Sentenza 10 luglio 2013
Massime • 1
Ai fini della sussistenza dell'aggravante della minorata difesa è necessaria l'esistenza di condizioni oggettivamente agevolative della condotta delittuosa, di cui l'agente approfitti. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante in relazione al reato di omicidio, in un'ipotesi in cui la vittima ed il suo aggressore si trovavano insieme all'interno di una vettura, in pieno giorno ed in assenza di prova di un preventivo blocco dei comandi d'apertura).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2013, n. 40293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40293 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 10/07/2013
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 1176
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 33411/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA;
nei confronti di:
US EG N. IL 07/12/1983;
inoltre:
US EG N. IL 07/12/1983;
avverso la sentenza n. 19/2011 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 05/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/07/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio V. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso proposto dal Proc. Gen. di Reggio Calabria e per il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di CO RI;
Udito per la parte civile l'Avv. Sepiacci F.M. che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
non comparsi i difensori del ricorrente CO RI. RITENUTO IN FATTO
1. In data 5 marzo 2012 la Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, decidendo in secondo grado sulle impugnazioni avverso la sentenza emessa in data 3 marzo 2011 dal GUP presso il Tribunale di Palmi, in parziale riforma della decisione impugnata - ed in particolare escludendo la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n.
5 - rideterminava la pena nei confronti di CO RI per i reati da lui commessi in anni diciassette di reclusione. Giova premettere che con la decisione di primo grado CO RI era stato dichiarato responsabile:
- del delitto di omicidio volontario commesso il 7.11.2009 (intorno alle ore 9.00) in danno di DR AR (contestato con l'aggravante della premeditazione, esclusa dal GUP) realizzato con esplosione di più colpi di arma da fuoco (in particolare una pistola da guerra calibro 9 Parabellum) che raggiungevano la vittima in parti vitali, con l'aggravante di aver profittato di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la privata difesa (capo A della contestazione), per fatto avvenuto in Gioia Tauro;
- della detenzione e porto dell'arma da guerra utilizzata per commettere il delitto di omicidio (capi B e C);
- della esplosione dei colpi di arma da fuoco avvenuta in detta circostanza (capo D);
- del reato di ricettazione dell'arma utilizzata per commettere il delitto di omicidio (capo E);
- della detenzione di munizioni da guerra e di cartucce (capi F e G);
- della ricettazione delle munizioni da guerra (capo H);
- del reato di frode processuale per aver immutato artificiosamente il suo stato di salute durante l'esecuzione di una perizia tesa ad accertare la compatibilità con il regime carcerario (capo I). Il GUP di Palmi, in sede di decisione, riteneva sussistente il vincolo della continuazione tra le violazioni di cui ai capi A-B-C-D- E- nonché tra i capi F-G- H- ed applicate le norme regolatrici in tema di concorso di reati nonché applicata la diminuente del rito abbreviato condannava CO RI alla pena complessiva di anni ventiquattro di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa (anni 20 per il reato continuato includente il capo A, anni 2 ed Euro 1.200,00 per il reato continuato includente il capo F, anni due per il reato contestato al capo I).
La motivazione espressa dal giudice di primo grado così ricostruisce - in sintesi - i fatti avvenuti in Gioia Tauro il 7.11.2009 che hanno condotto alla morte di DR AR, cagionata - per sua stessa ammissione, resa in sede di interrogatorio il 10.11.2009 - da CO RI:
a) il cadavere di DR AR veniva rinvenuto all'interno dell'autovettura di sua proprietà accasciato al posto di guida. Costui era stato raggiunto da più colpi di arma da fuoco in regione toracica (che risulteranno quantificabili in numero di sei a seguito di consulenza autoptica, esplosi a breve distanza);
b) DR AR era stato colpito da una persona che si trovava a bordo della sua stessa vettura - verosimilmente già ferma all'atto della esplosione dei colpi - come si evince dal rinvenimento di tre bossoli calibro 9 x 21 NATO all'interno dell'auto, che aveva il finestrino anteriore sinistro in frantumi;
d) dalle telecamere installate nel territorio di Gioia Tauro si estraevano frammenti di registrazione che consentivano, nella immediatezza dei fatti, di accertare che DR AR venne raggiunto, circa dieci minuti prima del delitto, da una persona giunta in via De Rosa a bordo di una autovettura marca AUDI che aveva parcheggiato il suo veicolo ed era salita a bordo del veicolo appartenente al DR.
