Sentenza 28 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2003, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2003 |
Testo completo
IN 2 37/ 03 7 REPUBBLIC 0 1 L: POPOLO ITAL AN PREMA DI CASSAZIONE LA CORTE S Oggetto Risoluzione SEZIONE TERZA CIVILE contrattuale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GIULIANO Presidente R.G.N. 10088/99 Dott. Angelo VITTORIA Consigliere Dott. Paolo Cron. 2698 m Dott. UI FR DI NANNI Consigliere Rep. 401 Dott. Fabio MAZZA Consigliere - TRIFONE Rel. Consigliere - Ud. 20/09/02 Dott. FR ha pronunciato la seguente SENTEN ZA sul ricorso proposto da: ON HI, ON RM, ON SC, ON GI, ON AR AZ, ON RO ( eredi di D'IO TA ); elettivamente domiciliati in ROMA VIA G ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato ALBISINNI GI, difesi dall'avvocato CARDARELLI VINCENZO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro s.r.l. GE.CI., in persona del suo legale rappresentante p.t., dott. AR LO, e per i sigg.ri DE 2002 DI RI, SS EN, SS IDA, 1693 SS ALFREDO, SS ON, SS 1 jul AR, quali eredi di LO CO, elettivamente difesi domiciliati in ROMA presso CORTE CASSAZIONE, SALVATORE, con studio in 80100 dall'avvocato RANDONE NAPOLI VIA PIETRO CASTELLINI N. 179, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 254/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, terza sezione civile emessa il 3/12/1998, depositata il 08/02/99; rg.548/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza de l 20/09/02 dal Consigliere Dott. FR TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TA D'IO, proprietaria in Giugliano di un suolo sul quale insistevano un fabbricato di cin- quantasei vani nonché altro terraneo adibito a sala ci- nematografica con sovrastanti due piani accessori, con sentenza definitiva della Corte di appello di Napoli veniva riconosciuta titolare del diritto di abbattere le suddette costruzioni in danno dei convenuti Porcel- li. Contro tale sentenza proponeva opposizione di terzo la società Inalcite, assumendo di avere essa costruito 2 и з l'edificio e reclamando, perciò, il pagamento della in- dennità ex art. 936 cod.civ. Nella pendenza della lite la società GE.CI. SRL, per il tramite del suo legale rappresentante CO LO, formulava proposta di acquisto da NU IA D'IO di tutti i diritti e gli obblighi spet- tanti alla stessa con riferimento al suddetto suolo ed alle fabbriche esistenti. La proposta veniva accettata es con scrittura privata in data 2.10.1974, sottoscrit- ta anche da CO LO nella qualità di fide- iussore, le parti stabilivano quanto segue: a) la società Ge.Ci. srl acquistava tutti i diritti e gli obblighi spettanti alla D'IO; b) la D'IO prometteva di alienare alla società il complesso dei diritti e degli obblighi in oggetto;
c) in corrispettivo della cessione la società cedeva alla D'IO cinquantasei vani dell'edificio costrui- to sul suolo della stessa nonché i proporzionali dirit- ti di comunione sul terreno e sulle altre parti comuni;
d) la società si assumeva l'onere delle spese, che la D'IO avrebbe dovuto sostenere per lo sciogli- mento della comunione con la società Inalcite;
e) nella ipotesi che la società Ge.Ci. srl avesse violato una qualsiasi delle obbligazioni assunte, il contratto si sarebbe risolto di diritto;
3 ur z f) per effetto della complessiva pattuizione, la società Ge. Ci. srl sarebbe rimasta proprietaria esclu- siva di tutti gli altri vani costruiti sul terreno ol- tre quelli assegnati alla D'IO, la quale si obbli- gava a trasferirli alla società quando di essi si fosse resa possibile la trascrizione dell'atto di cessione. Con successivo atto pubblico per notar IN del 9 gennaio 1975 TA D'IO trasferiva alla so- cietà Ge.Ci. srl la proprietà dei vani di cui sub f) per il prezzo dichiarato di trenta milioni di lire. Assumendo che non vi era stato da parte della Ge.Ci. srl il pagamento delle spese sostenute per la scrittura privata del causale indicata sub d) della 2.10.1974, TA D'IO conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Napoli la società Ge.Ci. srl e CO LO per ottenere la risoluzione di di- ritto della convenzione privata del 2.10.1974 e del contratto di compravendita per atto pubblico del 9.1.1975 nella considerazione che le due pattuizioni integravano un collegamento negoziale funzionale e che si erano verificate le condizioni di operatività della clausola risolutiva espressä indicata innanzi sub e) nella predetta scrittura privata del 2.10.1974. L'adito tribunale -pronunciando nel processo che, dopo la morte di TA D'IO e di CO Pas- 4 л и з sariello, era proseguito nei confronti dei rispettivi eredi- con sentenza depositata il 24.3.1997 rigettava la domanda e condannava i soccombenti eredi di NU IA d'IO alle spese. La decisione era confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza pubblicata il giorno 8.2.1999, che rigettava la impugnazione di RA, ME, Fran- cesco, UI, IA AZ e AR NE, che con- dannava alle spese del grado. I giudici di appello -premesso che il collegamento di negozi in senso tecnico, tale da imporre la conside- razione unitaria della fattispecie, suppone sia il re- quisito oggettivo del nesso teleologico tra i negozi stessi, sia il requisito soggettivo del comune intento delle parti di realizzare un fine ulteriore rispetto all'effetto tipico dei singoli negozi escludevano il collegamento in questione tra la scrittura privata ed il successivo atto pubblico, in proposito valutando che nell'intervallo di tempo tra i due negozi non era muta- ta la situazione considerata dalla scrittura privata;
