Sentenza 19 gennaio 2006
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 481 cod. pen. (falso ideologico commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità), la condotta del legale che autentichi la firma apocrifa del cliente, apposta in calce ad un atto di rinuncia agli atti del giudizio; né ha rilievo la circostanza che, nella specie, l'autentica del difensore non sia necessaria ad assicurare la certezza della provenienza della rinuncia, in quanto è sufficiente che si tratti di atto idoneo a conseguire un qualsiasi effetto giuridicamente apprezzabile, in ragione dell'affidamento nella funzione o nel servizio pubblico prestato dal soggetto da cui tale atto proviene.
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La notificazione ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, mediante consegna al difensore di un'unica copia dell'atto da notificare dà luogo ad una mera irregolarità, non produttiva di nullità, qualora risulti esplicitato, o sia comunque desumibile dall'atto, che la notificazione stessa è stata eseguita al medesimo sia in proprio che nella veste di consegnatario; va in ogni caso dedotto - a pena di inammissibilità - il pregiudizio effettivo eventualmente subito. la non autenticità delle sottoscrizioni apposte a margine dell'atto di citazione giudiziale in sede civile. Integra il reato di falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità (nella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2006, n. 9578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9578 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 19/01/2006
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 45
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 001085/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IE ON EL, P.O.;
nel procedimento
contro
:
2) PI MA PAOLA, N. IL 17/02/1967;
avverso SENTENZA del 21/10/2004 CORTE APPELLO di CAGLIARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO, lette le memorie difensive.
Udite le conclusioni di inammissibilità del ricorso del P.G. Dott. D'AMBROSIO V..
Udito il difensore Avv. GALLUS R., per l'imputata Piras. FATTO E DIRITTO
Ritenuto:
1 - DU IA GE, P.C., ricorre avverso sentenza della Corte di Appello di Cagliari che, in riforma della sentenza del Tribunale, che l'aveva condannata ad Euro 300,00 di multa ed al risarcimento dei danni in suo favore, ha assolto l'avvocato Piras Maria Atonia, suo legale di fiducia in una causa per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, perché il fatto non sussiste, dal delitto di falso ideologico ai sensi degli artt. 480 e 481 c.p., per aver autenticato fa firma apocrifa della stessa DU in calce adatto di rinuncia, a seguito del quale il procedimento civile era stato archiviato. La Corte ha motivato che la falsa attestazione era inidonea a conseguire effetto antigiuridico, perché l'art. 83 c.p.c., nel regolare le ipotesi eccezionali di autentica, non comprende la rinuncia, e la rinuncia agli atti del giudizio, in quanto priva dei requisiti formali di cui all'art. 306 c.p.c., non può conseguire l'estinzione del giudizio civile, ovvero un effetto giuridico riconosciuto dall'ordinamento.
Con il ricorso, si denuncia: inosservanza ed erronea applicazione art. 481 c.p. in relazione artt. 83 e 306 c.p.c.. Al ricorso segue memoria della difesa, che sostiene innanzitutto l'inammissibilità del ricorso, che contesta l'assoluzione dell'imputata, e quindi rileva nel merito che nella specie il difensore non godeva di potere di autentica, e dunque era inapplicabile l'art. 481 c.p.. 2 - Preliminarmente si rileva che il ricorso è ammissibile. È evidente per la veste della parte civile proponente il limite della pronuncia ottenibile, laddove in alcuna misura il ricorso risulta finalizzato ad applicazione della pena.
È inoltre fondato.
Il Giudice d'appello ha ritenuto che l'avv. Piras ha consapevolmente dichiarato autentica la firma non vergata dalla sua cliente in calce all'atto di rinuncia, dunque sussistente e voluto il fatto. Ma ha ritenuto l'inidoneità dell'azione, facendo rinvio implicito all'art. 49 c.p., comma 2. La norma sancisce la non punibilità di chi commette un reato impossibile. Ma tanto presuppone il fatto sussistente. Ciò posto, al di là della formula adottata, il fatto sussistente non poteva essere ritenuto non punibile. Difatti, l'art. 49 c.p. esclude la punibilità del fatto costituente reato quando, per inidoneità dell'azione, è impossibile l'evento di danno o di pericolo.
In caso di falsità l'attestazione contraria al vero, resa nell'esercizio di una pubblica funzione o di un servizio di pubblica necessità, non è punibile solo se può escludersi in concreto (cfr. Cass. n. 3134/1998, P.M. in proc. Gargiulo ed a., CED rv. 210187) l'evento di pericolo per la fede pubblica, ovvero risulti assolutamente inidonea a consentire l'affidamento altrui nei rapporti giuridici. Pertanto il falso è punibile, anche quando l'atto non è previsto come necessario (cfr. Cass. n. 6885/2002, CED rv. 222246), purché sufficiente a conseguire un qualsiasi effetto giuridicamente apprezzabile, in ragione dell'affidamento alla funzione od al servizio pubblico prestato dalla persona da cui proviene. Orbene questa Corte (cfr. Sez. 1^ Civ. n. 5905/2002, Luongo, CED, rv. 553951), rammentando che è autorizzato l'esercizio del potere certificatorio dei difensore solo nelle ipotesi espressamente previste dagli artt. 83 e 390 c.p.c. (S.U. civ. 9869/1994), ha affermato che, perché sia valida la rinuncia agli atti del giudizio, non è imposto dall'art. 306 c.p.c., e dunque non necessario che la sottoscrizione sia autenticata dal difensore, dal momento che la certezza della provenienza della rinuncia dal titolare della posizione sostanziale può desumersi anche da atto scritto extraprocessuale.
Il che significa bensì che non è necessaria l'autentica dalla sottoscrizione di rinuncia, ma non esclude valenza alla stessa autentica sul piano induttivo, in quanto fornisce certezza della sua provenienza della sottoscrizione di rinuncia extraprocessuale dalla parte sostanziale. La ragione è, all'evidenza, nello svolgimento del servizio di pubblica utilità, cui si rapporta la professione forense. Ciò è tanto vero che l'autentica assume rilievo nella prassi, anche fuori dei casi previsti dal codice di procedura, civile o penale che sia, per fornire certezza della genuinità della sottoscrizione del patrocinio. E tal cosa rileva sul piano penale (cfr. Cass., Sez. 5^, n. 22496/2005, rv. 231563). Nella specie, l'autentica aveva in concreto avuto effetto per l'affidamento della pubblica fede circa la provenienza della rinuncia, conducendo all'estinzione del giudizio. Tanto significa che l'attestazione di autenticità della firma, in effetti apocrifa, seppure non necessaria ad assicurare la certezza della provenienza della rinuncia, è stata, come significato dalla prassi, idonea a generare l'offesa conseguente. E dunque, nella specie, ben più che possibile, si è verificato l'evento antigiuridico conseguente, e sarebbe stato punibile il fatto costitutivo di reato. Il che significa erroneamente respinta, per interezza, la pretesa della P.C., ai sensi dell'art. 185 c.p..
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza agli effetti civili con rinvio al Giudice competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2006