La confessione resa dall'imputato CO RI circa l'esecuzione del delitto consente di omettere fa sintesi di talune risultanze processuali. Va tuttavia ricordato, per la rilevanza processuale dei dati conoscitivi che:
- è da ritenersi pacifico che nella prima mattina del 7 novembre DR AR e CO RI si incontrarono previo appuntamento, dovendo discutere di questioni relative alla gestione da parte del CO e nell'interesse del DR, di un "punto di raccolta scommesse on line" posto all'interno del bar Nautilus in Nicotera Marina. Il DR gestiva, infatti, una azienda di noleggio videogiochi unitamente al cognato NO Vincenzo;
- in relazione alle effettive ragioni dell'incontro tra i due i dati disponibili offrono versioni radicalmente diverse. A dire del teste AL ST (moglie della vittima) il DR era creditore del CO di una consistente somma di denaro in ragione del fatto che era solito anticipare (il DR) le somme necessarie a consentire le giocate agli avventori del bar del CO. Un cliente aveva accumulato il debito che il CO avrebbe dovuto saldare, sempre nell'interesse del suo cliente. La versione resa dall'imputato tende invece a ribaltare i poli del rapporto creditorio. A dire del CO era il DR debitore nei suoi confronti di circa 30.000,00 Euro, somme relative a vincite di giocate realizzate da clienti del bar, in buona parte da lui anticipate e che il DR si rfiutava di rifondergli. Nella sua dichiarazione il CO afferma che l'incontro - da lui stesso sollecitato - era degenerato in lite proprio in virtù della aggressività mostrata dal DR a fronte della richiesta di pagamento. Il DR, in particolare, avrebbe colpito al volto CO con uno schiaffo, intimandogli di non permettersi più di andare a Gioia Tauro a chiedergli di pagare.
Va evidenziato che i rapporti tra i due emergevano anche dall'analisi dei contenuti della memoria del telefono cellulare in uso alla vittima ed in particolare va detto che:
- alle ore 8.38 del giorno dell'omicidio (avvenuto intorno alle 9.00) DR aveva ricevuto una telefonata proveniente dal telefono in uso al CO;
- proprio alle 9.00 (nel momento in cui veniva colpito) DR componeva l'utenza del CO, quasi a voler lasciare una precisa traccia dell'accaduto;
- alle ore 11.34 sul telefono del DR giungeva una chiamata, tragicamente (come le altre ricevute dopo le 9.00) senza risposta proveniente proprio dal CO, che ammetterà di averla fatta allo scopo di depistare le indagini;
- in relazione al traffico telefonico dei giorni antecedenti veniva riportato in sentenza il contenuto di numerosi sms intercorsi tra i due. Particolarmente significativi quelli inviati dal DR al CO nella serata del 6.11.2009 alle 19.58 e alle 20.04 (pag. 18 sentenza Gup).
Va inoltre evidenziato che in riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di frode processuale il GUP evidenziava che dai contenuti di intercettazioni ambientali relative ai colloqui intervenuti, durante il periodo detentivo, tra il CO ed i suoi familiari si deduceva in modo del tutto pacifico che l'imputato aveva deliberatamente assunto atteggiamenti tesi a manifestare condizioni patologiche in realtà inesistenti, simulando malori, non assumendo i farmaci prescritti , ingoiando acqua e sale per determinare abbassamenti della pressione arteriosa e sinanche simulando un gesto suicidiario.
