Sentenza 30 giugno 1998
Massime • 1
La disciplina contenuta nell'art. 410, comma primo, cod. proc. pen., considera come condizione di ammissibilità dell'opposizione l'indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e dei relativi mezzi di prova. Ne consegue che l'opposizione deve contenere l'indicazione di un preciso tipo di investigazione, suppletiva rispetto a quella espletata dal pubblico ministero, oltre che concreta e specifica. (Nella specie, la S.C. ha escluso che avesse tali caratteristiche un'opposizione contenente la generica richiesta della parte offesa di essere sentita per fornire ulteriori elementi di indagine e di ascoltare un teste, senza la precisazione delle circostanze su cui l'audizione avrebbe dovuto vertere).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/1998, n. 3870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3870 |
| Data del deposito : | 30 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. RENATO TERESI Presidente del 30.6.1998
1.Dott. EDOARDO FAZZIOLI Consigliere SENTENZA
2.Dott. GIOVANNI SILVESTRI " N.3870
3.Dott. DARIO DE PASCALIS " REGISTRO GENERALE
4.Dott. ANGELO VANCHERI " N.04753/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1)CH NC, nato a [...] l'[...], quale persona offesa nel Proc. Pen. NG NI + 3
avverso decreto del 5.12.1997 del GIP DEL TRIBUNALE DI VELLETRI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ANGELO VANCHERI;
Sentite le conclusioni del P.G., Dr. MARIO FAVALLI, il quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con decreto del 13.1.1997, il GIP del Tribunale di Velletri dichiarava inammissibile, perché tardiva, l'opposizione della parte offesa NO CE alla richiesta di archiviazione, formulata dal P.M., degli atti relativi al procedimento penale a carico di alcuni ufficiali ed agenti della Guardia di Finanza (ME NI ed altri), sottoposti ad indagini per i reati di abuso di ufficio e calunnia, in base a querela presentata dal predetto NO. Il querelante aveva lamentato che, essendo stato egli sorpreso in possesso di valori bollati falsi, i verbalizzanti lo avevano abusivamente denunciato, in stato di arresto in flagranza, in ordine al reato di cui all'art. 453 c.p., mentre il P.M. aveva poi ravvisato nei fatti l'ipotesi criminosa di cui all'art.459 in relazione all'art.455 c.p.p.- Questa Corte, rilevato che il termine di dieci giorni, di cui al terzo comma dell'art. 408 c.p.p., non era da considerare scaduto alla data di presentazione dell'opposizione, perché proposta il primo giorno non festivo successivo al decimo, annullava il predetto decreto di archiviazione.
Con successivo decreto del 5.12.1997, il medesimo GIP, giudicando in sede di rinvio, dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 410, comma 2, c.p.p., l'opposizione proposta dalla p.o. NO
CE, dichiarava la infondatezza della notizia di reato e confermava l'archiviazione degli atti relativi al suddetto procedimento penale.
Osservava il giudice suindicato:
Che nell'atto di opposizione la p.o. non aveva indicato l'oggetto della investigazione suppletiva da espletarsi, essendosi il querelante limitato a chiedere di essere sentito personalmente per fornire "ulteriori elementi di indagini" senza alcun'altra specificazione, ed aveva chiesto l'audizione di una teste senza indicare le circostanze su cui la predetta avrebbe dovuto deporre;
Che nelle circostanze rappresentate dalla persona offesa non era ravvisabile alcuna ipotesi di reato, dal momento che i verbalizzanti avevano rappresentato i fatti al P.M. nel loro esatto svolgimento e non poteva avere alcuna giuridica rilevanza la qualificazione giuridica dai medesimi operata compito riservato all'autorità giudiziaria - a nulla rilevando la circostanza che il rappresentante dell'accusa avesse contestato non il reato di cui all'art.453 c.p., ipotizzato dagli ufficiali che avevano proceduto all'arresto, ma quello di cui all'art.455 stesso codice, per il quale era comunque ugualmente consentito l'arresto in flagranza;
Avverso tale decreto ha nuovamente proposto ricorso per cassazione il difensore del NO, lamentando:
1) violazione degli artt. 408 e 410, primo comma e 125 c.p.p., sotto il profilo che il provvedimento impugnato sarebbe privo di motivazione e comunque basato su motivazione carente ed illogica, dal momento che l'opposizione era fondata sul fatto che non era stata svolta alcuna indagine, e la precedente sentenza di annullamento aveva affermato che la questione avrebbe dovuto essere esaminata nel merito.
2) violazione degli artt. 409 e 410 c.p.p. in quanto, nella specie, il GIP avrebbe dovuto pronunciarsi a seguito di fissazione di udienza in camera di consiglio, al fine di garantire il contraddittorio. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile.
Ed infatti, come più volte affermato da copiosa giurisprudenza di questa Corte, quando, come nella specie, vi sia stata, da parte della persona offesa, opposizione alla richiesta di archiviazione, il GIP, a norma del secondo comma dell'art.410 c.p.p., può disporre l'archiviazione de plano in presenza di due condizioni: la ritenuta inammissibilità dell'opposizione e la infondatezza della notizia di reato.
