Sentenza 26 maggio 2011
Massime • 1
Nel procedimento relativo alla richiesta di modifica o di revoca della misura della custodia cautelare a carico di un collaboratore di giustizia per reati di criminalità organizzata di tipo mafioso, la decisione del giudice presuppone, a pena di nullità, la previa acquisizione del parere del Procuratore Nazionale Antimafia anche quando sia stato acquisito il parere del Procuratore Generale del distretto interessato, in quanto quest'ultimo, pur contemplato anch'esso dall'art. 16 octies D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con modd. dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, deve ritenersi previsto in riferimento ai solo imputati di reati in materia di criminalità di tipo terroristico eversivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/2011, n. 28018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28018 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 26/04/2011
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 817
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 17401/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO Oreste, n. Napoli il 5.5.1979;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Potenza, emessa il 30.2.202011;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del Cons. Dr. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale, Dr. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di LO Oreste avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Napoli il 15.2.2011, con cui era stata rigettata l'istanza volta a ottenere - quale soggetto che ha beneficiato della concessione dell'attenuante speciale di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
8 - la revoca o la sostituzione con gli arresti domiciliari della misura di custodia cautelare in carcere, emessa in relazione al delitto di cui agli artt. 81 e 110 c.p., art.628 c.p., commi 1 e 3, e art. 629 c.p., aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 ai danni del caseificio "ponte a mare".
2. Propone ricorso per cassazione il difensore dello LO, il quale deduce - ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) - violazione degli artt. 274, 275 e 299 c.p.p., D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 16 octies (convertito con mod. in L. 15 marzo 1991, n. 82)
e relativo vizio di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
2. Il Tribunale ha rigettato l'appello, ritenendo sia l'inesistenza di fatti nuovi sopravvenuti, idonei a incidere sullo status cautelare dello LO rispetto a negative precedenti decisioni assunte, sia il mancato perfezionamento della specifica fattispecie procedimentale di cui al D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 16 octies (convertito con mod. in L. 15 marzo 1991, n. 82) per assenza del parere del Procuratore Nazionale Antimafia, ritenuto indispensabile ai fini della valutazione sulla revoca o sostituzione delle misure cautelari personali.
3. Il ricorrente deduce innanzitutto violazione del D.L. cit., art. 16 octies, assumendo che il sussistente parere del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli debba ritenersi equipollente di quello del P.N.A., in ragione dell'alternatività posta dalla norma ("sentiti il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali presso le corti d'appello interessati").
4. La censura è priva di fondamento.
Il D.L. cit., art. 16 octies, dopo avere precisato che "la misura della custodia cautelare non può essere revocata o sostituita con altra misura meno grave per il solo fatto che la persona nei cui confronti è stata disposta tiene o ha tenuto taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali,", prevede che alla revoca o di sostituzione delle misure cautelari si può procedere, soltanto se, nell'ambito degli accertamenti condotti in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, il giudice che procede, sentiti il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali presso le corti d'appello interessati, non ha acquisito elementi dai quali...".
Il parere è richiesto ai fini del duplice accertamento che il giudice deve compiere: la mancata acquisizione di elementi dai quali si desuma l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafiosa o terroristico eversiva e il rispetto degli impegni assunti dal collaboratore a norma della citata Legge, art. 12.
La norma non pone alcuna indistinta equipollenza o alternatività tra il parere del procuratore nazionale antimafia e il parere dei procuratori generali interessanti. Prevede, invece, che sia sentito il procuratore nazionale antimafia per l'imputato di reati in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso e che siano sentiti i procuratori generali presso le corti d'appello interessati (potendo essere più di uno) per l'imputato di reati in materia di criminalità di tipo terroristico eversivo.
Così va intesa, secondo una razionale interpretazione letterale e sistematica, la norma posta dal D.L. cit., art. 16 octies. Sul piano letterale, l'equipollenza implicherebbe che possa essere sentito soltanto il procuratore nazionale antimafia anche in materia di criminalità terroristico-eversiva. Ciò che sarebbe del tutto irrazionale dal momento che il predetto organo non potrebbe fornire alcun elemento conoscitivo in materia estranea alla sua competenza, espressamente disciplinata dall'art. 371 bis c.p.p., introdotto dal D.L. 20 novembre 1991, n. 367, art. 7, conv. con mod. dalla L. 20 gennaio 1992, n. 8, istitutiva della Direzione Nazionale Antimafia.
Sul piano sistematico, l'ultima parte dell'art. 16 octies, nel richiamare gli impegni assunti del collaboratore a norma della L. n.82 del 1991, art. 12, rimanda alle disposizioni generale di questa legge e alle diverse e differenziate competenze delle autorità, che possono fornire, per le conoscenze derivanti dalle attività d'istituto, concreti elementi sulla correlazione tra programma di protezione e impegni assunti.
5. Fondatamente, invece, il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione sulla ritenuta insussistenza di fatti nuovi, idonei a vincere la preclusione derivante dal c.d. giudicato cautelare. In proposito l'ordinanza risulta apodittica, risolvendosi nell'affermazione che "permangono inalterate le ragioni in diritto e in fatto già poste a base di due analoghe decisioni reiettive emesse da questo Tribunale nei confronti dello LO (...) ed alle cui motivazione integralmente ci si riporta".
5. L'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame e adeguata motivazione.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011