Tornando al delitto di omicidio, il GUP territoriale, in sede di decisione riteneva non sussistente l'aggravante della premeditazione e riteneva altresì non configurabile l'ipotesi della circostanza attenuante della provocazione oggetto di espressa prospettazione difensiva. Circa tale secondo aspetto, il diniego è rapportato in sostanza alla "sproporzione" tra l'eventuale offesa arrecata dal DR al CO (minacce verbali e qualche schiaffo nel corso della discussione, presa per buona la versione dell'imputato) e la reazione gravissima posta in essere dal CO (esplosione di sei colpi di arma da fuoco) e, in ogni caso, troverebbe applicazione il principio espresso da Sez. 1 n. 26847 del 2010 secondo cui l'esistenza di pregressi contrasti tra autore del fatto e vittima esclude l'applicabilità della attenuante lì dove ciò abbia condotto a reciproche aggressioni e ripicche in termini tali da non consentire l'attribuzione all'uno o all'altro di uno specifico fatto ingiusto come causa immediata della reazione. Il GUP, inoltre, riteneva sussistente l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5. (aver profittato di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la privata difesa) e ciò in ragione del fatto che il CO ebbe a cogliere la vittima "di sorpresa, mentre questa sedeva all'interno della propria automobile, sparando da distanza ravvicinata, senza consentire alla stessa di allontanarsi in tempo utile per sottrarsi all'azione lesiva". Si cita, in merito, precedente giurisprudenziale costituito da Sez. 3, n. 7249 del 18.3.1993. Le valutazioni espresse dalla Corte di Assise d'Appello, per quanto qui rileva in rapporto ai motivi di ricorso proposti, si incentrano essenzialmente su:
a) la ricorrenza o meno di un vizio totale o parziale di mente, tale da influire sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto, condizione prospettata già in primo grado dalla difesa del CO;
b) la ricorrenza o meno della circostanza attenuante della provocazione;
e) la ricorrenza o meno della circostanza aggravante delle condizioni ci minorata difesa;
d) l'applicabilità o meno della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. in rapporto alla condotta di cui al capo I della imputazione;
e) il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Quanto alla questione relativa alla esistenza di un vizio di mente tale da escludere o diminuire la capacità di intendere e di volere, la Corte territoriale nel confermare la valutazione espressa dal giudice di primo grado, in termini di assenza di condizioni patologiche tali da far ipotizzare il vizio - anche parziale - di mente, basava le proprie argomentazioni sui contenuti della perizia d'ufficio eseguita dal dott. Tripodi nei primi mesi del 2010 in sede di valutazione della compatibilita con il regime carcerario. In detta perizia - durante la cui esecuzione si sono peraltro verificate le condotte ascritte al CO al capo I - era stato riscontrato un disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti, patologia di comune osservazione in ambiente carcerario. Fermo restando il riferimento ad una "preesistente struttura di personalità tendenzialmente immatura e ansiosa" il perito ha affermato che l'attuale infermità è di limitata importanza medico- legale, pur necessitando - in rapporto alla condizione detentiva - di cure e sostegno adeguate, al Fine di evitare l'evoluzione verso un disturbo psichico maggiore. Ad avviso della Corte territoriale tale elaborato, pur contrastato dai contenuti di una consulenza di parte oggetto di valutazione espressa, legittimamente può essere posto a fondamento della decisione reiettiva della prospettazione difensiva senza necessità di ulteriori attività istruttorie, data la assenza di riscontrate alterazioni a carattere psicotico e della ideazione. Quanto alla invocata - dalla difesa - attenuante della provocazione la Corte ne escludeva la ricorrenza. In motivazione si da conto di un quadro probatorio di sostanziale incertezza circa l'attribuzione delle effettive ragioni creditorie al CO o al DR nell'ambito del rapporto tra i due e non si ritiene "provata" l'ipotesi, sostenuta dalla difesa, di un credito vantato dal CO. In ogni caso, anche ipotizzando l'esistenza di ragioni creditorie in capo al CO, la Corte afferma che l'eventuale diniego del DR al pagamento, anche se fosse stato condito da uno schiaffo e una minaccia non avrebbe consentito di ritenere sussistente l'attenuante della provocazione. Ciò in rapporto alla "macroscopica sproporzione" tra l'ipotetica offesa e la reazione posta in essere dal CO. Quanto, ancora, alla circostanza aggravante della minorata difesa, la Corte - accogliendo sul punto il motivo di appello della difesa - ne escludeva la ricorrenza. In motivazione si evidenzia, sul punto, che dalla ricostruzione dei fatti emerge che i due si trovavano nell'auto del DR già da 7- 8 minuti a colloquiare, che l'auto si era fermata su una pubblica via, in pieno giorno e che non risulta la impossibilità del DR di attivare il comando di apertura dello sportello per allontanarsi. Trattasi di una condizione che si assume essere ben diversa da quella descritta nell'unico precedente giurisprudenziale rappresentato da Sez. 1 n. 7249 del 1993. Nel caso qui in esame l'unico dato rilevante sarebbe rappresentato dalla "vicinanza" tra vittima e aggressore, fatto che non può condurre a ritenere integrata l'aggravante in parola.
