Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2025, n. 37808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37808 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
-Presidente-
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
37808-25 Sent. n. sez. 1274/2025 UP - 06/11/2025 R.G.N. 24457/2025
composta da
AS LI
GE CA MA LV RG
IN AT
OL Di LA TR
ha pronunciato la seguente
- relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da
MA NE, nato in [...] il [...]
avverso la sentenza del 29/01/2025 della Corte di appello di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IN AT;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Trento, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di NE MA per il delitto di maltrattamenti verso la compagna LI SU, altresi confermando, per l'effetto, le statuizioni risarcitorie ed indennitarie in favore della stessa, costituitasi parte civile.
2. Con un unico ed articolato motivo, il ricorso dell'imputato, per lui proposto dai suoi difensori, lamenta vizi cumulativi di motivazione in punto di affermazione della colpevolezza.
La sentenza d'appello avrebbe dato credito alle dichiarazioni testimoniali della persona offesa, sulle quali si fonda pressoché esclusivamente il giudizio di responsabilità dell'imputato, acriticamente ripiegandosi sulle valutazioni del Tribunale e sostanzialmente ignorando i molteplici ed eterogenei elementi di prova prodotti dalla sua difesa e le argomentazioni sviluppate sulla base degli stessi nell'atto d'appello, capaci di disvelare le autentiche menzogne rassegnate dalla persona offesa, inopinatamente degradate a semplici incertezze o marginali
contraddizioni.
Quindi, il ricorso passa minuziosamente in rassegna le testimonianze raccolte nel corso del dibattimento, dando risalto, per ciascuna di esse, a seconda dei casi, alle discrasie rispetto alle dichiarazioni della persona offesa od alla impossibilità di ravvisarvi - diversamente da quanto ritenuto in sentenza per alcune - un riscontro a quelle accuse. Inoltre, la difesa, sempre esaminando in dettaglio le acquisizioni istruttorie e rilevando come il racconto della parte civile, quando non smentito, risulti comunque non confermato, si sofferma sui comportamenti e gli episodi maltrattanti dedotti in contestazione: un'aggressione a febbraio del 2015, lo stringente controllo delle spese, la costrizione ad abbandonare il lavoro, la preclusione dei rapporti della compagna con la madre, l'abuso di alcolici. Nulla di tutto questo, in buona sostanza, sarebbe stato dimostrato, la realtà dei fatti sarebbe addirittura di segno totalmente opposto e la diversa valutazione compiuta dalla Corte d'appello sarebbe approssimativa ed apodittica, in quanto non fondata sulla compiuta disamina critica di quanto specificamente rassegnato con il gravame.
3. Ha depositato la propria requisitoria scritta la Procura generale, concludendo per il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso è fondato e merita, perciò, di essere accolto. Al cospetto di un atto d'appello contenente un'esposizione dettagliata delle criticità che avrebbero caratterizzato i singoli contributi istruttori valorizzati dalla sentenza di primo grado, la Corte di appello si è limitata ad una valutazione piuttosto sommaria: ad esempio, richiamando, quasi a guisa di elenco (pag. 19), le testimonianze che avrebbero confortato le accuse della persona offesa, senza neppure accennare, tuttavia, alle ragioni per cui le riserve sulle stesse, rassegnate dalla difesa con l'appello, dovessero ritenersi infondate;
oppure reputando irrilevanti le testimonianze indotte a discarico, senza soffermarsi sugli specifici contributi informativi e limitandosi ad osservare, con valutazione complessiva, che la circostanza per cui quel testimoni avessero dichiarato di non aver assistito a contegni violenti dell'imputato verso la compagna non escludeva che questi ultimi
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si fossero verificati in loro assenza, nonché bollando come inattendibili le dichiarazioni di uno di quei testi, senza esaminarle, sulla base del sol fatto di avere il Tribunale disposto la trasmissione del relativo verbale al Pubblico ministero (pag. 20). Così argomentando, dunque, la Corte d'appello ha sostanzialmente eluso il necessario confronto critico effettivo con i motivi d'appello, dovendo perciò ritenersi la sua motivazione incompleta ed insufficiente. Onde consentirne la necessaria integrazione, dunque, la sentenza impugnata dev'essere annullata ed il processo essere rinviato al giudice di merito perché vi provveda.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2025
Il Consigliere estensore IN AT
Il Presidente
AS LI
Si dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 20 NOV 2025 ILIFUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dok se PP LE
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Il Presidente