Sentenza 28 dicembre 2016
Massime • 1
I reati di millantato credito e di truffa possono concorrere - stante la diversità dell'oggetto della tutela penale, consistente, per il primo delitto, nel prestigio della P.A. e, per il secondo, nel patrimonio - qualora allo specifico raggiro considerato nella fattispecie di millantato credito, costituito dal ricorso a vanterie di ingerenze o pressioni presso pubblici ufficiali, si accompagni un'ulteriore attività diretta all'induzione in errore del soggetto passivo, al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno. (Fattispecie nella quale l'imputato, per avvalorare i propri interventi corruttivi presso esponenti di pubbliche istituzioni volti ad ottenere l'assunzione delle vittime, aveva formato ed esibito alle stesse falsi documenti, inducendole, altresì, al compimento delle prestazioni sanitarie necessarie per certificare i presupposti del rapporto di pubblico impiego).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/12/2016, n. 9960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9960 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2016 |
Testo completo
099 60-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 2124 Giovanni Conti -Presidente - 28/12/2016 Anna Criscuolo - Orlando Villoni R.G.N. 44000/2016 Ersilia Calvanese Fabrizio D'Arcangelo -- Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GR IE ES, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/04/2016 della Corte di Appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile comune di Reggio di Calabria, avv. Fedora Schillaci, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso, la conferma della sentenza di secondo grado e la liquidazione delle spese del grado;
udito il difensore, avv. Carmela Pirrottina, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, ha да condannato IE ES GR alla pena di sei anni e venti giorni di reclusione ed euro 2.083,33 di multa per la commissione di plurimi episodi di truffa aggravata e di millantato credito.
2. Il difensore del ricorrente IE ES GR impugna tale sentenza, articolando tre motivi, e ne chiede l'annullamento; deduce, in via preliminare, la intervenuta prescrizione dei delitti di truffa e millantato credito di cui al capo I), in quanto i medesimi sono contestati come commessi "tra gli anni 2008 e 2009". La genericità di tale indicazione, secondo il difensore, comporta che il dies a quo debba essere identificato nel 1/01/2009 e, pertanto, che la causa estintiva si sia perfezionata per tali delitti in data 30/09/2016. Con il primo motivo il difensore censura la asserita indebita sovrapposizione tra truffa e millantato credito nella motivazione della sentenza impugnata. La Corte di Appello, con inammissibile automatismo, aveva, infatti, ritenuto ogni condotta successiva al millantato credito di per sé sufficiente ad integrare le truffe contestate. Il GR, tuttavia, aveva esibito e consegnato alla parti civili documenti falsi esclusivamente per conservare le somme già acquisite mediante le condotte di millantato credito o per preservare la propria persona dalle possibili rimostranze dei destinatari delle sue promesse e non già per lucrare un ingiusto profitto. Il secondo motivo di ricorso trae fondamento dalla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. Le somme versate dalle vittime, secondo il ricorrente, erano, infatti, di importo non elevato e la sentenza impugnata aveva integralmente obliterato le restituzioni poste in essere dall'imputato. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente si duole, altresì, del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, stigmatizzando la omessa considerazione da parte della Corte di Appello della incensuratezza dell'imputato, delle parziali restituzioni poste in essere post delictum e dell'atteggiamento processuale, di silente ammissione dei fatti, mantenuto dal GR. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorrente IE ES GR deduce, in via preliminare, la intervenuta prescrizione in relazione ai delitti di truffa e di millantato credito contestati al capo I), in quanto commessi "tra gli anni 2008 e 2009". Tale indicazione, secondo il difensore, comporta che il dies a quo della prescrizione debba essere identificato nel 1.1.2009 e, pertanto, che la causa estintiva si sia già perfezionata. 2 E La difesa, tuttavia, oblitera la sospensione del termine di custodia cautelare per novanta giorni disposta con ordinanza del 14.12.2015, per la redazione della sentenza di primo grado, e la analoga sospensione disposta per la redazione della sentenza di secondo grado, che consentono, per effetto della sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159, comma 1, cod. pen. di determinare il termine di prescrizione nel 1.1.2017. Parimenti infondata si rivela la eccezione di prescrizione formulata dalla difesa del ricorrente alla udienza del 28.12.2016 relativamente ai delitti di millantato credito e di truffa aggravata contestati al capo L). Se, infatti, tale capo di imputazione reca nella imputazione quale tempus commissi delicti la indicazione "a decorrere dall'anno 2006 e successivamente", nella sentenza impugnata si evidenzia, senza che sia intervenuta alcuna spefica censura del ricorrente sul punto, che tali condotte delittuose si sono consumate "in un periodo compreso tra il 2008 ed il 2009" (come si precisa a pag. 51 della sentenza impugnata). Tutti gli ulteriori delitti per i quali si procede, da ultimo, evidenziano un tempus commissi delicti successivo a quelli contestati al capo I) e, pertanto, non sono prescritti.