Quanto alla affermazione di responsabilità del CO per il delitto di frode processuale la Corte, nel condividere le ragioni già esposte dal giudice di primo grado, osserva che la condotta dell'imputato è definibile in termini di simulazione di una sintomatologia dalla quale non era affetto. Ciò integra la punibilità, posto che l'art. 374 è reato di pericolo, commesso al fine di ingannare il giudice nell'accertamento dei fatti. Nè può dirsi applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. posto che la condotta risulta posta in essere allo scopo di rendere possibile una attenuazione del trattamento cautelare (ottenimento degli arresti domiciliari) dunque in una fase in cui già esisteva il "danno" causato dalla esistenza del procedimento penale e della correlata misura cautelare. Quanto, infine, al diniego delle circostanze attenuanti generiche la Corte territoriale nel confermare il diniego valorizzava - quali elementi ostativi - la particolare gravità del fatto commesso, la condotta susseguente al reato, la disponibilità di più di un'arma, taluni contenuti delle intercettazioni ambientali tra cui quella in cui il CO riferiva al padre di essere stato coinvolto in un pregresso episodio di danneggiamento realizzato con armi . La stessa confessione dell'addebito, operata solo innanzi al Gip in sede di interrogatorio, non veniva ritenuta elemento idoneo posto che era sostanzialmente correlata alla avvenuta emersione di un quadro indiziario estremamente solido.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria e l'imputato CO RI, quest'ultimo con motivi redatti dal difensore.
2.1 Il ricorso proposto dal Procuratore Generale di Reggio Calabria denunzia violazione della legge penale in riferimento alla mancata applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n.
5. Ad avviso del P.G. ricorrente erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto di dover escludere detta aggravante in quanto le condizioni in cui obiettivamente risulta commesso il reato erano tali da ostacolare la privata difesa. L'aggressore e la vittima si trovavano, infatti, insieme all'interno della vettura e, verosimilmente, il DR era intento alla guida. L'aggravante ha carattere oggettivo e ricorre - come più volte affermato in giurisprudenza - persi no quando la situazione che ostacola la difesa sia insorta occasionalmente ed indipendentemente dalla volontà dell'agente. Lo spazio ristretto in cui erano venuti a trovarsi aggressore e vittima era tale da agevolare la commissione del reato e, pertanto, l'aggravante ricorre. Le costituite parti civili hanno aderito a detti motivi di ricorso con memoria depositata in data 24.6.2013.
3. Il ricorso proposto nell'interesse di CO RI si articola in più motivi.
3.1 Con il primo motivo si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla omessa applicazione delle norme di cui agli artt. 88 e 89 cod. pen.. Ad avviso della difesa del CO, vi sarebbe anzitutto - sulla questione relativa alla capacità di intendere e di volere al momento del fatto - un vizio di metodo verificatosi già nel corso del giudizio di primo grado, cui la Corte territoriale non ha posto rimedio. Ciò perché non vi sarebbe mai stato uno specifico accertamento peritale in tal senso - pur sollecitato dalla difesa tempestivamente - essendosi i giudicanti serviti degli esiti della perizia disposta - nel gennaio 2010 - allo scopo di accertare la compatibilita dello stato di salute del CO con il regime detentivo. Ciò, in presenza di una consulenza di parte che attestava l'esistenza - quantomeno - di un vizio parziale di mente ha inevitabilmente alterato i parametri di giudizio, essendo l'accertamento delle patologie di tipo psichico stato operato con una finalità diversa rispetto a quella richiesta dagli artt. 88 e 89 cod. pen.. Da qui la contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella parte in cui si ritiene l'esame scientifico completo ed esaustivo.
