Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2012, n. 3369
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Sentenza 18 dicembre 2012

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Agli effetti della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 7, cod. pen., l'entità del danno patrimoniale dev'essere valutata con riferimento al momento in cui il reato è stato commesso, e, pertanto, la sua diminuzione conseguente a fatti successivi (nella specie, la restituzione delle somme percepite truffaldinamente) risulta irrilevante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2012, n. 3369
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3369
    Data del deposito : 18 dicembre 2012

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