Sentenza 9 luglio 2009
Massime • 1
Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e degli altri benefici penitenziari, non può essere trascurata la tipologia e la gravità dei reati commessi, ma si deve avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o non, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa.
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- 1. fatti a cui riferirsiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 15 maggio 2024
2. La soluzione adottata dalla Cassazione La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato. In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatta conclusione, rilevando che, ai fini della concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta serbata dal condannato in epoca successiva. Nel giudizio prescritto dall'art. 47 ord. pen., difatti, se è indispensabile l'esame dei comportamenti attuali del condannato perché non è sufficiente …
Leggi di più… - 2. Cosa postula la concessione della misura dell'affidamento in provaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 gennaio 2022
La decisione in esame è assai interessante essendo ivi chiarito quando può essere concesso l'affidamento in prova al servizio sociale. Difatti, in tale pronuncia, sulla scorta di plurimi precedenti conformi, dopo essersi fatto presente che la concessione della misura dell'affidamento in prova postula il positivo accertamento delle condizioni per realizzare il reinserimento del sottoposto e, al contempo, prevenire l'eventuale commissione di nuovi reati e a tal fine vanno valutati una serie di indici predittivi tra i quali la giurisprudenza di legittimità colloca anche l'atteggiamento rispetto al reato commesso, siccome significativo di una scelta favorevole a un percorso di …
Leggi di più… - 3. Affidamento in prova ai servizi sociali anche senza lavoro (Cass. 16541/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 aprile 2019
Lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova, non costituisca da solo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito - inclusi i risultati del trattamento individualizzato - nell'ottica di un conclusivo giudizio prognostico favorevole al reinserimento del condannato nella società. Compete agli Uffici locali di esecuzione penale esterna proporre all'autorità giudiziaria "il programma di trattamento da applicare ai …
Leggi di più… - 4. Misura alternativa alla detenzione: i paletti (Cass. 42894/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/07/2009, n. 31809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31809 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 09/07/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 2233
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 013307/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BO AN N. IL 04/09/1976;
avverso ORDINANZA del 10/03/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. LO VOI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
con ordinanza in data 10/3/09 il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ovvero in subordine di ammissione alla detenzione domiciliare presentata in stato di libertà da BO RI in relazione a un espiando residuo di 1 anno, 11 mesi e 11 giorni di reclusione della pena applicatagli su richiesta per avere nel 2006 introdotto nello Stato, detenuto e venduto armi da guerra in concorso con cittadini extracomunitari.
Ha ritenuto il Tribunale che impedisse di formulare una prognosi favorevole la gravità del reato dal predetto commesso in epoca non lontana.
Contro tale pronuncia il difensore del BO ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce vizio di motivazione per essersi il Tribunale di sorveglianza limitato a evidenziare la gravità del reato senza tenere nel debito conto, pur avendone dato atto, della esistenza nel caso del suo assistito di un positivo quadro socio/familiare con documentata possibilità di lavoro nel campo dei prodotti ortofrutticoli.
La doglianza è meritevole di accoglimento, in quanto la motivazione del provvedimento impugnato risulta in effetti carente, e l'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte invero (cfr., tra le molte, le sentenze di questa Sezione 25/10/94, Ricci, rv. 200.011;
12/3/98, Fatale, rv. 210.553; 15/11/01, Chifari, rv. 220.473) il giudice, se ai fini della concessione dell'affidamento in prova e degli altri benefici penitenziari non deve trascurare la tipologia e gravita dei reati commessi, deve però avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione onde verificare concretamente - indagine che invece nel caso di specie è sostanzialmente mancata, quasi si fosse in presenza di una presunzione assoluta di pericolosità che invece per il reato oggetto della sentenza in esecuzione la legge non pone, e dovrà essere effettuata in sede di rinvio - se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Venezia.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2009