Sentenza 21 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2001, n. 5937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5937 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 3 5 9 3 7 k z IN NOME DEL POPOLA TAI LA CORTE SUP CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA - Presidente R.G.N. 3715/99 Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere Cron. 12857 Dott. Guido VIDIRI - Consigliere- Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere Ud.06/03/01 ConsigliereDott. Raffaele DI LELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INAIL- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTROGLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta delega in atti;
ricorrente-
contro
TE NT;
intimata 2001 avverso la sentenza n. 1299/98 del Tribunale di 1040 COSENZA, depositata il 23/11/98 R.G.N. 1647/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Aldo DE udienza del 06/03/01 dal MATTEIS;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza 30.10.1996 il Pretore di Cosenza, giudice del lavoro, ha riconosciuto costituire infortunio in itinere quello occorso a CL AN il 26.2.1991, caduta sui gradini esterni del portone di casa, nel mentre si recava al lavoro;
ha conseguentemente condannato l'Inail a corrisponderle la indennità per indennità per inabilità temporanea assoluta. L'appello dell'Inail è stato respinto dal Tribunale di Cosenza, il quale ha ritenuto che l' infortunio è avvenuto sul percorso che necessariamente la CL doveva Aze coprire per giungere al lavoro. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Inail, con unico motivo. L'intimata, ritualmente citata, non si è costituita. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso il ricorrente Istituto, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, dell'art. 12 disposizioni sulla legge in generale, 113 c.p.c. e 118 d.a.c.p.c., dei principi generali delle disposizioni di legge relative all' assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la 3 sentenza impugnata per avere ritenuto infortunio in itinere un evento lesivo avvenuto quando l' assicurata era ancora in ambito domestico. Il motivo non è fondato. L'Istituto non contesta i recenti approdi della di questa Corte, recepiti poi dal giurisprudenza legislatore delegante (art. 55 lett. u) Legge 17 maggio e da quello delegato (art. 12 D.Lgs. 231999, n. 144) febbraio 2000, n. 38, non direttamente applicabili alla fattispecie ratione temporis), ma assume che la lavoratrice, al momento dell' infortunio, era ancora sui Aze gradini della propria casa, e perciò non ancora sulla pubblica via. In effetti questa Corte, dopo un lungo percorso giurisprudenziale (per la cui ricognizione si rinvia ai precedenti, in particolare alla sent. 21 ottobre 2000 n. 13933), è giunta infine alla meditata conclusione, con la sent. 19 gennaio 1998 n. 455, che il rapporto finalistico (o strumentale) dell'iter con il lavoro è sufficiente ad integrare il quid pluris richiesto dalla precedente elaborazione giurisprudenziale perché l' infortunio in itinere possa considerarsi avvenuto in occasione di lavoro;
con la conseguenza che vi è indennizzabilità dell' infortunio in itinere tutte le volte che il lavoratore abbia coperto la distanza casa-lavoro a piedi (Cass. 4 5.5.1998 n. 4535) o facendo uso del mezzo pubblico (Cass. 24 novembre 1999 n. 13097, Cass. 13 novembre 2000 n. 14682). Su tale conclusivo approdo si è attestata la giurisprudenza di legittimità successiva (Cass. 19.2.1998 n. 1751, 27.2.1998 n. 2210, 16.10.1998 n. 10272, 24.10.1998 n. 10582, 3.11.1998 n. 11008, 17.5.2000 n. 6431), la quale, come cennato, ha costituto l'orientamento consolidato cui il legislatore si è ispirato nella disciplina legislativa Azey dell' infortunio in itinere. Occorre ovviamente che l'infortunio sia avvenuto fuori dell'ambito domestico, inteso come comprensivo delle pertinenze, per due motivi. In primo luogo la nozione di iter necessita di un punto a quo ed un punto ad quem;
nell'ipotesi di inizio dell'iter dall'abitazione, i confini dell'ambito aziendale, nella vasta accezione di cui all'art. 1 comma 1 seconda parte e art. 1 comma 3 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, costituiscono il punto ad quem e segnano il discrimen tra infortunio in itinere e occasione di lavoro all'interno all'azienda; l'abitazione in sé, quale punto a quo, non gode di protezione corrispondente al punto ad quem salvi i casi previsti dalla speciale ei disciplina della Legge 493 del 1999, non costituisce luogo protetto dalla assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro. 5 Il secondo motivo, in un certo senso esplicativo del primo, è che l'ambito domestico rientra nel dominio dell'assicurato, sicché non possono gravare sull' Istituto assicuratore le conseguenze di comportamenti omissivi о negligenti del lavoratore nell' assicurare le condizioni di sicurezza del proprio habitat. Questo è il principio di diritto la cui enunciazione compete a questa Corte di legittimità. l'evento èLa valutazione se nella fattispecie concreta occorso quando l' assicurato era ormai fuori dall'ambito Axey domestico e pertinenziale dal medesimo dominabile costituisce un accertamento di fatto demandato al giudice del merito, il cui apprezzamento è censurabile solo per vizi di motivazione. La sentenza impugnata non ha contraddetto all'esposto principio, ma, con accertamento di fatto, già del Pretore, ribadito dal Tribunale, ha ritenuto che, chiuso alle proprie spalle il portone di casa, 1' assicurata fosse già sulla pubblica via. Né essa contraddice il precedente di questa Corte (sent. 13 maggio 1998 n. 4841) che ha confermato la sentenza di merito la quale aveva escluso che costituisse infortunio in itinere quello occorso a un lavoratore, il quale dopo necessitato, del suo ciclomotore per tornare dal l'uso, lavoro, era scivolato mentre, per riporre il veicolo, 6 percorreva la rampa di discesa al proprio garage, perché accertamento di fatto relativo a quella fattispecie. Il ricorrente, nel censurare l' affermazione della sentenza impugnata, non somministra argomenti sufficienti, attinenti alla tipologia dei luoghi, che consentano a questa Corte di contraddittorietà nella sentenza impugnata, larilevare quale, nell'affermare che la lavoratrice era sulla pubblica via, contiene un accertamento implicito dell'estraneità dei gradini all'abitazione di costei. Il ricorso va pertanto respinto. Nulla spese, non essendosi l'intimata costituita, né avendo svolto difese alla pubblica udienza.
p.q.m.
Rigetta il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro il 6 marzo 2001. Il Presidente M. A n ita Il Consigliere Estensore Aldo te mattin Shille IL CANCELLIERE Depositato in Cance oggi,21 APR YOUR lle CA PIPOGIA DI BOLLO, DI IL CANCELLIERE R O N Z I E CONSPESA, TASSA O C ASE DE L'ART. 10 Prev\iii-gradini esterni A 11-8-73 N. 533 RG 3715/1999 7