Sicché, una volta constatata la presenza di tali due condizioni, l'archiviazionè può essere disposta con decreto, senza procedere alla fissazione dell'udienza prevista dal secondo comma dell'art.409 c.p.p.- Nel valutare l'ammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, il giudice è tenuto quindi a verificare preliminarmente se l'opponente abbia adempiuto l'onere, impostogli dall'art. 410, primo comma, del codice di rito, di indicare l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, con esclusione di ogni valutazione prognostica del merito e, qualora ritenga non sussistenti le condizioni legittimanti l'instaurazione del contraddittorio, deve comunque adeguatamente "motivare circa le ragioni della ritenuta inammissibilità, indipendentemente dall'apprezzamento o meno della fondatezza della notizia di reato, costituendo la delibazione d'inammissibilità momento preliminare all'instaurazione del procedimento di archiviazione". (V. Cass., Sez. Un., sent. n. 2 del 15-03-1996, Testa).
Nella fattispecie, a prescindere da ogni valutazione circa la fondatezza della "notitia criminis" e ad onta delle doglianze del ricorrente, il GIP ha pienamente adempiuto all'obbligo della motivazione sia in ordine alla mancata indicazione delle investigazioni suppletive da espletare sia in ordine alla mancata indicazione degli elementi di prova da assumere.
Va infatti precisato che tale indicazione non deve essere del tutto generica ed apparente, ma deve riguardare in maniera specifica - come è chiaramente deducibile dalla norma di cui al primo comma dell'art.410 c.p.p. - sia l'oggetto della investigazione, sia i dati relativi alle prove da raccogliere. Ciò va fatto in termini di concretezza, di pertinenza e di rilevanza, nel senso che si deve trattare di indicazioni specifiche, che pongano il giudice nella condizione di valutare se le stesse siano inerenti alla notizia di reato e siano idonee ad incidere sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari.
Questa Corte ha in proposito più volte precisato che la disciplina contenuta nell'art. 410, comma primo, cod. proc. pen., considera come condizione di ammissibilità dell'opposizione l'indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e dei relativi mezzi di prova, e che da tale norma si ricava in maniera evidente che l'opposizione deve contenere l'indicazione di un preciso tipo di investigazione, suppletiva rispetto a quella espletata dal pubblico ministero, oltre che concreta e specifica. (v., fra le tante, Cass., Sez. VI, sent. n. 3680 del 07-01-1997, Manenti;
Sez. V, sent. n. 4585 del 12.12.1994, Triglia, ecc.). È da escludere che nella specie il NO, chiedendo genericamente di essere sentito per fornire ulteriori elementi di indagini, senza specificare a quali elementi si riferisse, e chiedendo l'audizione di una teste, senza specificare su quale circostanza essa avrebbe dovuto essere escussa, abbia rispettato le suddette prescrizioni.
Nè può condividersi l'assunto del ricorrente, secondo cui questa Corte, nell'annullare il precedente provvedimento del GIP e nello stabilire che l'opposizione andava "esaminata nel merito", avesse inteso disporre che il giudice a quo avrebbe dovuto disporre la prosecuzione delle indagini preliminari o comunque provvedere ai sensi dell'art.409 c.p.p.- Ciò, per la semplice ragione che in quella sede era stato esaminato ed accolto soltanto il primo motivo di gravame, concernente la mancata scadenza del termine per proporre opposizione, cosicché il GIP, valutando la ammissibilità dell'opposizione e la fondatezza della notizia di reato, ha appunto esaminato l'opposizione "nel merito", anche se in una accezione diversa rispetto a quella propugnata dal ricorrente. Per quanto riguarda l'altra condizione, e cioè la infondatezza della notitia criminis, le valutazioni fatte dal GIP, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, sono pienamente corrette sia sul piano giuridico che sul piano della logica.
È indubbio, infatti, che l'indicazione, da parte dei verbalizzanti, della norma incriminatrice che, secondo loro, sarebbe stata violata dal NO nell'atto in cui egli venne trovato in possesso di un consistente quantitativo di valori bollati falsi, non è in alcun modo vincolante per l'autorità giudiziaria, alla quale essi avevano soltanto l'obbligo di riferire correttamente i fatti che erano caduti sotto la loro diretta percezione e che la qualificazione giuridica della fattispecie penale spetta in maniera esclusiva all'organo dell'accusa in prima battuta ed al giudice in un secondo momento. Il fatto che i finanzieri, anziché ipotizzare la ravvisabilità del reato di cui all'art.455 c.p.p., come ritenuto dal P.M., abbiano invece ravvisato nel fatti il reato di cui all'art.453 c.p., non è in alcun modo inquadrabile come elemento rivelatore di volontà di abusare dei loro poteri ne', tanto meno, di calunniare il, denunciato, tanto più che le due ipotesi delittuose sono molto simili tra di loro per molti aspetti.
Appare assurdo pensare di poter dedurre la esistenza di una notizia di reato soltanto dal fatto che la polizia, nell'atto di procedere, ai sensi dell'art.332 c.p.p., a denunciare doverosamente la commissione di un delitto e ad assicurarne le prove, abbia ritenuto violata una norma piuttosto che un'altra del codice penale, provvedendo comunque ad esporre correttamente gli elementi essenziali del fatto oggetto della denuncia, quando l'interessato non contesti affatto la esistenza di esso, ma soltanto il non corretto inquadramento giuridico del medesimo.
Del tutto privo di significato, poi, l'assunto del ricorrente, secondo cui, nella specie, si sarebbe dovuta ravvisare l'ipotesi delittuosa di cui all'art.464 c.p., che non consente l'arresto in flagranza, dal momento che, in questa sede, egli non è in alcun modo legittimato a contestare la qualificazione giuridica, data dalla competente autorità giudiziaria, rispetto a fatti che sono oggetto di un diverso procedimento penale.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, contrariamente al parere immotivatamente espresso dal P.G. presso questa Corte, il ricorso, in quanto manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta somma in relazione alla pretestuosità dell'impugnazione, di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 1998