti dagli artt.431 e 432 C.P.P.. Pertanto, rilevando un conflitto negativo di competenza, la Corte di Assise rimetteva gli atti a questa Corte a norma dell'art.30, comma I c.p.p.. 2. La Prima Sezione Penale, designata per la risoluzione del conflitto disponeva la rimessione alle Sezioni Unite a norma dell'art.618 c.p.p., riscontrando l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza sulla questione relativa all'individuazione del giudice competente ad emettere i provvedimenti in materia di libertà personale nella particolare fase processuale compresa tra la pronuncia del decreto che dispone il giudizio e la ricezione degli atti da parte della cancelleria del giudice del dibattimento. Nell'ordinanza di rimessione, veniva segnalato che, secondo un primo indirizzo della giurisprudenza di legittimità, spetta al G.U.P. e non al ,giudice del dibattimento provvedere sulle misure cautelari personali, posto che la disponibilità materiale e giuridica del procedimento appartiene al primo giudice anche dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, fino a quando, con l'arrivo degli atti nella cancelleria del giudice che dovrà celebrare il dibattimento, non risulti avviata la fase degli atti preliminari regolati dal titolo 1 del libro VII del vigente codice di rito (Cass., Sez. I, 10 gennaio 1994, ric. Guidotto;
Cass., Sez. I, 10 marzo 1993, ric. Tringale, rv. 193714; Cass., Sez. II, 13 febbraio 1992, ric. Renna, rv.189316). L'orientamento contrapposto fa, invece, coincidere la cessazione della competenza del G.U.P. in subiecta materia con la pronuncia del decreto che dispone il giudizio, argomentando che, con la chiusura dell'udienza preliminare, si verifica automaticamente il passaggio dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio e che una 12rorogatio di competenza nella materia delle misure cautelari personali, non prevista dalla legge processuale, non può essere fatta dipendere da eventuali ritardi negli adempimenti burocratici relativi alla formazione e nella trasmissione del fascicolo (Cass., Sez. I 2 24 novembre 1921, ric. Manfreda;
Cass., Sez. feriale, 18 agosto 1994, ricorso Tantalo;
Cass., Sez. I, 8 marzo 1993, ric. Raciti, rv. 193712).
3. Le Sezioni Unite condividono il primo indirizzo, ritenendo che a sostegno di esso militi una molteplicità di argomenti interpretativi di ordine letterale, logico e sistematico univocamente convergenti a favore della competenza del G.U.P., il cui potere di pronunciare in materia di libertà personale non si esaurisce con l'emissione del decreto di cui all'art.429 c.p.p. ma si protrae fino al momento dell'apertura della fase degli atti preliminari al dibattimento. La competenza in ordine alle misure cautelari forma specifico oggetto di due distinte disposizione, l'art.279 c.p.p. e l'art.91 disp. att.. La prima stabiliva che sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive provvede il giudice che procede e che prima dell'esercizio dell'azione personale provvede il giudice per le indagini preliminari. La seconda disposizione precisa che nel corso degli atti preliminari al dibattimento i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza, dal pretore, dal tribunale. La corte di Assise, dalla corte di Appello o dalla corte di assise di appello aggiungendo che, dopo la pronuncia della sentenza e prima della degli atti a norma dell'art.590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza e che, durante la pendenza del ricorso per provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
La norma ex art. 91 disp. att. ha una portata chiaramente complementare e integrativa rispetto a quella di cui all'art.279 del codice, nel senso che la prima specifica la nozione di "giudice che procede", che figura nella seconda, in riferimento allo sviluppo del rapporto processuale e alla articolazione di esso nelle varie fasi e nei vari gradi, stabilendo che il giudice investito dei giudizio ha cognizione in tema di misure cautelari anche durante il compimento degli atti che precedono il dibattimento e di quelli successivi alla deliberazione della sentenza, sino a quando gli atti stessi non siano trasmessi al giudice dell'impugnazione.
La disciplina dettata dal citato art. 91 offre un primo argomento di univoca precisione ermeneutica per la soluzione del conflitto sollevato dinanzi a questa Corte, in quanto permette di affermare che la competenza del giudice del dibattimento sulle misure cautelali sorge soltanto con l'avvio degli atti preliminari al dibattimento, onde la pronuncia su dette misure potrebbe appartenere a quel giudice soltanto ipotizzando che tale fase abbia inizio, ipso iure con l'emissione del decreto che, a chiusura dell'udienza preliminare, dispone il giudizio.