che la natura aleatoria del primo contratto non veniva affatto in evidenza nel secondo negozio di compravendi- ta;
che la obbligazione assunta dalla D'IO con la scrittura privata (quanto al trasferimento di immobili alla società) integrava vero e proprio contratto preli- 5 л и з minare, cui l'atto pubblico aveva dato attuazione quale fonte unica ed autonoma dell'acquisto; che, nel caso di più scritture successive relative alla graduale costi- tuzione del medesimo rapporto, occorre avere riguardo al contratto definitivo, che assorbe il preliminare e a questo toglie efficacia. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ri- corso RA, ME, FR, UI, IA AZ e AR NE, i quali affidano la impugnazione ad unico mezzo di doglianza, illustrato anche da memoria. Resistono con controricorso la società Ge.Ci, srl nonché nella qualità di eredi di CO LO- IT De AL insieme a AR, ID, FR, Anto- nio e IA LO. La memoria della società Ge.Ci srl è pervenuta oltre il termine. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di doglianza -denunciando la vio- lazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1326, 1376, 1322 e 1362 e segg. cod.civ. nonché la omessa e contraddittoria motivazione di punti deci- sivi della controversia- i ricorrenti assumono che il giudice di merito non aveva considerato che il trasfe- rimento di tutti i beni della D'IO si era già ve- rificato con la sottoscrizione della scrittura privata 6 л и з del 2.10.1974 e che rispetto alla complessa situazione giuridica esposta nella predetta convenzione le parti, avvalendosi del principio dell'autonomia contrattuale, avevano ipotizzato una serie di adempimenti, comporta- menti, iniziative processuali ed obblighi intimamente collegati tra di essi ed unitariamente incidenti sulle sorti della intera convenzione. Precisano i ricorrenti che la omessa inserzione nel successivo atto pubblico della clausola risolutiva, di cui all'art. 11 della scrittura privata, era giustifi- cata dal fatto che, altrimenti, si sarebbero dovute ri- portare nell'atto pubblico tutte le altre clausole del- la convenzione privata, cosa che gli stipulanti avevano voluto evitare sia per la sussistente impossibilità di trascrivere la cessione dei cinquantasei vani, sia per- ché non intendevano rendere note le loro pattuizioni alle controparti dei vari giudizi pendenti;
motivi que- sti per cui le parti avevano fatto ricorso al negozio atipico racchiuso nella scrittura privata. Rilevano gli stessi ricorrenti che la impossibilità della trascrizione riguardava soltanto i cinquantasei vani insistenti su suolo non di proprietà della D'IO, circostanza sfuggita al giudice di merito, il quale neppure aveva considerato che la aleatorietà non era della sola convenzione di cui alla scrittura 7 г и з privata, ma riguardava la intera negoziazione nel col- legamento di reciproca interdipendenza della scrittura privata e dell'atto pubblico. Criticavano, pertanto, la qualificazione di con- tratto preliminare, che il giudice di merito aveva as- segnato alla scrittura privata, e, conclusivamente, ri- badivano che per effetto della stessa si erano già per- fezionati l'acquisto e la cessione dei beni, per cui il giudice di merito avrebbe dovuto tener conto del fatto che la successiva forma pubblica dell'atto non elimina- va la condizione risolutiva prevista dalle parti ri- spetto al complessivo assetto degli interessi oggetto di negozi teleologicamente collegati. Il motivo non è fondato ed il ricorso, perciò, è rigettato. Nei suoi aspetti generali il collegamento contrat- tuale non dà luogo ad un autonomo e nuovo contratto, ma costituisce un meccanismo mediante il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che realizzano non in virtù di un singolo contratto, secondo la regola normale, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, ciascuno dei quali conserva la sua causa autonoma anche se è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. La differenza tra contratto unico e contratto col- 8 r u f legato, pertanto, non è data da elementi formali, quali l'unità o la pluralità dei documenti contrattuali ovve- ro la mera contestualità delle stipulazioni;
