Sentenza 26 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/2001, n. 6076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6076 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2001 |
Testo completo
ORTE SUPRE60 76 /01 O 4 L 7 L O B iggo ) E , E 1 E 9 C N 9 1 A O - I P 1 Z UBBLICA ITALIANA I 1 A - D R 1 T 2 S E I . C L G IN NOME DEL E I 9 R D 3 IO A D CASSAZIONE G 6 E 4 Oggetto T E . N T N E . T S Risarcimento T R E SEZIONE TERZA CIVILE S A I danni ( Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18794/98 Presidente Dott. Angelo GIULIANO Dott. Giovanni Silvio Coco Consigliere 13225 Dott. Vincenzo SALLUZZO Rel Consigliere Cron. - Rep. Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Ud. 05/12/00 Consigliere Dott. Bruno DURANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RAMADORI, difeso dall'avvocato GIANNI LANZIGER, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE COPETTI NEVIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F Richiesta copia studio dal Sig. Sole 24h CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI per diritti L. 3000 LUIGI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato 112 G ORR 2001 CANCEL PETER STEINER, giusta delega in atti;
2000 controricorrente - 1980 avversO la sentenza n. 225/98 del Giudice di pace di BOLZANO, emessa il 18/02/98 e depositata il 10/06/98 (R.G. 3869/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
udito l'Avvocato Emanuele COGLITORE (per delega Avv. L. MANZI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 16.7.1996 TT EV con- veniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Bolza- no TA Antonino ed assumendo che quest'ultimo gli aveva restituito la sua autovettura, dopo averne effet- tuato il lavaggio, col cristallo parabrezza rotto, ne chiedeva la condanna al pagamento di L.
1.296.000 per spese di riparazione, oltre interessi legali e rivalu- tazione monetaria, nonché al rimborso delle spese di lite. Il convenuto, costituendosi, contestava la domanda chiedendone il rigetto ed il linea riconvenzionale for- mulava nei confronti dell'attore domanda di pagamento di L. 500.000 per autolavaggio e di L. 100.000 per par- cheggio dell'autovettura, oltre interessi e rivaluta- 2 zione monetaria. A conclusione della disposta istruttoria l'adito Giudice di Pace, con sentenza in data 18.2/10.6.1998, accoglieva la domanda condannando il TA al pagamen- to in favore dell'attore della somma di L. 1.269.000, con gli interessi legali dal 19.1.1996 al saldo, nonché al rimborso delle spese di lite, mentre rigettava la domanda riconvenzionale del convenuto. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il TA affidandone l'accoglimento a tre motivi. Resiste con controricorso il TT. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve preliminarmente rilevarsi che, non eccedendo il valore della controversia i due milioni di lire, il giudice di pace ha (necessariamente) deciso secondo equità, a norma dell'art. 113 comma 2 cod. prov. civ., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 21 della legge 21 novembre 1991 n. 374. Questa Corte, con una molteplicità di pronunce sull'argomento (v. Cass. 1° ottobre 1998 n. 9574, 23 novembre 1998 n. 11869, 20 marzo 1999 n. 2599 e SS.UU. 15.10.1999 n. 716) ha affermato i seguenti principi di- sciplinanti il giudizio secondo equità del giudice di pace: "A seguito della nuova formulazione dell'art. 113 comma 2 c.p.c., nella decisione di controversia di va- 3 lore non superiore a lire due milioni, il giudice di pace non deve procedere alla previa individuazione del- la norma di diritto applicabile alla fattispecie, ma deve giudicarla facendo immediata applicazione della equità c.d. formativa (o sostitutiva), non correttiva (o integrativa), fondata su un giudizio di tipo intui- ai sensi tivo e non sillogistico, con osservanza, dell'art. 311 c.p.c., delle norme processuali, nonché di quelle in cui la regola del giudizio è contenuta in una norma di procedura che rinvia ad una norma sostan- ziale, senza obbligo di rispetto dei principi regolato- ri della materia e dei principi generali dell'ordinamento, ma osservando le norme costituzionali nonché quelle comunitarie, quando siano di rango supe- riore a quelle ordinarie". Ed ha poi puntualizzato che il ricorso per cassa- zione avverso la suddetta sentenza è ammissibile solo per violazione di norme processuali e di quelle sostan- ziali cui esse rinviano (art. 360 CO. I nn. I, 2 e 4 c.p.c.); che, quanto alla censura per violazione di legge, attinente alla decisione di merito, essa è con- sentita limitatamente alla violazione di norme costitu- zionali e di norme comunitarie di rango superiore alla norma ordinaria;