3.2 Con il secondo motivo si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n.
2. Nel ripercorrere i passaggi motivazionali, la difesa del CO censura anzitutto la parte in cui la Corte territoriale non ritiene raggiunta la prova dell'esistenza di ragioni creditorie in capo all'imputato. Ciò sarebbe derivato da una erronea e superficiale lettura delle intercettazioni ambientali post delictum che dimostrerebbero, invece, l'esistenza di tale assetto. Si ritiene, in ogni caso, erronea l'affermazione operata dalla Corte territoriale circa la "sproporzione" della reazione quale dato idoneo ad escludere la ricorrenza della attenuante. Nei caso in esame, infatti, l'omicidio sarebbe maturato proprio nel momento in cui l'imputato subiva la provocazione dalla vittima, che negava il saldo del suo debito e lo maltrattava fisicamente. Da ciò sarebbe derivato il "raptus incontrollabile" che ha determinato l'azione del CO. Sarebbe dunque provato lo stato d'ira come fattore non solo incidente ma determinante nell'azione delittuosa, tale da integrare in fatto e in diritto la previsione di legge.
3.3 Con il terzo motivo si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto di frode processuale di cui all'art. 374 cod. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 384 cod. pen.. Sul punto, il ricorrente afferma che il CO non realizzò una totale dissimulazione quanto una accentuazione di sintomi che erano in ogni caso ricollegabili a patologie esistenti, in rapporto alle quali sono stati acquisiti dati obiettivi (accessi al pronto soccorso e prescrizioni mediche) risalenti al 2009. In tal senso la condotta non può dirsi tesa a simulare integralmente una patologia in realtà inesistente. In ogni caso, si contesta la ritenuta non applicabilità della esimente di cui all'art. 384 cod. pen.. Di tale norma sussisterebbe il fondamento, posto che le condotte erano finalizzate ad ottenere un beneficio processuale correlato alla libertà personale. Inoltre, le condotte valorizzate in sede di decisione risultano poste in essere ancor prima della nomina del perito da parte del GIP e, pertanto, non risulterebbero punibili in quanto non hanno avuto incidenza sugli esiti peritali.
3.4 Con il quarto motivo si denunzia vizio di motivazione della decisione impugnata in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto, si rappresenta - in particolare - che sarebbe stata sottovalutata l'importanza dell'ampia confessione resa dal CO che ha consentito, tra l'altro, il rinvenimento dell'arma utilizzata per commettere il delitto. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati per le ragioni che seguono.
1.1 Quanto ai motivi addotti dal Procuratore Generale di Reggio Calabria, va rilevato che la decisione impugnata, nell'escludere nel caso di specie la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5 ha correttamente interpretato la disposizione normativa in questione. Ed invero il fondamento dell'aggravante della minorata difesa risiede, secondo la dottrina (cui aderisce una parte della giurisprudenza, in tema di natura soggettiva della circostanza) nella considerazione in termini di maggior disvalore della condotta lì dove il reo approfitti, attraverso un meditato calcolo, delle possibilità di facilitazione dell'azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui l'azione verrà a svolgersi, tale da incidere sull'intensità del dolo. In altre parole la esistenza di detto contesto "oggettivamente agevolativo" dovrebbe rientrare nella previsione del soggetto agente sì da manifestare una più elevata indole criminale, tale da giustificare l'incremento sanzionatorio e non potendosi altrimenti pretendere che l'esecuzione del reato avvenga secondo un onere di correttezza. In sede di applicazione giurisprudenziale anche lì dove si è optato per la - diversa - natura oggettiva della circostanza (Sez. 5 n. 14955 del 23.2.2005, rv 206336) si è comunque posto l'accento sulla necessaria individuazione di concrete condizioni tali da facilitare l'azione delittuosa intrapresa.
Ora, nel caso qui in esame correttamente la Corte territoriale ha evidenziato che l'unico elemento di fatto qualificabile come agevolativo della condotta delittuosa sarebbe stato rappresentato dalla "vicinanza" tra vittima e aggressore, entrambi seduti all'interno della vettura del DR - non in movimento al momento del fatto - ed intenti a discutere delle vicende in precedenza descritte. Per il resto l'azione risulta commessa in pieno giorno (intorno alle 9 del mattino) e su una pubblica via, ove peraltro erano installate telecamere di sicurezza che non poco hanno inciso sulla soluzione del caso. Non vi è prova di un preventivo "blocco" dei comandi di apertura delle porte dell'auto, difficilmente attivabile -per comune esperienza - dal lato passeggero. Si tratta, pertanto, di un contesto che in modo del tutto condivisibile non è stato ritenuto concretamente agevolativo in rapporto alla esecuzione del delitto, posto che non si evidenziano dati di concreta facilitazione oggetto di "approfittamento" da parte del CO, soggetto che già conosceva la vittima ed a cui, pertanto, poteva avvicinarsi in qualunque contesto di tempo e di luogo. Diversa, infatti, risulta la fattispecie valorizzata quale precedente dal giudice di primo grado (Sez. 1 n. 7249 del 18.3.1993) posto che in tal caso il soggetto agente si era avvicinato - senza farsi notare - alla vittima ed aveva esploso i colpi dall'esterno della vettura, approfittando del fatto che l'auto era ferma sulla pubblica via. Qui l'azione è connotata dalla precisa volontà di attendere un momento idoneo alla improvvisa aggressione ed in ciò può ritenersi che il reo abbia approfittato del momento in cui il veicolo era fermo.