Quest'ultima tesi, pur avendo trovato eco in decisioni di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 1, 24 novembre 1994, n. Manfreda, cit.;
Cass., Sez. feriale 18 agosto 1994. ric. Tantalo), non merita consenso.
Dall'art.465, comma I c.p.p. si desume che l'apertura della fase preparatoria al giudizio è segnata dalla ricezione da parte della cancelleria del giudice del dibattimento del decreto emesso dal c.p.p., unitamente al fascicolo formato al sensi dell'art.431 c.p.p., tant'è che soltanto da tale momento è previsto l'esercizio del potere del presidente dei collegio giudicante di anticipare o di differire l'udienza e di adottare ogni altro provvedimento ordinarono preordinato alla trattazione del processo in sede dibattimentale.
La conclusione trova largo credito nella dottrina, in cui è stato precisato che il passaggio del fascicolo dall'ufficio del G.U.P. a quello del giudice del dibattimento costituisce lo "spartiacque fra le due fasi del dell'udienza preliminare, dispone il giudizio processo di primo grado", ossia tra quella delle indagini preliminari e quella del giudizio.Deve riconoscersi, dunque, che lo sviluppo delle singole scansioni della vicenda processuale è correlato al passaggio degli atti da un giudice all'altro e che l'art.91 disp. att. rappresenta esplicazione di tale principio nella particolare materia delle misure cautelari, in quanto l'attribuzione della competenza funzionale in ordine ai relativi procedimenti incidentali è fatta dipendere dalla disponibilità giuridica del procedimento, i cui limiti cronologici coincidono, da un canto, con l'acquisizione della disponibilità materiale del fascicolo attraverso la ricezione degli atti e, dall'altro, con la spedizione degli stessi al giudice dell'impugnazione.
4. Le precedenti riflessioni permettono di fissare un primo punto essenziale ai fini della risoluzione del conflitto di competenza, dal momento che l'attribuzione al G.U.P. della cognizione delle istanze relative alle misure cautelari, nel periodo compreso tra la conclusione dell'udienza preliminare e la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, trova una sicura giustificazione logica nell'esclusione della competenza di quest'ultimo giudice, il cui intervento per le considerazioni testé svolte non può travalicare il limite segnato dalla fase degli atti preliminari per il cui inizio non è sufficiente la chiusura dell'udienza preliminare, ma occorre altresì la formazione e la spedizione del fascicolo a norma degli artt.431 e 432 c.p.p.. Deve trarsene il corollario, di lineare consequenzialità, che nella fase precedente, la competenza a provvedere sulle misure cautelari non può che spettare al G.I.P. prima e al G.U.P. poi, non essendo ipotizzabili momenti processuali nei quali non possa risultare operante la tutela giurisdizionale della libertà personale sancita dall'ari. 13 della Carta Costituzionale. Al riguardo deve osservarsi che, anche se la normativa dettata dall'art.279 c.p.p. prevede espressamente la competenza del G.I.P. soltanto per il periodo anteriore all'esercizio dell'azione penale, sin dalle prime applicazioni giurisprudenziali del nuovo codice non si è mai posto il dubbio che durante l'udienza preliminare sulle misure cautelari provvede il G.U.P. e non tanto perché tale udienza inerisce all'esercizio dell'azione penale (cfr. Cass., Sez. 1, 28 maggio 1990, ric. De Ruvo) quanto per la precisa ragione che, dopo la presentazione della richiesta del p.m. di rinvio a giudizio, non esiste più un "iudice ad actum" ma un "giudice che procede", che, ai sensi e per effetti dell'art.279 c.p.p., è anche investito della cognizione dei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il controllo della sussistenza delle condizioni che legittimano la limitazione della libertà personale. Tali notazioni rivelano l'inconsistenza dell'argomento su cui poggia la tesi favorevole al riconoscimento della competenza del giudice del dibattimento, secondo cui la locuzione "giudice che procede", contenuta nell'art.279 del codice, sarebbe riferita soltanto al giudizio e non anche alla fase delle indagini preliminari: in contrario va rilevato che nella giurisprudenza di legittimità è stato costantemente ritenuto che durante l'udienza preliminare le decisioni in materia cautelare spettano al G.U.P. (Cass., Sez. V, 19 maggio 1993, ric. Morgantini;
Cass., Sez. III, 20 dicembre 1990, ric. Faranda;
Cass., Sez. 1, 28 maggio 1990, ric., De Ruvo), con ciò restando confermato che tale competenza trova base normativa non nella seconda parte dell'art.279, riguardante il periodo antecedente all'esercizio dell'azione penale, ma nella disposizione di cui alla prima parte dello stesso art. 279, in cui figura il riferimento al 'giudice che procede'.
