Sentenza 20 gennaio 2010
Massime • 1
Non è abnorme, e non è pertanto ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il G.i.p., investito della richiesta di archiviazione per un determinato reato, ravvisi nella fattispecie altri titoli di reato, invitando il P.M. a formulare la relativa imputazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2010, n. 9005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9005 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 20/01/2010
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI AN - Consigliere - N. 113
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere - N. 23219/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TU AN, N. IL 06/11/1967;
1) TU AN, N. IL 01/08/1956;
avverso l'ordinanza n. 14633/2007 GIP TRIBUNALE di FOGGIA, del 22/12/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MATERA Lina. lette le conclusioni del P.G. Dr. DI POPOLO Angelo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il GIP del Tribunale di Foggia, nel rigettare la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. nei confronti di NA AN, ha invitato il P.M. a formulare nel termine di legge l'imputazione dei confronti dell'indagato per il delitto di calunnia, sia in ordine alla falsa incolpazione di furto sia in ordine alla presunta aggressione subita per mano del cugino. Ricorre per Cassazione NA AN, deducendo l'assoluta abnormità del provvedimento emesso, col quale il GIP, nel rigettare la richiesta di archiviazione, ha chiesto al P.M. di formulare l'imputazione non secondo quanto prospettato dall'organo dell'accusa (cioè per la falsa incolpazione del furto), ma anche in ordine ad altro episodio (aggressione del ricorrente, classe 1967, ad opera di NA AN, classe 1956), non prospettato dal P.M. in sede di descrizione del capo d'imputazione. Sostiene che nella specie è stato violato l'art. 409 c.p.p., comma 5, atteso che il GIP, quando non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione, può ordinare al P.M. ulteriori temi di indagini o la formulazione dell'imputazione, ma non può imporre allo stesso P.M. di tener conto, nella formulazione del capo d'incolpazione, di altri fatti o circostanze.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte ritiene di dover aderire all'orientamento secondo cui non è abnorme il provvedimento con cui il GIP, investito della richiesta di archiviazione per un determinato reato, ravvisi nella fattispecie altri titoli di reato, invitando il P.M. a formulare la relativa imputazione (Cass. Sez. 5, 7-10-2008 n. 43262; Sez. 6, 23-5- 2007 n. 22563; Sez. 1, 24-11-2006 n. 41207). Trattasi di principio pienamente condivisibile, che parte dell'esatto rilievo secondo cui, una volta formulata la richiesta di archiviazione, il "thema decidendum" che investe il GIP non si modella sulla base di una specifica domanda, ma sulla base delle risultanze processuali, dalle quali il GIP può trarre elementi per disporre la formulazione in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato.
Poiché, dunque, l'ordinanza in esame non può considerarsi abnorme, deve escludersi la sua ricorribilità in Cassazione, alla stregua del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione fissato dall'art.568 c.p.p. e della mancanza di una specifica disposizione di legge che preveda l'impugnabilità dei provvedimenti ordinatori emessi, in tema di archiviazione, ai sensi dell'art. 409 c.p.p., commi 4 e 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010