La condizione in cui è maturato il gesto omicidia del CO non presenta tali particolarità e, tra l'altro, va considerato che nella complessiva ricostruzione del fatto è risultata altresì esclusa l'ulteriore aggravante della premeditazione, il che porta a ritenere - pur in presenza di un incontro programmato tra i due a cui il CO si reca armato - l'insorgenza di una volontà omicida non caratterizzata da specifica preordinazione ma insorta progressivamente e nel corso dell'incontro medesimo, il che porta ulteriormente ad escludere che il luogo di esecuzione del delitto, ossia la vettura, abbia rappresentato un fattore di agevolazione e non -come in effetti è stato - il semplice teatro dei tragici fatti.
2. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse del CO è infondato. La difesa si duole, in sostanza, della omessa esecuzione di un accertamento peritale teso a stabilire la effettiva capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto, in presenza di un quadro di personalità "instabile" emerso durante il periodo di carcerazione e riferibile anche a momenti antecedenti. Va tuttavia osservato che, sul punto, corrette e logiche risultano le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata. In primo grado il processo è stato definito, su richiesta dell'imputato, con l'adozione del rito abbreviato, il che comporta l'utilizzabilità a fini decisò ri degli atti posti in essere durante la fase preliminare, ivi compresi gli accertamenti medico-legali disposti, nel caso qui in esame, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., lì dove gli stessi forniscano elementi utili al completamento del quadro istruttorio. Tale conclusione è imposta dalla circostanza che l'eventuale perizia medico-legale tesa a stabilire le condizioni di salute del detenuto rientra, una volta espletata, nel fascicolo del pubblico ministero ai sensi dell'art. 416 c.p.p., comma 2 e tale fascicolo rappresenta la base conoscitiva del rito abbreviato per espressa previsione di legge (art. 442 c.p.p., comma 1 bis). Dunque in presenza di una perizia che - sia pure a fini principali di compatibilità con il regime carcerario - affronta il tema delle descrizione e incidenza delle patologie psichiche dell'imputato (come nel caso di specie) l'esecuzione di un nuovo ed ulteriore accertamento durante la trattazione del giudizio abbreviato può derivare esclusivamente da una valutazione del giudice di "non decidibilità" allo stato degli atti, espressa ai sensi dell'art. 441 c.p.p., comma 5. Non vi è pertanto un "diritto alla prova" non osservato, nella descritta situazione procedimentale, quanto al più una possibile sollecitazione della parte (pubblica o privata) all'utilizzo dei poteri ex officio del giudice, la cui decisione risulta sindacabile solo in ipotesi di assoluta carenza o manifesta illogicità della motivazione.
Ora, nel caso in esame, le conclusioni del perito d'ufficio - diffusamente riportate nella decisione impugnata, a pag. 17 e ss. - erano effettivamente tali da rendere pienamente "decidibile" allo stato degli atti il giudizio abbreviato, non apparendo utile alcun approfondimento. Ciò perché la condizione psichica del CO, a breve distanza temporale dal fatto, non appariva tale da concretizzare, sul piano medico-legale, alcun sospetto di precedenti alterazioni della ideazione, dipendenti da cause patologiche. Del tutto condivisibili, sul punto, risultano pertanto le considerazioni espresse nel provvedimento impugnato.
2.1 Il secondo e il quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse del CO hanno ad oggetto l'omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 2 e l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Entrambi risultano infondati.