La conclusione implica, come necessario sviluppo logico e sistematico, l'attribuzione al G.U.P. della competenza a pronunciare sugli incidenti relativi alle misure cautelari anche nel periodo compreso tra la chiusura dell'udienza preliminare, conclusasi con l'emissione del decreto che dispone il giudizio, e la spedizione del fascicolo al giudice del dibattimento.
Si è già posto in evidenza che l'art.91 disp. att., pur concernendo soltanto le fasi processuali inerenti al giudizio, costituisce espressione di un principio generale che conforma la competenza di ciascun giudice alla disponibilità giuridica e materiale degli atti, facendola venir meno solo con la trasmissione ad altro giudice. Nella sua portata, il principio è suscettibile di applicazione anche alla fase anteriore al giudizio, quella dell'udienza preliminare, e fornisce , un convincente fondamento all'analisi ricostruttiva della normativa che porta a riconoscere nel G.U.P. il giudice delle misure cautelari per tutto il tempo in cui gli atti restano presso il suo ufficio. All'interno di una simile prospettiva deve essere ricondotta la disposizione di cui all'art.317, comma 21 c.p.p. secondo cui dopo il provvedimento che dispone il giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente", il sequestro è ordinato dal giudice per le indagini preliminari: pur essendo dettata in riferimento al sequestro conservativo, la norma rappresenta la puntuale manifestazione di un principio immanente all'ordinamento processuale (lo stesso che risulta sotteso alla disciplina posta dall'art.91 disp. att.) ed è, come tale, operante non solo per le misure cautelari reali ma anche per quelle personali. Nello stesso contesto interpretativo si inserisce la disposizione ex art. 559 c.p.p. che, per il procedimento davanti al pretore, stabilisce che il giudice per le indagini preliminari provvede sulle misure cautela;
fino a quando il decreto di citazione a giudizio, unicamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al pretore a norma dell'art.558, comma 1, c.p.p., offrendo così un ulteriore contributo a sostegno della tesi secondo cui la competenza dei giudice del dibattimento è inscindibilmente collegata alla degli atti e, prima di tale momento, il giudice competente per le misure cautelari non può essere che il giudice dell'udienza preliminare.
Infine, va osservato che non ha alcun pregio l'argomento che a giustificazione della tesi contraria, si è ritenuto di poter ricavare dall'art.25, comma 1 della Costituzione, atteso che, nella specifica situazione processuale presa in esame, la competenza del G.U.P. è rigorosamente agganciata ad un preciso ed inderogabile presupposto fissato direttamente dalla legge processuale, sicché essa, al pari di quella espressamente prevista per identiche ipotesi (artt.91 disp. att., 317, comma 21 e 559 c.p.p.). risulta in totale sintonia col principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.
5. Il conflitto negativo di competenza deve essere, dunque, risolto riconoscendo che, nel momento in cui esso è stato sollevato, la pronuncia sulla richiesta di revoca dell'ordinanza di custodia in carcere spettava al giudice per l'udienza preliminare e non al Tribunale di Catanzaro. Va sottolineato, tuttavia, che le stesse ragioni addotte a base di tale soluzione postulano che gli atti si trovino tuttora presso la cancelleria del G.U.P., dal momento che in correlazione con lo sviluppo dinamico del procedimento, l'eventuale trasferimento del fascicolo presso la cancelleria del giudice del dibattimento comporta inevitabilmente l'apertura di una nuova fase processuale e il conseguente spostamento di competenza a norma degli artt. 279 c.p.p. e 91 disp. att.. Pertanto, deve disporsi la trasmissione degli atti al giudice che attualmente procede perché decida sull'istanza di invoca del provvedimento applicativo della misura custodiale.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro e dispone la trasmissione degli atti al giudice che attualmente procede.
Così deciso in Roma il 24 marzo.