Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2002, n. 16383
CASS
Sentenza 14 marzo 2002

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Ai fini della configurabilità del reato di gestione di discarica abusiva previsto dall'art. 51 comma 1 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, commesso dal titolare di un esercizio commerciale di vendita di materiali edili che, ripetutamente e con carattere di definitività, abbandoni i rifiuti provenienti dalla propria attività, non assumono rilievo le modifiche apportate dall'art. 1 comma 17 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi), il quale ha escluso - fornendo l'interpretazione autentica degli artt. 7, comma 3, lett.b) e 8, comma 1, lett. f-bis) del D. Lgs. n. 22 del 1997 - che le terre e le rocce da scavo, anche di gallerie, costituiscano rifiuti, in quanto la legge anzidetta deve essere riferita esclusivamente all'attività collegata all'esecuzione di grandi opere e non può essere estesa indiscriminatamente alle normali attività di demolizione e costruzione (la Corte ha altresì precisato che la deroga alla disciplina del D.Lgs. n. 22 del 1997 si giustifica per il rilievo pubblico degli interventi previsti nella legge n. 443 del 2001).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2002, n. 16383
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16383
    Data del deposito : 14 marzo 2002

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