Sentenza 28 aprile 2005
Massime • 1
Il soggetto che esercita la professione forense, indipendentemente dagli atti specifici compiuti, svolge un servizio di pubblica utilità: ne consegue che risponde del reato di falsità ideologica ai sensi dell'art. 481 cod. pen. l'avvocato che falsamente attesti l'autenticità della firma apposta dal cliente in calce a un ricorso per cassazione. (La Corte ha escluso che la mancanza di abilitazione al patrocinio davanti alle magistrature superiori incida sulla configurabilità del reato, attesa comunque l'abilitazione dell'imputato all'esercizio della professione forense).
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2005, n. 22496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22496 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SICA IU - Presidente - del 28/04/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 1003
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 15551/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. in proc. pen. a carico di:
BENVESTITO IU, n. a Bari il 19 marzo 1969;
avverso la sentenza del Tribunale di Bari depositata il 2 dicembre 2003;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dr. GIALANELLA ANTONIO che ha chiesto il rigetto;
udito il difensore e Avv. M. Laforgia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Tratto a giudizio per avere falsamente attestato l'autenticità della firma apposta da TO OL in calce a un ricorso per Cassazione, l'avv. IU BE è stato assolto dal Tribunale di Bari perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Ha ritenuto il giudice del merito che, essendo stata presentata a mezzo di incaricato, l'impugnazione non richiedeva l'autenticazione della sottoscrizione, necessaria solo in caso di spedizione a mezzo posta;
e per di più l'avv. IU BE non avrebbe potuto autenticare la firma apposta in calce a un ricorso per Cassazione, in quanto non abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori. Sicché, pur essendo certa la falsità, si tratterebbe nel caso in esame di un falso inutile, come tale non punibile. Ricorre immediatamente per cassazione il pubblico ministero e deduce violazione dell'art. 480 c.p., cui la falsità sarebbe comunque riconducibile. Sostiene che l'autenticazione della sottoscrizione di TO OL rendeva possibile la spedizione del ricorso a mezzo posta, a nulla rilevando che, quando il reato era stato già commesso, l'atto d'impugnazione fu invece presentato nella cancelleria del giudice a quo a mezzo di un incaricato. E aggiunge che non rileva la mancanza di legittimazione del difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, perché non ne deriva l'invalidità dell'autenticazione. L'imputato ha depositato memoria.
2. Occorre preliminarmente correggere la qualificazione giuridica del fatto controverso, perché, secondo quanto prevede l'art. 359 n. 1) c.p., il difensore è una persona che esercita un servizio di pubblica utilità e, quindi, le falsità ideologiche da lui commesse nell'esercizio della professione forense sono sempre punibili solo a norma dell'art. 481 c.p., quale che sia l'attività professionale in concreto esercitata.
Infatti la legge qualifica come servizio di pubblica necessità la professione forense indipendentemente dalla natura degli specifici atti compiuti nell'esercizio di tale professione.
Del resto la dottrina e la giurisprudenza prevalenti considerano scritture private anche i certificati di persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.), come i registri e le notificazioni soggette all'ispezione dell'autorità di P.S. (art. 484 c.p.), ritenendo che questi atti sono riconducibili alla tutela degli art. 481 e 484 c.p. quando sono oggetto di falsità ideologica;
sono invece riconducibili alla tutela dell'art. 485 c.p. o dell'art. 490 c.p. quando sono oggetto di falsità materiale, per contraffazione o per alterazione, ovvero di soppressione.
Si tratta, in realtà, di scritture private, in quanto provengono da soggetti che non svolgono ne' pubbliche funzioni ne' servizi pubblici e sono qualificati come "privati" dallo stesso art. 359 c.p., nel quale è offerta la definizione di persona esercente un servizio di pubblica necessità. Queste scritture, però, essendo rappresentative di atti aventi una particolare rilevanza pubblica, sono tutelate anche contro le falsità ideologiche, a differenza delle altre scritture private che, di regola, sono tutelate solo contro le falsità materiali. Ciò che rileva ai fini dell'applicabilità dell'art. 485 piuttosto che dell'art. 481 c.p., pertanto, è la natura materiale o ideologica della falsità accertata, ferma restando in ogni caso la natura privata dei soggetti esercenti il servizio di cui è espressione la formazione dei documenti o degli atti falsi.
