Sentenza 22 marzo 2007
Massime • 1
Sussiste la competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale quando la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 risulti inclusa nella notizia di reato iscritta nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., anche se in ordine alla sussistenza della stessa non venga ritenuto esistente un quadro di gravità indiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2007, n. 15927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15927 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 22/06/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1284
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 000517/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE US, N. IL 12/11/1965;
avverso ORDINANZA del 14/11/2006 TRIB. LIBERTÀ di POTENZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MELONI Vittorio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla condanna alle spese e il rigetto nel resto del ricorso. Sentito il difensore Avv. LOCCO.
OSSERVA
RE SE è stato fermato in Cosenza il 3/10/06 perché ritenuto gravemente indiziato di concorso in una rapina a mano armata avvenuta la mattina del giorno precedente in territorio di Lauria ad opera di una decina di persone che avevano assaltato un furgone portavalori sottraendo l'ingente somma di denaro (circa un milione di Euro) trasportata.
Con ordinanza in data 6/10/06 il GIP del locale Tribunale ha convalidato il fermo e ha emesso nei confronti del RE ordinanza di custodia in carcere per concorso in rapina aggravata, in resistenza aggravata e in violazioni delle leggi sulle armi aggravate, contestualmente dichiarando la propria incompetenza ai sensi dell'art. 27 c.p.p. e art. 291 c.p.p., comma 2 essendo territorialmente competente, in relazione al luogo di commissione del più grave reato di rapina, il GIP del Tribunale di Lagonegro. Gli atti non sono stati però trasmessi a quest'ultimo GIP, bensì a quello distrettuale di Potenza poiché per l'episodio criminoso di cui si tratta stava procedendo la locale D.D.A essendo stati ravvisati gli estremi dell'aggravante del metodo mafioso di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 conv. in L. n. 203 del 1991. Con ordinanza in data in data 25/10/06 il GIP del Tribunale di Potenza ha applicato al RE la custodia in carcere, escludendo peraltro tale aggravante.
Il provvedimento restrittivo è stato confermato dal Tribunale di Potenza, in sede di riesame, con ordinanza in data 14/11/06 tranne per ciò che concerne il reato di resistenza per il quale non sono stati ritenuti esistenti gravi indizi.
Contro la pronuncia del giudice del riesame il difensore del RE ha ricorso per cassazione riproponendo anzitutto due questioni già sollevate davanti al Tribunale: con la prima viene eccepita la perdita di efficacia della misura ai sensi degli artt. 294 e 302 c.p.p. per non avere il GIP del Tribunale di Potenza proceduto a nuovo interrogatorio di garanzia malgrado l'esistenza di un elemento nuovo, rappresentato dall'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, rispetto a quanto contestato con l'ordinanza del GIP del
Tribunale di Cosenza;
con la seconda si eccepisce l'incompetenza del GIP del Tribunale di Potenza ad applicare la misura stante l'esclusione della suddetta aggravante in considerazione della quale aveva trovato applicazione l'art. 328 c.p.p., comma 1 bis. Si contesta quindi nei motivi di ricorso l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del RE e delle esigenze cautelari. Si lamenta infine che il Tribunale abbia condannato il RE al pagamento delle spese processuali malgrado la richiesta di riesame sia stata accolta con riferimento al reato di resistenza. Nessuna di questa doglianze merita accoglimento tranne l'ultima che è fondata in quanto, avendo la richiesta di riesame proposta dal RE avuto in parte esito positivo poiché il Tribunale non ha confermato il provvedimento restrittivo relativamente all'addebito di resistenza, non doveva essere pronunciata la condanna al pagamento delle spese processuali che va pertanto in questa sede eliminata. La questione attinente alla mancata effettuazione di un ulteriore interrogatorio di garanzia è priva di fondamento poiché l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, che nella richiesta del P.M. costituiva l'unica differenza rispetto alla prima ordinanza custodiate in relazione alla quale il SC era già stato interrogato dal GIP di Cosenza, è stata esclusa dal GIP di Potenza e quindi non costituiva materia rilevante al fine proprio dell'istituto, che è di dare all'indagato la possibilità di esporre le proprie difese su ciò che viene contestato con il provvedimento restrittivo.
Quanto alla questione di competenza, il Tribunale ha correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui quella del GIP distrettuale va riconosciuta quando l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 risulta come nel caso di specie inclusa nella notizia di reato iscritta nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., così qualificando la natura delle indagini in corso, pur se in ordine ad essa non venga ritenuta l'esistenza di gravi indizi (cfr. Sez. 14/10/99, Bruzzese, rv. 214.847; Sez. 2^, 30/9/02, Sorrentino, rv. 222.763; Sez. 6^, 4/2/03, Nazbardhi, rv. 2256.368). Per il resto il ricorso investe solo, inammissibilmente in questa sede, aspetti di fatto e il merito della esauriente motivazione, sorretta da ampio apparato argomentativo immune da vizi di logicità, con la quale il Tribunale ha desunto l'esistenza di gravi indizi di un pieno coinvolgimento del RE nell'episodio criminoso - se non materialmente in ogni caso a titolo di concorso morale, stante il breve lasso di tempo intercorso tra l'accuratamente preparata rapina e l'appuntamento al casolare, ritenuto quindi preordinato, per la distruzione od occultamento degli elementi di prova a carico di chi l'aveva eseguita - da quanto nella immediatezza accertato dalla polizia giudiziaria.
Si è in particolare evidenziato al riguardo nell'ordinanza impugnata: che, essendosi le indagini orientate verso un gruppo malavitoso detto "degli zingari" facente capo a UA ES, durante un servizio di osservazione svoltosi la sera del 2/10/06 nel luogo isolato nella campagna di Castrovillari ove si trova l'abitazione del predetto la polizia aveva visto arrivare due autovetture, con a bordo sei o sette persone, che risultavano noleggiate la mattina da una società di trasporti di cui il RE è socio;
che subito dopo gli occupanti di queste autovetture e i familiari del UA si erano messi a bruciare degli indumenti nel piazzale antistante il casolare;
che essendo a questo punto intervenuti gli agenti operanti, i quali riuscivano a fermare solo parte dei presenti mentre gli altri si davano alla fuga dopo avere esploso dei colpi, nei dintorni del casolare erano state rinvenute banconote, armi (tra cui quattro kalashnikov), munizioni e oggetti riconducibili alla rapina;
che in una delle menzionate autovetture venivano rinvenute le chiavi di casa del RE, una carta di circolazione a lui intestata e tre cellulari allo stesso in uso;
e che nell'abitazione dello stesso RE, il quale ha fornito una versione sui suoi movimenti nel giorno precedente e sull'uso che era stato fatto delle autovetture noleggiate che non ha trovato rispondenza nelle dichiarazioni della coniuge, erano stati poi trovati un indumento sporco di fango e proiettili compatibili con le armi rinvenute vicino al casolare.
Neppure per ciò che riguarda la ritenuta esistenza, a livello tale da poter essere fronteggiata solamente con la misura più gravosa, della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione l'ordinanza impugnata merita censura, essendo la pericolosità di tutti i concorrenti in un'impresa delittuosa di tale portata stata ineccepibilmente desunta, oltre che dalle modalità della stessa, dal contesto criminale in cui era maturata rivelato dagli eventi successivi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla condanna del RE SE al pagamento delle spese processuali. Rigetta nel resto il ricorso.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2007