Sentenza 23 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/02/2004, n. 3532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3532 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - rel. Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell'avvocato MENOTTI GATTO, difeso dall'avvocato FRANCESCO MACALUSO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO FINANZE CENTRO SERVIZIO II DD MILANO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 347/99 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 11/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/03 dal Consigliere Dott. Eugenia MARIGLIANO;
udito il p.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO
Nell'anno 1995 AR NO, socio per il 40% dello studio associato professionale Fronteddu e NO, non inseriva nella dichiarazione dei redditi la ritenuta già operata sulla somma di L..51.362.856, in quanto lo studio aveva dimenticato, in sede di dichiarazione dei redditi, di inserire detta ritenuta nel quadro L alla colonna 2 del modello 750 e, conseguentemente, non l'aveva comunicata neppure ai soci per la redazione della propria dichiarazione.
A seguito di tale omissione AR OL, una volta rilevato tale errore, avanzava tempestiva domanda di rimborso per L. 20.545.000 alla D.R.E. della Lombardia, in data 2.7.1997, entro i diciotto mesi previsti dalla legge. Maturatosi il silenzio rifiuto, presentava ricorso alla C.T.P. di Milano che, con sentenza del 19.5.1998, lo dichiarava improcedibile.
La C.T.R. della Lombardia, investita del gravame, accoglieva l'appello sul punto dell'improcedibilità ma lo respingeva nel merito con la seguente motivazione: "all'attualità, non sono ancora spirati per l'ufficio i termini per l'accertamento del reddito della società e di conseguenza ritiene, allo stato, concludere con la reiezione dell'atto di appello".
Avverso detta decisione propone ricorso per Cassazione AR OL affidandosi ad un unico motivo.
Non risulta costituita l'Amministrazione delle finanze. DIRITTO
Con l'unica doglianza il ricorrente lamenta la falsa applicazione di norme di diritto, nonché omessa motivazione per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che, nella specie, fosse applicabile in tema di rimborsi anche l'art 43 DPR n. 600/1973, mentre ciò non è assolutamente rilevabile dalla disciplina in materia di rimborsi;
tanto più che il termine di decadenza di diciotto mesi non potrebbe essere rispettato in caso di applicabilità del termine per la rettifica del reddito dichiarato, rettifica da notificarsi entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla dichiarazione, per come previsto dall'art. 43 già citato.
Il ricorrente inoltre, fa presente che lo stesso collegio ha deciso in modo diametralmente opposto per l'altro socio dello studio, accogliendone, in toto, il proposto appello.
È giurisprudenza consolidata di questa Corte ed il Collegio non ravvisa motivi per discostarsene che "in tema di imposte sui redditi, l'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale autorizza la presentazione dell'istanza di rimborso non solo in caso di errore materiale, ma anche in quello di"inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento", opera in maniera indifferenziata in tutte le ipotesi di ripetibilità del versamento indebito, dall'errore materiale al caso di inesistenza dell'obbligazione, e tanto se l'errore si riferisca al versamento, quanto nel caso in cui cada sull'"an" o sul "quantum" del tributo".
"La dichiarazione dei redditi, infatti, non costituisce la fonte dell'obbligo tributario, nel produce effetti assimilabili a quelli di una confessione, ma rappresenta unicamente un momento essenziale del procedimento di accertamento e riscossione delle imposte sul reddito e non può precludere al contribuente - anche in conformità al principio costituzionale di capacità contributiva - la dimostrazione, con le forme e nei termini previsti dal citato art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 e con onere della prova a suo carico,
dell'inesistenza, anche parziale, di presupposti di imposta erroneamente dichiarati" (v.,tra le più recenti, cass.civ. n. 18163/2002). Dall'enunciazione di tale principio e dalla lettura delle norme in discussione si rileva, senza ombra di dubbio, che per il rimborso del contribuente è applicabile il solo art. 38 DPR citato, mentre l'art. 43 regola il potere dell'Ufficio finanziario di rettifica della dichiarazione dei redditi dei contribuenti, da esercitarsi entro il termine ivi previsto, quattro anni dalla data di presentazione della stessa.
Da tali considerazioni discende la conseguenza che il contribuente per poter usufruire del rimborso deve invece rispettare le prescrizioni dell'art. 38 cit., che prevede il termine di diciotto mesi a pena di decadenza, con l'ulteriore conseguenza che l'inutile decorso di tale termine di decadenza rende incontestabile la pretesa tributaria, escludendo ogni possibilità di successive azioni di ripetizione;
rimane a carico dello stesso contribuente l'onere della prova in merito a quanto richiesto.
Tutto ciò premesso, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. della Lombardia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. della Lombardia. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2004