Sentenza 25 gennaio 2011
Massime • 1
L'ambito del controllo demandato al magistrato di sorveglianza in sede di decisione sul reclamo proposto dal detenuto avverso l'irrogazione di una sanzione disciplinare è circoscritto alla verifica dell'osservanza delle norme riguardanti l'esercizio del relativo potere, la costituzione e la competenza dell'organo che ha irrogato la sanzione, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa, restando estranea ogni questione attinente al merito della sanzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2011, n. 4776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4776 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 25/01/2011
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 264
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARTA Adriana - Consigliere - N. 18767/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET NT n. il 11 ottobre 1970;
avverso l'ordinanza 23 marzo 2010 - Magistrato di Sorveglianza di Verona;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BARBARISI Maurizio;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza deliberata in data 23 marzo 2010, il Magistrato di Sorveglianza di Verona dichiarava inammissibile il reclamo avanzato nell'interesse di ET NT avverso il provvedimento 15 gennaio 2010 con cui il Consiglio di Disciplina della Casa Circondariale di Verona gli irrogava una sanzione disciplinare per atteggiamento offensivo e intimidatorio.
2. - Avverso il citato provvedimento ha interposto tempestivo ricorso per cassazione ET NT chiedendone l'annullamento per errori connessi alla procedura da seguire oltre che per irregolarità relative alla costituzione dell'organo disciplinare e alle condizioni di esercizio del potere disciplinare stesso.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 - Deve premettersi che l'ambito del controllo demandato al Magistrato di Sorveglianza in sede di decisione sul reclamo avverso l'irrogazione di una sanzione disciplinare è stato oggetto di perimetrazione da parte della giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ha avuto modo di precisare che il compito di detto magistrato è circoscritto alla verifica dell'osservanza delle norme riguardanti l'esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare oltre che la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa (Cass., Sez. 1, 4 novembre 2004, n. 46051, Gangi, rv. 230206; Sez. 1, 28 aprile 1997, Bucinca, rv. 207679) con esclusione di qualsivoglia questione che attenga al merito della sanzione.
3.2. - Ciò posto, deve osservarsi che il ricorso dello ET denuncia sì, nella fattispecie, vizi procedurali attinenti alla irrogazione detta, ma li eleva solo in questa sede di presentazione del ricorso di legittimità, e dunque in modo intempestivo e inammissibile;
dinanzi al Magistrato di Sorveglianza il reclamo disquisiva invece, quale suo contenuto, su mere questioni di merito, neppure esse ricevibili per quanto sopra evidenziato, tanto da essere per questo dichiarato da quel giudice inammissibile. Inoltre il gravame non avversa neppure, sul punto della declaratoria di inammissibilità, la parte motivazionale del provvedimento impugnato dimostrando così di non essere correlato al contenuto del medesimo. 4. - Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2011. Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011