Sentenza 1 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10472 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUPREM10472/01 ITALIANA Ад REPUBBLICA BOLLO, DI ANTASME DEL POPOLO ITALIANO ELL'ART. 10 S Oggetto ammissibi Lite SEZIONE TEN rico: so. affi to Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: agrario R.G. N. 11701/98Dott GIULIANO Presidente . Angelo Consigliere Dott. GI ES DI NANNI Cron.23090 Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore Dott. Donato CALABRESE Consigliere Rep. Dott. Alberto TALEVI Consigliere Ud. 25/05/01 ha pronunciato la seguente: S ENT ENZA sul ricorso proposto da: UA GI fu TO, UA LU fu ES, elettivamente domiciliati in Roma, via della Giuliana n. 73, presso l'avv. Massimo Antinucci, che li difende unitamente all'avv. Pasuqale Varriale, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
D'IO NI, D'IO GI, D'IO AR, elettivamente domiciliati in Roma, via Tigrè n. 37, presso l'avv. ES Caffarelli, che li di- fende anche disgiuntamente all'avv. Raimondo Croce, giusta delega in atti;
1167 1 controricorrenti avversO la sentenza della Corte d'appello di Napoli, sezione specializzata agraria, n. 66/98 del 17 dicembre 1997 12 gennaio 1998 (R.G. 2226/94). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 maggio 2001 dal Relatore Cons. Mario Fi nocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricor- so. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 26 novembre 1987 D'IO NI, D'IO GI e D'IO AR, proprietari di un fondo in agro di Giugliano, località Casacognato, esteso circa ha 13.11.00, condotto in affitto da GUARI- NO GI fu TO e UA GI fu ES, con- venivano in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli, sezione specializzata agraria, questi ultimi. Premesso che i UA si erano resi gravemente inadempienti al contratto, avendo omesso ogni normale e razionale conduzione, sì che il fondo si presentava al momento in pessimo stato vegetativo e produttivo, che costoro, ancora, avevano, nel corso del rapporto, perso la qualità di coltivatori diretti e che infine - il 2 rapporto in questione sarebbe cessato il 10 novembre 1992, gli attori chiedevano che l'adita sezione, in via principale, pronunciasse la risoluzione del rapporto inter partes per grave inadempimento dei convenuti, in via subordinata, perché fosse dichiarata la cessazione del rapporto alternativamente о per la perdita della qualità di coltivatore diretto da parte dei convenuti o per scadenza del contratto, alla data del 10 novembre 1992. Costituitisi in giudizio i UA resistevano alle avverse pretese eccependone la infondatezza chiedendone il rigetto e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori all'esecuzione di lavori di manutenzione straor- dinaria. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di UA TO e OV, nonché di DI DO RI e di SO VI, rispettivamente figli (i primi) e madre (la DI DO) e moglie (la SO) di UA GI, questi ultimi si costituivano in giudi- zio resistendo alle domande attrici e facevano propria riconvenzionale già spiegata dagli altrila domanda convenuti UA. Svoltasi l'istruttoria del caso l'adita sezione con sentenza 14 febbraio - 12 aprile 1994 dichiarava cessa- to al 6 maggio 1992 il contratto tra le parti, condan- 3 nando i resistenti al rilascio del fondo, rigettate le domande riconvenzionali e compensate, tra le parti, le spese del giudizio. Gravata tale pronunzia da UA GI fu TO e da UA GI fu ES la Corte di appello di Napoli, sezione specializzata agraria, con sentenza 17 dicembre 1997 - 12 gennaio 1998 rigettava l'appello, ponendo a carico degli appellanti le spese del grado. Per la cassazione di tale pronunzia hanno proposto ricorso, affidato a 4 motivi UA GI fu TO e UA GI fu ES. Resistono, con controricor- so D'IO NI, GI e AR. MOTIVI DELLA DECISIONE Giusta i principi generali in tema, ove il giudice di primo grado, pur in assenza di una situazione di li- tisconsorzio necessario di natura sostanziale abbia di- sposto la chiamata in giudizio di un terzo (ai sensi dell'art. 107 c.p.c.) ciò determina una situazione pro- cessuale di litisconsorzio necessario, che non può su- bire mutamenti per un diverso apprezzamento da parte del giudice dell'impugnazione (Cass. 28 gennaio 1999 n. 739) e che, ai fini dei giudizi di gravame, soggiace alla disciplina propria delle cause inscindibili (Cass. 25 marzio 1996 n. 2628). Non controverso quanto sopra si osserva: 4 nel corso del giudizio di primo grado quel giudi- ce ha disposto, ai sensi dell'art. 102 e 107 c.p.c. la integrazione del contraddittorio nei confronti, tra gli altri, di UA TO e UA OV, figli di UA GI fu TO, nonché nei confronti di DI DO RI e SO VI, rispettivamente madre e mo- glie del convenuto UA GI fu ES, quali componenti della imprese familiari facenti capi agli originari convenuti;
i predetti UA TO, UA OV, DI DO RI e SO VI, ancorché non menzionati nell'epigrafe e nel dispositivo della sentenza gravata (ma solo nella parte espositiva) hanno, senza ombra di dubbio, partecipato al giudizio di appello, ancorché non costituiti;
- poiché il ricorso introduttivo di questo giudizio di legittimità non è stato notificato ai nominati A- IN TO, UA OV, DI DO RI e SO VI questa Corte, con ordinanza 13 luglio 2000 ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti, assegnando termine di giorni 60 dalla comu- nicazione della relativa ordinanza;
nei termini assegnati nessuna delle parti ha provveduto all'adempimento. 5 E' evidente, concludendo sul punto, che deve di- chiararsi la inammissibilità del proposto ricorso ex art. 331 c.p.c. Parte ricorrente va condannata, di conseguenza, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimi- tà, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento del- le spese di questo giudizio di legittimità, in favore di D'IO NI, GI e AR, liquidate in lire 60.000 oltre agli onorari liquidati in lire 2.000.000. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- terza sezione civile della Corte di Cassazione, il la I D , O giorno 25 maggio 2001. L L A O S B S 0 I 3 1 A D 3 . il Consigliere relatore est. T 5 T , A R T . Make them. S R 'A E N O P L S P L 3 I E -7 L N D 8 G I A - S O 1 D N 1 A E AL Aupe quilos il Presidente D S E N E , E G A S O G E R O E T T L A L L E D ILGAN ELLIERE C1 Giovanni Giambattistat Depositata in Cancelleria oggi, li 51060 2004 IL CANCELLIERE. C1 Giovanni Giambattista A 6 N E O T