3. Con il primo motivo di ricorso il difensore censura la asserita indebita sovrapposizione tra condotte di truffa e di millantato credito nella motivazione della sentenza impugnata. Secondo la giurisprudenza di legittimità, tuttavia, i reati stante la diversitàconcorreredi millantato credito e di truffa possono dell'oggetto della tutela penale, consistente, per il primo delitto, nel prestigio della P.A. e, per il secondo, nel patrimonio qualora allo specifico raggiro considerato nella fattispecie di millantato credito, costituito dal ricorso a vanterie di ingerenze o pressioni presso pubblici ufficiali, si accompagni una ulteriore attività diretta alla induzione in errore del soggetto passivo, al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno (ex plurimis: Sez. 6, n. 8994 del 29/01/2015, Fischetti, Rv. 262627, in una fattispecie relativa all'offerta, formulata a contribuenti in difficoltà, di una intermediazione presso i funzionari della società esattrice delle imposte, al fine di estinguere le esposizioni debitorie previo pagamento di una percentuale dei debiti iscritti a ruolo, la cui persuasività era avvalorata dall'utilizzo di false ricevute ed attestazioni di pagamento, idonee a simulare l'avvenuta estinzione dei debiti tributari). In tale prospettiva interpretativa la sentenza impugnata evidenzia persuasivamente come l'imputato non si sia limitato alle millanterie, ma, al fine di coonestare propri interventi corruttivi presso influenti esponenti delle 3 sor istituzioni pubbliche o del mondo sindacale per aggirare complessi iter procedimentali ed il blocco delle assunzioni pubbliche, abbia formato e mostrato alle vittime falsi contratti, false graduatorie ed atti corredati da timbri falsi, certamente idonei ad integrare gli artifizi ed i raggiri necessari per integrare il delitto di truffa. L'imputato, inoltre, non solo ha confezionato documentazione falsa, spesso fatta sottoscrivere alle vittime al fine di irretirle o di continuare a convincerle della bontà del suo operato, ma ha anche indotto le stesse al compimento di prestazioni sanitarie necessarie per certificare i presupposti per l'assunzione.
4. Il secondo motivo di ricorso trae fondamento dalla omessa esclusione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. Anche tale censura, peraltro, sostanzialmente riproduttiva dei motivi di appello, senza apprezzabile specificità, deve essere disattesa. L'assunto difensivo è, infatti, stato confutato in modo argomentato dalla sentenza impugnata, sulla base della entità patrimoniale del danno cagionato alle vittime, delle loro precarie condizioni economiche, della necessità per le stesse, per far fronte alle esose richieste dell'imputato, di accendere finanziamenti o ricorrere a prestiti dai familiari. Nè diversamente opinando, possono rilevare la parziali restituzioni poste in essere dall'imputato successivamente alla consumazione del reato;
agli effetti della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7, cod. pen., l'entità del danno patrimoniale dev'essere, infatti, valutata con riferimento al momento in cui il reato è stato commesso, e, pertanto, la sua diminuzione conseguente a fatti successivi (nella specie, la restituzione, invero solo parziale, delle somme percepite truffaldinamente) risulta irrilevante, (Sez. 2, sentenza n. 3369 del 18/12/2012, Carfagna, Rv. 254780), in quanto integra un mero post fatto, ovvero un'attività idonea a ridurre il danno conseguente al reato, a norma dell'art. 185 c.p. (Sez. 2, Sentenza n. 35355 del 12/05/2011, Meraglia, Rv. 251178).
5. Manifestamente infondato si rivela anche il terzo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Per principio di diritto assolutamente consolidato di questa Corte ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 4 дя 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244). Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente assolto. Nella sentenza impugnata, infatti, la Corte di Appello ha legittimamente ritenuto di non concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche in ragione della subvalenza della incensuratezza dell'imputato, delle, solo parziali, restituzioni poste in essere post delictum dal GR rispetto all'elevato numero di delitti commessi, al carattere assolutamente spregiudicato della condotta che gli aveva consentito di lucrare la somma di 371.250,00 al netto delle restituzioni poste in essere e delle gravi violazioni al codice deontologico del pubblico ufficiale. Secondo la sentenza impugnata le restituzioni sono, peraltro, state poste in essere solo a fronte di minacce o del rischio imminente di denuncia da parte delle vittime. Inoltre, in talune occasioni, gli assegni consegnati alle parti lese in parziale restituzione di quanto illecitamente lucrato si sono rivelati insoluti per mancanza di provvista.
6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Il ricorrente deve, inoltre, essere condannato alla refusione in favore parte civile Comune di Reggio di Calabria delle spese sostenute nel presente giudizio, che si liquidano in euro 3.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore della cassa delle ammende nonché a rifondere alla parte civile Comune di Reggio di Calabria le spese sostenute nel presente giudizio che liquida in euro 3.500,00 oltre spese generali nella misura del 15% oltre accessori di legge. Così deciso il 28/12/2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Conti Fabrizio D'Arcangelo Depositato in Cancelleria oggi,28 FEB. 2017 E R P IL FUNZIONARIO GIUDIZIAR Piera ESPOSITO