Sentenza 12 marzo 1998
Massime • 1
Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva. Ne discende che, nell'ipotesi in cui l'affidamento in prova sia richiesto prima dell'inizio dell'esecuzione della pena, il tribunale di sorveglianza è tenuto a valutare, oltre agli elementi sintomatici desumibili dalla natura e dalla gravità dei reati, anche la condotta mantenuta nello stato di libertà, dopo la condanna, al fine di stabilire se il soggetto possa compiere in futuro nuove azioni delittuose.
Commentario • 1
- 1. Misura alternativa alla detenzione: i paletti (Cass. 42894/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/1998, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 12.03.1998
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 1501
3.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N. 26095/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FATALE GIANPAOLO n. il 02.03.1940
avverso ordinanza del 06.02.1997 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di PERUGIA sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. SILVESTRI GIOVANNI lette le conclusioni del P.G. Dr. G. Galati che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
OSSERVA
Con ordinanza del 6.2.1997, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale presentata da Fatale Giampaolo, in relazione all'espiazione della pena di due anni, dieci mesi e quindici giorni di reclusione risultante dalla condanna per il delitto di concussione continuata, ritenendo insussistenti le condizioni prescritte dall'art. 47 ord. pen. per la concessione della misura alternativa richiesta. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per erronea applicazione dell'art. 47 ord. pen. e manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che il diniego della misura alternativa era stato erroneamente giustificato col solo richiamo alla natura e alla gravità dei reati, senza alcuna valutazione della condotta tenuta successivamente alla condanna. Le censure venivano ulteriormente illustrate con memoria del 10.3.1998.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, in quanto la struttura della motivazione dell'ordinanza è inficiata da palesi vizi logici e giuridici.
Deve premettersi che l'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art 47 ord. pen. rappresenta una misura alternativa alla detenzione, prevista nel caso di pena da scontare non superiore a tre anni, intesa a contribuire alla rieducazione del reo, assicurando contemporaneamente la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377). In relazione alla peculiare finalità dell'affidamento, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sè soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali ne' può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Cass., Sez. I, 6 febbraio 1996, Tron;
Cass., Sez. I, 19 novembre 1995, Fiorentino). In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (Cass., Sez. I, 13 dicembre 1996, Occhipinti, e, da ultimo, Cass., Sez. 1, 5 febbraio 1998, Cusani). Ditalché nell'ipotesi in cui -come nel caso di specie- l'affidamento in prova sia richiesto prima dell'inizio dell'esecuzione della pena il tribunale di sorveglianza è tenuto a valutare, oltre agli elementi sintomatici desumibili dalla natura e dalla gravità dei reati, la condotta mantenuta in stato di libertà, dopo la condanna, al fine di stabilire se il soggetto possa compiere in futuro nuove azioni delittuose (Cass., Sez. I, 11 marzo 1997, Caputi;
Cass., Sez. I, 14 febbraio 1997, Cordelli). Dai principi testè indicati deve inferirsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta del tutto inadeguata e non rispondente alle linee della legge penitenziaria, in quanto nel giudizio ha avuto un ruolo assorbente e preponderante il riferimento al "non esiguo numero e gravità dei fatti direttamente lesivi degli interessi della Pubblica Amministrazione" mentre il richiamo al contenuto della relazione del C.S.S.A. di Spoleto in data 7.5.1996 risulta del tutto generico e non significativo in relazione alla segnalata "assenza di fattori di vera e propria devianza operanti nel corso dell'intera vicenda personale dell'istante". In proposito risultano puntuali e corrette le osservazioni contenute nella requisitoria scritta del Procuratore Generale presso questa Corte, che, nel chiedere l'annullamento con rinvio dell'ordinanza, ha precisato che il tribunale di sorveglianza non ha adeguatamente motivato il proprio dissenso dalla relazione di sintesi nella quale è espressa una valutazione prognostica favorevole all'accoglimento dell'istanza.
Pertanto, gli accertati vizi logici e giuridici giustificano l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Perugia, che dovrà nuovamente deliberare sulle richieste di misure alternative adeguandosi ai principi sopra richiamati.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Perugia.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 1998