Sentenza 10 maggio 2001
Massime • 1
La deliberazione del Comune di concedere su aree costituenti il proprio patrimonio un diritto di superficie finalizzato alla costruzione di alloggi di tipo economico e popolare e la relativa convenzione attuativa stipulata ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865 del 1971 compongono entrambe la fattispecie complessa della concessione amministrativa ed istituiscono fra concedente e concessionario un rapporto che è unitario, con la conseguenza che le eventuali pretese anche risarcitorie attinenti alla detta convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/05/2001, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Primo Presidente f.f. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMER S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo STUDIO ABBAMONTE, rappresentata e difesa dagli avvocati GUIDO PEPE, EUGENIO D'ESPOSITO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI VICO EQUENSE, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato LUIGI GARDIN, rappresentato e difeso dagli avvocati FELICE CACACE, FELICE LAUDADIO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2368/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 30/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/01 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto notificato il 30 ottobre 1997 il Comune di Vico Equense proponeva impugnazione per nullità del lodo arbitrale depositato il 28 febbraio 1997 ed emesso nel giudizio proposto nei suoi confronti dalla COMER s.r.l. ed esponeva:
- che con convenzioni in data 11 marzo 1983 e 15 aprile 1983 aveva concesso il diritto di superficie di cui all'art. 35 l. 22 ottobre 1871 n. 865 alla soc. COMER su due appezzamenti di terreno;
- che successivamente il TAR aveva annullato il piano di zona;
- che la COMER s.r.l., al fine di ottenere il risarcimento dei danni, aveva promosso la costituzione del collegio arbitrale previsto dalle convenzioni citate;
- che il collegio arbitrale aveva liquidato in favore della soc. COMER la somma di lire 450.000;
sulla base di tali premesse il Comune di Vico Equense chiedeva che venisse dichiarato nullo il loro impugnato.
La soc. COMER resiste alla impugnazione.
Con sentenza in data 30 novembre 1998 la Corte di appello di Napoli, premesso che la domanda del titolare di una concessione diretta a conseguire la condanna della P.A. concedente al risarcimento dei danni sofferti per l'inadempimento, da parte della medesima, di determinati obblighi di comportamento derivanti dalla convenzione, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, dichiarava nullo il lodo arbitrale per difetto di giurisdizione.
La soc. COMER ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo.
Resiste con controricorso il Comune di Vico Equense. La soc. COMER ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune di Vico Equense, per la genericità della procura a margine.
L'eccezione è infondata, alla stregua della recente costante giurisprudenza di questa S.C., secondo la quale il mandato posto in calce o a margine del ricorso per cassazione è per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l'impugnazione si rivolge, sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità (cfr. sent. 28 settembre 2000 n. 12870). Va, poi, esaminata l'eccezione, sollevata nella memoria dalla soc. COMER, di nullità della notifica dell'atto di citazione per la declaratoria di nullità del lodo arbitrale, in quanto effettuata non personalmente, ma al suo difensore nel procedimento davanti agli arbitri.
L'eccezione è infondata, in quanto il vizio in questione si è sanato con la costituzione della soc. COMER nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale.
Con l'unico motivo del ricorso la soc. COMER sostanzialmente deduce che le convenzioni aventi ad oggetto la costituzione del diritto di superficie di cui all'art. 35 l. 22 ottobre 1971 n. 865 non sono inquadrabili nelle concessioni, e quindi le controversie relative al loro adempimento non rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 l. 6 dicembre 1971 n. 1034. La doglianza è infondata.
Questa S.C. ha già avuto occasione di affermare che la deliberazione del Comune di concedere su aree costituenti il proprio patrimonio un diritto di superficie finalizzato alla costruzione di alloggi di tipo economico e popolare e la relativa convenzione attuativa stipulata ai sensi dell'art. 35 l. 22 ottobre 1971 n. 865 compongono entrambe la fattispecie complessa della concessione amministrativa ed istituiscono fra concedente e concessionario un rapporto che è unitario, con la conseguenza che le eventuali pretese anche risarcitorie attinenti alla detta convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (sent. 4 dicembre 1991 n. 13072; in senso conforme, in ordine alla natura del rapporto, cfr. anche sent. 2 aprile 1996 n. 3035). Ne consegue che correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che nella specie la controversia rientrava nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Va soltanto chiarito che, secondo la più recente giurisprudenza di questa S.C., poiché il dictum arbitrale è un atto di autonomia privata i cui effetti di accertamento conseguono ad un giudizio espresso da soggetti il cui potere, ha fonte nell'investitura conferita dalle parti, la contestazione della capacità degli arbitri di conoscere una controversia per essere la stessa devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo non dal luogo ad una questione di giurisdizione in senso proprio, ma si configura come eccezione di nullità del compromesso o della clausola compromissoria, per la non devolvibilità agli arbitri della controversia medesima, e la corte d'appello può conoscerne in sede di impugnazione del lodo (sent. s.u. 1 dicembre 2000 n. 1240), per cui in tal senso va corretta la motivazione della sentenza impugnata. In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna della soc. COMER al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condannala società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di lire 10.160.000= di cui lire 10.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2001