Nè dubbi circa l'applicabilità dell'art. 481 c.p. nel caso in esame possono ipotizzarsi in relazione alla natura dell'atto oggetto della contestata falsità ideologica (Cass., sez. un., 11 maggio 2002, Panarelli, m. 221404).
Non provenendo da un pubblico ufficiale, infatti, i certificati rilasciati da persone esercenti un servizio di pubblica necessità non sono ne' atti pubblici, tutelabili a norma degli art. 476 o 479 c.p.. (Cass., sez. 3^, 20 gennaio 1964, Giraldo, m. 099091), ne'
certificati amministrativi, tutelabili a norma degli art. 477 o 480 c.p.. Lo esclude, oltre tutto, proprio l'art. 481 c.p., giacché
prevede uno speciale titolo di reato per le falsità ideologiche relative a questi atti, che hanno rilevanza pubblica in quanto certificazioni, ma natura privata in quanto provenienti da soggetti non investiti di pubbliche funzioni. Sicché sarebbe una interpreta- zione abrogatrice dell'art. 481 c.p. quella che considerasse manifestazione di una funzione pubblica la certificazione che questa norma considera invece propria di un mero servizio di pubblica necessità.
Deve essere allora qualificato come certificato tu-telabile a norma dell'art. 481 c.p. qualsiasi attestazione di fatti rilevanti nell'ambito del servizio di pubblica necessità esercitato dall'autore dell'atto. E perciò i certificati di esercenti un servizio di pubblica necessità non sono certificati in senso proprio, in quanto possono anche richiedere un accertamento di fatti direttamente percepiti da parte dell'autore dell'atto (Cass., sez. 5^, 14 dicembre 1977, Cristiani, m. 138192, Cass., sez. 5^, 26 novembre 1981, Faina, m. 152705). Mentre è noto che, secondo la giurisprudenza ormai indiscussa di questa Corte, "per poter qualificare come certificato amministrativo un atto proveniente da un pubblico ufficiale, devono concorrere due condizioni: a) che l'atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate;
b) che l'atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell'atto preesistente" (Cass., sez. 5^, 14 marzo 2000, De Marco, m. 216057, Cass., sez. 5^, 27 aprile 1999, Gallinelli, m. 213609, Cass., sez. 5^, 11 febbraio 1997, Giglio, m. 207009).
3. Tanto premesso, il ricorso risulta fondato. Il giudice del merito ha individuato due profili di possibile irrilevanza penale dell'attestazione falsa: la presentazione dell'impugnazione a mezzo di un incaricato, che rendeva inutile l'attestazione di autenticità della sottoscrizione;
la mancanza di abilitazione di IU BE all'esercizio della difesa dinanzi alla Corte di Cassazione. Ma si tratta di prospettive fondate su un'erronea interpretazione della legge penale.
Quanto al primo profilo della presunta irrilevanza penale del falso, il pubblico ministero ha ben argomentato che il delitto contestato era stato già consumato nel momento in cui l'impugnazione fu presentata a norma dell'art. 582 c.p.p., anziché spedita a norma dell'art. 583 c.p.p.; sicché quella scelta sopravvenuta non può avere l'effetto di escludere la punibilità del fatto già commesso. Quanto al secondo profilo della presunta irrilevanza penale del falso, esso contrasta con la giurisprudenza di questa Corte in tema di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale incompetente. È indiscusso infatti in giurisprudenza che "l'incompetenza funzionale del pubblico ufficiale non determinando, diversamente dalla incompetenza assoluta, l'inesistenza dell'atto pubblico, ma tutt'al più la sua nullità, non esclude la configurabilità del delitto di falsità ideologica previsto dall'art. 479 c.p." (Cass., sez. un., 17 settembre 1984, Nirella, m. 165607, Cass., sez. 5^, 12 ottobre 1989, Binazzi, m. 182243). E analogamente deve ritenersi che la mancanza di abilitazione al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori non esclude la punibilità a norma dell'art. 481 c.p. della falsa attestazione relativa a un ricorso per Cassazione compiuta da un soggetto che sia comunque abilitato all'esercizio della professione forense.
La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio alla Corte d'appello di Bari per il giudizio.
P.Q.M.
La Corte, qualificato il fatto a norma dell'art. 481 c.p., annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bari per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2005