Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/1998, n. 1501
CASS
Sentenza 12 marzo 1998

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Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva. Ne discende che, nell'ipotesi in cui l'affidamento in prova sia richiesto prima dell'inizio dell'esecuzione della pena, il tribunale di sorveglianza è tenuto a valutare, oltre agli elementi sintomatici desumibili dalla natura e dalla gravità dei reati, anche la condotta mantenuta nello stato di libertà, dopo la condanna, al fine di stabilire se il soggetto possa compiere in futuro nuove azioni delittuose.

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  • 1Misura alternativa alla detenzione: i paletti (Cass. 42894/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 ottobre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/1998, n. 1501
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1501
Data del deposito : 12 marzo 1998

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