Ed invero, quanto alla circostanza attenuante della provocazione va affermato che la Corte territoriale, nel provvedimento impugnato, afferma in modo del tutto coerente con i risultati dell'istruttoria e senza vizio logico alcuno che non vi è la prova del "fondamento storico" su cui si basa la richiesta difensiva. Ciò perché da un lato non vi è prova circa il fatto che la pretesa creditoria fosse vantata dal CO nei confronti del DR (essendo stati acquisiti elementi di segno diametralmente opposto, il che porta ad un contrasto non risolvibile) e dall'altro la pretesa azione "ingiusta" del DR (che avrebbe negato la soddisfazione del credito vantato dal CO e lo avrebbe colpito con uno schiaffo) risulta esclusivamente riferita dall'imputato CO. Da ciò a ben vedere deriva che la esclusiva motivazione del ribadito diniego della circostanza attenuante sta nell'assenza di prova dell'elemento obiettivo da cui la difesa pretende di inferirne la sussistenza (... non è risultato provato quel movente la cui solidità è stata posta dalla difesa a fondamento dell'asserita ingiustizia della reazione del DR ..., pag. 25 dell'impugnata sentenza). Ora, tale motivazione, ad avviso di questa Corte, esaurisce completamente il tema e rende del tutto superflua l'ulteriore parte del discorso giustificativo della decisione in cui pur si "ipotizza" che realmente il CO fosse creditore del DR e che abbia reagito con uno schiaffo alla sua richiesta di rientro. Vero è che tale assunto ipotetico viene formulato al solo fine di ribadire che - anche in tal caso - il diniego della circostanza attenuante sarebbe stato fondato, ma è evidente che tale passaggio motivazionale va considerato del tutto ininfluente nella economia della decisione. Le ragioni della decisione, infatti, vengono esposte in rapporto alla ricostruzione di un fatto rilevante per il giudizio, in termini di sua esistenza (secondo le ordinarie regole probatorie) o inesistenza. Qui si è registrata - in modo non affetto da vizio alcuno - l'inesistenza processuale dei fatti che avrebbero potuto dar luogo al riconoscimento dell'attenuante e, pertanto, non vi è necessità alcuna per il giudice di merito di motivare l'opposta ipotesi.
Da qui la irrilevanza anche della parte dei motivi con cui si chiede a questa Corte di sindacare le ragioni in diritto poste a fondamento del diniego nella parte in cui la Corte territoriale "ipotizza" l'esistenza, in fatto, del fondamento storico della pretesa attenuante.
Ciò sarebbe stato necessario esclusivamente a fronte di un riconoscimento in positivo della versione fornita dall'imputato, il che - si ribadisce - non è avvenuto sul piano fattuale. Quanto al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, lo stesso risulta correttamente e logicamente motivato da parte della Corte territoriale alle pagine 38 - 40 del provvedimento impugnato.
Al di là della considerazione della obiettiva gravità dei fatti oggetto di giudizio, dell'assenza di condizioni tali da ritenere fondati i dubbi circa la esistenza della capacità di intendere e di volere nonché il circa fondamento storico della provocazione, la Corte si sofferma sulla impossibilità di concedere dette attenuanti in rapporto alla confessione offerta dal CO. Ciò perché detto atteggiamento espressivo - peraltro tendente, come si è detto, ad introdurre elementi a proprio favore risultati sforniti di conferma probatoria - è intervenuto solo nel secondo contatto con l'autorità giudiziaria ed in ragione della avvenuta emersione di elementi indizianti di sicuro rilievo. Non vi è stato pertanto un comportamento valutabile in termini di effettiva utilità per la conoscenza del principale fatto oggetto di giudizio ne' in termini di effettiva resipiscenza.
Dette considerazioni risultano dotate di piena aderenza ai fatti oggetto di giudizio e stringente logicità, dunque insindacabili nella presente sede di legittimità.
2.2 Con il terzo motivo di ricorso si contesta l'affermazione di responsabilità del CO in relazione al delitto di frode processuale.
Anche detto motivo risulta infondato.
