Sentenza 14 marzo 2002
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di gestione di discarica abusiva previsto dall'art. 51 comma 1 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, commesso dal titolare di un esercizio commerciale di vendita di materiali edili che, ripetutamente e con carattere di definitività, abbandoni i rifiuti provenienti dalla propria attività, non assumono rilievo le modifiche apportate dall'art. 1 comma 17 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi), il quale ha escluso - fornendo l'interpretazione autentica degli artt. 7, comma 3, lett.b) e 8, comma 1, lett. f-bis) del D. Lgs. n. 22 del 1997 - che le terre e le rocce da scavo, anche di gallerie, costituiscano rifiuti, in quanto la legge anzidetta deve essere riferita esclusivamente all'attività collegata all'esecuzione di grandi opere e non può essere estesa indiscriminatamente alle normali attività di demolizione e costruzione (la Corte ha altresì precisato che la deroga alla disciplina del D.Lgs. n. 22 del 1997 si giustifica per il rilievo pubblico degli interventi previsti nella legge n. 443 del 2001).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2002, n. 16383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16383 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO Presidente del 14/03/2002
1. Dott. VINCENZO ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
2. Dott. ALFREDO TERESI Consigliere N. 630
3. Dott. LUIGI PICCIALLI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE Consigliere N. 28055/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LI ET PE n. a Menfi, il 5 marzo 1930 avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 27 febbraio Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. A. Siniscalchi che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
Li PE GI ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, emessa in data 27 febbraio 2001, con la quale veniva condannato per il reato di discarica abusiva di rifiuti, deducendo quali motivi l'erronea applicazione dell'art.51 terzo comma d.lvo n.22 del 1997, perché non si era in presenza di una discarica, ma di un abbandono di rifiuti, costituente mero illecito amministrativo e la carenza e manifesta illogicità della motivazione in tema di riferibilità del fatto al ricorrente, semplice commerciante di materiale edile. Motivi della decisione
I motivi addotti sono infondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ed invero, occorre ribadire che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, poiché il sindacato demandato alla Corte di Cassazione deve essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Cass. sez. un. 16 dicembre 1999 n. 24, Spina rv. 214794, Cass. sez. un. 23 giugno 2000 n. 12, Janaki rv. 216260 e Cass. sez. 3^ 11 gennaio 1999 n. 215, Forlani rv. 212091 al cui lungo iter motivazionale si rinvia).
Ed invero la mancanza di motivazione va rilevata nell'assenza di necessari passaggi o di argomentazioni, indefettibili al fine di renderlo verificabile ovvero quando sia stato omesso del tutto il punto sottoposto all'esame del giudice oppure la motivazione sia solo apparente, dovendo tali vizi risultare "dal testo del provvedimento impugnato".
Orbene, nella fattispecie, non possono essere considerate le valutazioni in fatto ed una differente lettura delle risultanze processuali, giacché sono motivi non consentiti in sede di legittimità.
Peraltro, secondo giurisprudenza costante di questa Corte sotto il vigore del precedente codice di rito (Cass. sez. 1^ 19 ottobre 1988, Quattrocchi) e dell'attuale (Cass. sez. 14 febbraio 1994, Albergamo ed altri e Cass. sez. 3^ 23 aprile 1994, Scauri), le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità.
Tale ultima premessa si rendeva necessaria, perché la Corte panormita nella stringata motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto suffraga la ricostruzione effettuata dal primo giudice con alcuni arresti giurisprudenziali, mentre per quanto attiene alla riferibilità dei fatti al prevenuto convalida la soluzione accolta dal Pretore.
Infatti è inibito in sede di legittimità procedere ad una rivalutazione delle risultanze probatorie ed ad accertamenti in fatto, sicché, ai soli fini della qualificazione giuridica del fatto, sempre ammessa, può considerarsi che, secondo la sentenza di primo grado, "dalle dichiarazioni testimoniali, nonché dalle dichiarazioni di Li PE è ... emerso che l'accumulo dei rifiuti si è verificato nel tempo attraverso il deposito in quell'area di diversi carichi corrispondenti ad almeno 5 o 6 camion con conseguente occupazione di una parte piuttosto cospicua del terreno ... in adiacenza a tale cumulo di rifiuti era stato realizzato uno spiazzo dove erano stati: riposti alcuni bancali in legno", sicché tali fatti dimostrano l'esistenza di un accumulo ripetuto di essi con tendenziale carattere di definitività ed anche la predisposizione di una rudimentale piattaforma per accoglierne altri. Pertanto deve ritenersi esistente il reato di gestione di discarica abusiva, la cui cessazione della permanenza, in presenza di un provvedimento sindacale di sgombero, peraltro autonomamente sanzionalo, deve individuarsi all'epoca della sua emissione cioè il 26 marzo 1998 (Cass. sez. un. 28 dicembre 1994 n. 12753, Zaccarelli rv. 199385).
Peraltro non sarebbe, in ogni caso, possibile qualificare il fatto come abbandono di rifiuti, che configura un'attività sporadica, limitata ed occasionale, bensì il reato di smaltimento di rifiuti senza autorizzazione. di cui all'art. 51 primo comma d.lvo n. 22 del 1997, come modificato dal d.lvo n. 389 del 1977, applicabile alla fattispecie, poiché la permanenza è cessata dopo l'entrata in vigore della nuova norma, in quanto si tratta dell'esercizio di un'attività continuativa.
Tuttavia, la predisposizione di un rudimentale sistema di gestione e la ripetitività dei conferimenti determinano la sussistenza del più grave reato di discarica abusiva (cfr. in termini Cass. sez. 3^ 10 gennaio 2001, Duclos), in base agli accertamenti fattuali effettuati dai giudici di merito, non sindacabili in sede di legittimità. Non assumono rilievo le modifiche apportate dalla legge n.443 del 2001 agli artt. 7 terzo comma lett. b) ed 8 lett. f bis) d.lvo n. 22
del 1997 attraverso l'interpretazione dell'espressione "terre e rocce da scavo", anche di gallerie, che non costituiscono più rifiuti, giacché l'esegesi è tutta interna agli interessi protetti ed agli obbiettivi della legge citata, appare funzionale all'esecuzione delle grandi opere ed esclude i rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione, contemplati dallo stesso art. 7 d.lvo cit. Nè una simile disposizione appare in contrasto con l'art. 3 Cost. per l'evidente disparità di trattamento tra imponenti materiali provenienti da scavo, sottratti alla disciplina del decreto legislativo n. 22 del 1997, rispetto a quelli più modesti derivatiti da demolizione, ritenuti ancora rifiuti, poiché detta difformità è giustificata dall'importante funzione svolta dagli interventi previsti da detta legge, mentre costituiscono differenti questioni, non rilevanti ai fini della presente decisione, quelli relativi al rispetto delle normative comunitarie ed al contemperamento dei predetti interessi con quello alla tutela dell'ambiente, costituzionalmente garantito.
Il motivo relativo alla riferibilità del fatto al ricorrente è inammissibile, perché manifestamente infondato ed in fatto, giacché la Corte palermitana motiva in maniera ineccepibile sul punto, basandosi su una serie di considerazioni logiche e di indizi gravi, precisi e concordanti e non su semplici presunzioni (la vicinanza della discarica al luogo dove il prevenuto ha un esercizio commerciale di vendita di materiale edile, l'omessa impugnazione dell'ordinanza di sgombero, la qualità dei rifiuti, l'epoca recente degli stessi e la posa di bancali in legno).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2002