Sentenza 24 gennaio 2012
Massime • 1
Il termine di decorrenza della prescrizione della pena, per sopravvenuta eseguibilità in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca, e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2012, n. 21008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21008 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo Presidente del 24/01/2012
Dott. ZAMPETTI Umberto Consigliere SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello Consigliere N. 170
Dott. CAPOZZI Raffaele Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella P. rel. Consigliere N. 29605/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GN IE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 13 aprile 2011 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania n. 381/2010 R.Es.;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del Sostituto procuratore generale, Dr. STABILE Carmine, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13 aprile 2011 il Tribunale di Catania, sezione del giudice per le indagini preliminari, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a GN IE con le seguenti sentenze: Pretore di Catania in data 16 maggio 1992 (irrevocabile il 6 giugno 1992) di applicazione della pena di un anno di reclusione e lire 400.000 di multa;
Tribunale militare di Roma in data 4 maggio 1994 (irrevocabile il 30 giugno 1994) di applicazione della pena di mesi due e giorni venti di reclusione.
A sostegno della revoca, disposta ai sensi dell'art. 168 cod. pen.,, comma 1, n. 1, il Giudice ha addotto l'ulteriore sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Catania in data 23 aprile 1996, a carico del GN, divenuta irrevocabile il 9 maggio 1996, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di un anno di reclusione e L.
3.200.000 di multa per il reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 commesso il 26 settembre 1995.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il GN tramite il suo difensore, avvocato Salvatore Pappalardo, il quale deduce, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e), l'erronea applicazione degli artt. 168 e 172 cod. pen. e art. 674 cod. proc. pen..
Il Giudice dell'esecuzione avrebbe posto a fondamento della disposta revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena una sentenza di condanna alla pena di un anno di reclusione, oltre alla multa, già estinta per prescrizione, essendo decorsi più di dieci anni dal suo passaggio in cosa giudicata, il 9 maggio 1996, senza che fosse mai stata richiesta l'esecuzione della pena con essa inflitta e quella delle altre pene, già condizionalmente sospese, irrogate con le precedenti sentenze di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen., irrevocabili il 6 giugno 1992 e il 30 giugno 1994.
3. Il Pubblico ministero presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché la decadenza dal beneficio della sospensione condizionale della pena opera di diritto non appena la nuova condanna che determina la revoca diventa irrevocabile. Il provvedimento di revoca, pertanto, ha mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio e i relativi effetti si producono ex tunc, retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha anche recentemente confermato il principio secondo il quale il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile a seguito del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale precedentemente concesso, coincide con il momento in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca, in quanto solo da quel momento si ha la certezza giudiziale dell'avvenuta verificazione della condizione risolutiva, e non dal momento in cui sia adottato dal giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca del beneficio (c.f.r., tra le molte, Sez. 1, n. 29856 del 24/06/2009, dep. 17/07/2009, De Angeli, Rv. 244317, relativa ad un caso di revoca dell'indulto; e Sez. 1, n. 616 del 02/12/2009, dep. 11/01/2010, Moscovita, Rv. 245982, inerente proprio ad una fattispecie in cui la condizione risolutiva consisteva nella commissione di un delitto idonea a determinare la revoca della sospensione condizionale). E ciò sulla base sia del dettato letterale dell'art. 172 cod. pen., comma 5, sia della ratio della disciplina della prescrizione, che, essendo ispirata all'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, non può dipendere dalle contingenti determinazioni dell'autorità giudiziaria nell'emettere più o meno tempestivamente il provvedimento di revoca (Sez. 1, n. 17346 del 11/04/2006, dep. 18/05/2006, Petrella, Rv. 233882).
Nel caso in esame, poiché la causa della revoca risulta accertata con sentenza irrevocabile fin dal 9 maggio 1996, ma è stata applicata solo con provvedimento del giudice dell'esecuzione in data 13 aprile 2011, dopo quasi quindici anni dall'irrevocabilità de) titolo di revoca, si è compiuta, a norma dell'art. 172 cod. pen., commi 1 e 2, la prescrizione decennale delle pene di un anno di reclusione e L. 400.000 di multa e di mesi 2 e giorni 20 di reclusione, entrambe condizionalmente sospese, inflitte, rispettivamente, con le menzionate sentenze, ex art. 444 cod. proc. pen., irrevocabili dal 6 giugno 1992 e dal 30 giugno 1994.
5. Segue l'annui lamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata per già avvenuta estinzione, a seguito di compiutasi prescrizione, delle pene condizionalmente sospese al tempo della disposta revoca del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen..
P.Q.M.
Annuita senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara estinte le pene inflitte a GN IE con sentenze 16/05/1992 del Pretore di Catania e 4/05/1994 del Tribunale militare di Roma. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2012