Sentenza 24 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/2002, n. 5993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5993 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' A NOLLE DEL POPOLO ITALE NO05 993 / 02 REPUBBLICA ITALIANA SSAZIONE LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alberto SPANO' Presidente R.G.N. 16398/99 GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Cron. 17505 Dott. Corrado Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 05/02/02 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: NI GE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLONIA 7, presso 10 studio dell'avvocato CLAUDIO PETRUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato VITTORIO GARGANO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NO IA LL;
intimata avverso la sentenza n. 1301/98 del Tribunale di TRANI, depositata il 09/12/98 R.G.N. 719/95; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 551 udienza del 05/02/02 dal Consigliere Dott. Corrado -1- GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Marcello MATERA rigetto del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per il RILEVATO IN FATTO 1- che il Tribunale di Trani, con sentenza del 9.12.98, per quanto rileva nella presente sede, nella controversia fra la sign. AR ST BU, che aveva lavorato alle dipendenze del sign.AN NI con mansioni di commessa addetta ad un negozio di bomboniere dallo stesso gestito in Andria, ha ritenuto sulla base delle testimonianze raccolte in primo grado :
2- che il rapporto di lavoro era regolato dal contratto collettivo di categoria esplicitamente richiamato nel contratto individuale;
3- che non era credibile che vi fosse una pattuizione diretta a non superare l'orario minimo previsto nel contratto, con conseguente irrilevanza del lavoro prestato oltre detto orario, e che doveva ritenersi, in base alle stesse dichiarazioni del NI, che la UO aveva effettuato lavoro straordinario;
4- che la c.t.u., svolta in primo grado, sulla base delle quale erano state determinate le spettanze della lavoratrice era immune da rilievi;
5- che era congrua la scarna motivazione della sentenza impugnata, 6- che giustamente, nella stessa, era stata ritenuta non provata la domanda riconvenzionale proposta dal NI nei confronti della lavoratice che non aveva dato preavviso delle proprie dimissioni, essendo egli a conoscenza che la stessa aveva fatto domanda di supplenza in una scuola, ed era in attesa di chiamata e che è notorio che ove la stessa avvenga l'interessato deve aimmediatamente presentarsi;
1 7- che il sign. NI chiede la cassazione della sentenza con un unico articolato motivo contenente più profili di censura;
RITENUTO IN DIRITTO 1- che il ricorrente denunciando erronea applicazione dell'art.2697cc.,contraddittorietà ed incongrua motivazione in riferimento al passivo recepimento dell'incomprensibile conteggio del c.t.u. e forfettaria liquidazione dello straordinario, addebita al Tribunale di non essersi discostato di molto da un generico riferimento alle risultanze probatorie senza indicarne il contenuto i limiti, le , dichiarazioni rese, il relativo riferimento alla durata di dieci anni, la attendibilità delle deposizioni, o quant'altro necessario per esprimere un credibile convincimento limitandosi ad indicare genericamente le deposizioni di due testimoni e facendo riferimento ad una serie di elementi- quale la non credibilità di un patto sull'orario minimo e la dichiarazione resa da esso ricorrente-del tutto inidonei ad accertare se fosse stato prestato lavoro straordinario;
2- che la predetta censura, concernente la determinazione del lavoro straordinario effettuato dalla lavoratrice è del tutto generica in quanto non indica -sulla base del contenuto delle testimonianze e di altri elementi di cui disponeva il Tribunale – in quali specifici vizi logici e di motivazione sia esso incorso e, sostanzialmente, si traduce in un generico dissenso rispetto alle valutazioni del Tribunale ed è quindi inammissibile nella presente sede;
2 3- che ulteriori profili di censura riguardano la omessa pronuncia sulle ferie, sullaa liquidazione del compenso per l'attività svolta nella festa patronale e per le festività soppresse;
4- che anche tali profili sono infondati atteso che come si è detto (punto 4 della parte in fatto) il Tribunale ha individuato nella c.t.u. il punto di legittimazione delle somme riconosciute alla lavoratrice comprensive delle voci in ordine alle quali ed in ordine alla stessa- ritenuta dal Tribunale si lamenta la omessa pronuncia - immune da rilievi – non è stata, da parte del ricorrente, formulata alcuna specifica - censura;
5- che il ricorrente denuncia erronea applicazione degli art.2118 e 2119 cc. per aver -ritenuto il Tribunale in ordine al mancato preavviso da parte della lavoratrice- che esso non fosse necessario essendo il datore di lavoro a conoscenza della domanda di supplenza presentata dalla stessa ed essendo noto che una volta avvenuta la chiamata l'interessato deve immediatamente presentarsi;
zitenuto 6- che anche tale censura è infondata avendo il Tribunale, con un accertamento insindacabile nella presente sede, che v'era da parte del datore di lavoro consapevolezza di immediate dimissioni da parte del lavoratore per le predette ragioni;
7- che il ricorso va, pertanto, rigettato
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese;
Roma 5 febbraio 2002 % 3 Il Consigliere es. Corrado Saglelim IL CANCELLIERE zauco Depositato in Cancelleria oggi,24 APR. 2002. IL CANCELLIERECANCEL franc Il Presidente sebebor few D O T R E T I T T A S R I I N L E G L D S E E E R O D