Ed invero, il delitto di cui all'art. 374 cod. pen., inserito nel capo relativo ai delitti contro l'attività giudiziaria, presuppone che sia in corso l'esecuzione di un atto tipico, tra cui la perizia, e punisce l'immutazione artificiosa dello stato dei luoghi, delle cose o delle persone al fine di "trarre in inganno" il giudice. Tale norma non pone - di per sè - alcun limite alla identificazione del soggetto attivo del reato che, pertanto, ben può essere lo stesso soggetto interessato all'esito dell'accertamento e dunque l'indagato.
Nell'ipotesi di perizia avente ad oggetto una condizione personale, pertanto, l'indagato che, al fine di alterare i risultati della verifica peritale compie atti tesi a provocare mutamenti "artificiosi" delle proprie condizioni obiettive (evitando di assumere i farmaci prescritti o assumendo sostanze destinate ad alterare i risultati di verifiche obiettive) può essere ritenuto responsabile della frode, data la natura di reato di pericolo a consumazione anticipata, anche lì dove il risultato della verifica peritale non sia influenzato in maniera decisiva da tale condotta (e sempre che l'immutatio abbia avuto astratta idoneità a trarre in inganno i destinatari della condotta, come precisato da Sez. 6, n. 10842 del 7.2.2008, rv 239403). Non può ritenersi, infatti, applicabile in un caso del genere l'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. pur formalmente riferibile al reato di frode processuale. Tale causa di non punibilità richiede infatti che il soggetto agente abbia commesso il fatto in quanto "costretto dalla necessità di salvare sè medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore". Il fondamento di tale previsione normativa è comunemente ritenuto identificabile nel riconoscimento dell'assenza di un "dovere di collaborazione" con l'autorità giudiziaria da parte dei soggetti autori di un precedente reato (o posti a conoscenza di fatti commessi dai prossimi congiunti) e dunque nelle ricadute del più generale principio del nemo teneturse detegere. L'ordinamento non può pretendere, in altre parole, che l'autore del delitto non tenti di cancellarne immediatamente le tracce, posto che tale condotta è funzionale al mantenimento della sua libertà e rappresenta una diretta conseguenza dell'azione criminosa posta in essere, non autonomamente punibile (si veda sul punto Sez. U. n. 45583 del 25.10.2007), così come deve evitare che in sede di interrogatorio della persona indiziata possano essere tratte conseguenze pregiudizievoli dall'utilizzo del diritto al silenzio. Ma tutto ciò, in effetti, nulla ha a che vedere con la condotta di un soggetto che già sottoposto alla privazione della libertà (come nel caso in esame) cerchi di mitigare gli effetti del trattamento cautelare attraverso una condotta "attiva" tesa a trarre in inganno in giudice.
In tal caso, infatti, non ci trova di fronte ad una condotta inevitabile, tesa a prevenire l'insorgenza di una accusa (non ci si può salvare da un danno già avvenuto, secondo quanto affermato da Sez. 1 18.12.1989, Zoppini, tesa a non riconoscere l'esimente in simili condizioni) ma si opera una precisa scelta di falsificazione delle proprie condizioni - in un momento in cui vi è già affievolimento del diritto di libertà - allo scopo di ottenere un beneficio non dovuto,così come evidenziato nella motivazione del provvedimento impugnato. Ciò non risulta coperto dalla causa di non punibilità, per quanto sinora detto. Dall'art. 384 cod. pen. non può estrarsi, dunque, un generale principio di immunità per ogni condotta lesiva del corretto accertamento giudiziario posta in essere dalla persona indagata (o dai suoi congiunti) quanto un più limitato riconoscimento di una sfera di legittima "non collaborazione" alla scoperta di un fatto lesivo della propria posizione giuridica. Operate tali premesse, va affermato che la motivazione espressa dalla Corte territoriale appare immune da vizi logici e conforme ai contenuti degli elementi oggetto di valutazione. Le attività di captazione delle conversazioni, diffusamente riportate, hanno infatti raffigurato in modo chiaro i plurimi tentativi operati dal CO (anche mediante l'ingestione di acqua e sale) di alterare le proprie condizioni obiettive al fine di determinare l'attenuazione del trattamento cautelare e ciò risulta condotta punibile, per quanto affermato in precedenza.
Al rigetto del ricorso proposto nell'interesse del CO consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione in favore delle parti civili delle spese sostenute in questo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il CO al pagamento delle spese processuali nonché a rifondere alle parti civili le spese sostenute in questo giudizio che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2013