ma si ri- cava dall'elemento sostanziale della unicità ○ della pluralità degli interessi perseguiti, giacchè il con- tratto collegato non è un tipo particolare di negozio, sebbene uno strumento di regolamento di interessi eco- nomici caratterizzato dal fatto che le vicende di un contratto (invalidità, inefficacia, risoluzione) posso- no ripercuotersi sull'altro, anche se non in funzione di condizionamento reciproco e non necessariamente in rapporto di principale ed accessorio. collegamento contrattuale, otlre che risultare Il fissato per legge in casi tipici (emblematica in propo- sito è la disciplina della sublocazione ex art. 1595 cod.civ.), può essere realizzato anche in modo atipico, quale espressione dell'autonomia contrattuale (art. 1322 cod.civ.). Il collegamento in senso tecnico tra i negozi, da cui deriva la unitaria considerazione della fattispe- cie, richiede, inoltre, sia l'elemento oggettivo del nesso teleologico tra di essi;
sia l'elemento soggetti- vo della comune intenzione delle parti di volere non solo l'effettivo tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento dei medesimi 9 л и з in vista di un ulteriore fine comune. I principi di cui innanzi corrispondono al risa- lente e consolidato indirizzo giurisprudenziale di que- sta Corte di legittimità (ex plurimis: Cass.n. 6567/91; Cass. n. 4645/95; Cass. 827/97; Cass. n. 8844/01), la quale, opportunamente distinguendo dal collegamento funzionale il collegamento meramente occasionale delle singole dichiarazioni negoziali casualmente riunite in cui ciascuna mantiene la individualità del tipo di con- tratto in cui essa si inquadra senza influenza sulle altre (Cass. n. 4291/81; Cass. n. 7415/919 ribadisce anche che l'accertamento circa la natura, la entità, le modalità e le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito il cui accertamento non è sinda- cabile in sede di legittimità se sorretto da motivazio- ne congrua ed immune da vizi logici e giuridici. Il mezzo di doglianza svolto dai ricorrenti, che pure denuncia il vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. in rife- rimento alle indicate disposizioni del codice civile, non evidenzia alcuna violazione delle norme di legge, ma deduce che il giudice di merito, nonostante abbia posto a base della sua decisione esatte premess in di- ritto, avrebbe poi espresso una valutazione complessiva dei fatti e delle circostanze non sorretta da adeguata 10 л и з e logica motivazione. La esaminata fattispecie si è conclusa con la esclusione del collegamento funzionale tra scrittura privata ed atto pubblico e la motivazione della Corte napoletana sul punto è logica ed adeguata nel preciso riferimento alla natura di contratto preliminare, quan- to all'obbligo assunto di trasferimento dei beni immo- bili costruiti su suolo della D'IO (piano terraneo adibito a cinema, bar e cantinato e primo e secondo piano dell'edificio), e di contratto definitivo, quanto al successivo atto pubblico di trasferimento;
al manca- to rinvio, neppure indiretto o generico, dell'atto pub- blico alle specifiche clausole della scrittura privata;
alla impossibilità di dedurre una qualsiasi comune fi- nalità volontariamente perseguita e conseguibile sol- tanto dal collegamento negoziale. La stessa Corte di merito, inoltre, specifica anche che, come già ritenuto dal giudice di primo grado, la pattuizione di cui alla scrittura privata conteneva soltanto l'obbligo ex art. 2932 cod. civ. di trasferire alla società Ge.Ci. la proprietà degli immobili indica- ti, per cui l'atto pubblico successivo costituiva il contratto definitivo stipulato in adempimento dell'obbligo a contrarre. La suddetta argomentazione del giudice di merito, zur 11 del resto, da sola sarebbe valsa a giustificare la mo- tivazione di esclusione del dedotto collegamento fun- zionale tra i due contratti. Nel caso in esame il tribunale, per negare la sus- sistenza dell'unica complessa pattuizione derivante dal collegamento tra atto pubblico e scrittura privata, aveva anche considerato che la convenzione privata di cui alla scrittura, nella parte in cui prevedeva la cessione in corrispettivo alla D'IO di cinquanta- sei vani, era viIA di nullità per difetto di un ele- mento essenziale sotto il profilo causale. La dichiara- ta nullità della convenzione "in parte qua" non aveva costituito oggetto di gravame in appello da parte dei ricorrenti. Quindi il giudicato sulla questione rende- va, comunque, insussistente il supposto concorso di contratti, diretti a realizzare la unitaria operazione economica, in quanto sotto l'aspetto funzionale e te- leologico un rapporto di interdipendenza di contratti in vista di un risultato pratico unitario richiede più dichiarazioni negoziali aventi ciascuna propria indivi- dualità e specifica efficacia, non potendosi ipotizzare alcun collegamento tra negozio valido e pregresso nego- zio invalido per assoluta carenza di causa. In virtù del principio della soccombenza dal riget- del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti in to r 12 u f solido a pagare le spese del giudizio di cassazione, secondo liquidazione del dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 174,09 oltre € 1.500 (millecinque- cento) per onorari. Roma, 20 settembre 2002 ILPRESIDENIL CONSIGLIERE EST. "Augule li Bufour IL CANCELLIERE CI IA Aiello Dot 98.01.03 13