e che, infine, relativamente alle cen- sure che attengono alla motivazione - che devono pur 4 sempre consentirsi non potendo la decisione secondo equità ridursi a puro arbitro ma dovendo bensì obbedire ad esigenze di logica e razionalità esse vanno ammes- se nelle sole ipotesi di mera apparenza e/o di assoluta mancanza. I. Tanto premesso Osserva il Collegio che con il primo mezzo il ricorrente, denunciando "violazione e falsa applicazione di norme in procedendo (art. 360 co. I° n. 3 c.p.c.) "formula una serie di censure all'impugnata decisione che al lume degli esposti prin- cipi, sono suscettibili di esame. I.a. Lamenta, in primo luogo, "violazione al prin- cipio del contraddittorio istruttorio (art. 115 c.p.c., 2797 C.C., 183, 184 codice di rito)" sostenendo che il G.P. avrebbe violato la fondamentale regola della pari- tà tra le parti nella facoltà di dedurre mezzi istrut- tori a sostegno delle rispettive posizioni. Mentre aveva dato subito ingresso a tutte le prove richieste da parte attrice, avrebbe immotivatamente re- spinto la sua istanza di ammissione a prova contraria sui capitoli dedotti dall'attore. Il rilievo è privo di fondamento. Come esattamente osservato dal resistente il conve- nuto (odierno ricorrente) non ha infatti insistito in sede di precisazione di conclusioni о eventualmente 5 in comparsa conclusionale (che non si è preso cura di redigere) nell'ammissione di tale prova, onde corret- tamente il giudice di pace non si è più occupato in sentenza, ritenendola rinunciata, di tale richiesta. I.b. si duole poi della pretesa "violazione dell'art. 320 co. 3° c.p.c." assumendo che a seguito del libero interrogatorio delle parti e del fallimento del tentativo di conciliazione avvenuto all'udienza del 9.6.1997 il predetto giudice, lungi dal formulare l'invito di cui alla richiamata norma, sarebbe passato да direttamente ad assumere la prova testimoniale. Anche tale rilievo è privo di pregio. La mancata formulazione dell'invito di cui all'art. 320 co. 3° c.p.c. non è infatti sanzionata da nullità e per altro non risulta e invero non è stato nemmeno dedotto che ciò abbia impedito alle parti, o abbia reso alle stesse difficoltoso, di precisare e formulare i propri mezzi di prova. I.c. Sostiene inoltre, ma anche tale rilievo è pri- vo di fondamento, che il Giudice di Pace sarebbe incor- SO in una violazione dell'art. 253 c.p.c. avendo chia- mato i testi escussi ad esprimere i giudizi. Il TA si limita infatti ad estrapolare singole frasi tratte dalle deposizioni dei testi che non con- sentono di cogliere se si tratti di marginali osserva- 6 come si as- zioni fatte nel contesto di un discorso o, di giudizi espressi su sollecitazione dello in- sume, terrogante. I.d. Lamenta infine "violazione dell'art. 321 c.p.c." per avere il Giudice di Pace consentito all'attore di depositare delle note difensive oltre il termine concesso e di avere depositato la sentenza ben oltre il prescritto termine di 15 giorni. Ma nessuna delle indicate violazioni è sanzionata da nullità: non la prima, per altro indimostrata giac- chè il termine andava rapportato alla data dell'udienza (tenendo conto anche degli eventuali differimenti della stessa); non la seconda trattandosi di termine meramen- te ordinatorio.
2. Con il secondo mezzo, deducendo "violazione e falsa applicazione di norme in iudicando" violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c." il TA si duole del mancato rispetto dei parametri assicurati dalla giurisprudenza e della esorbitante condanna alle spese. Trattasi di censure che non attengono alla viola- zione di norme processuali ma sostanziali e che, quin- di, al lume degli esposti principi giurisprudenziali, sono inammissibili. E tanto a parte ogni considerazione sulla estrema genericità che le caratterizza e che le rende, anche 7 per altra via, inammissibili.
3. A identica conclusione deve pervenirsi riguardo al terzo motivo con il quale si denuncia omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione". Nel richiamare infatti i principi sul punto affer- mati dalla giurisprudenza di questa Corte ritiene il Collegio che la sentenza risulta assistita da adeguata e completa motivazione e che, dovendosi comunque esclu- dere che nella specie si versi in ipotesi di mera appa- renza o di assoluta mancanza di motivazione, l'esposta censura è inammissibile. Il ricorso va perciò rigettato ma sussistono giusti motivi, a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c., per compen- sare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 5.12.2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE ив lime CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì 26 APR. 2001 A 0 IL CANCELLIERĖ M E R Giovann Giambattist P U S