Sentenza 18 dicembre 2012
Massime • 1
Agli effetti della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 7, cod. pen., l'entità del danno patrimoniale dev'essere valutata con riferimento al momento in cui il reato è stato commesso, e, pertanto, la sua diminuzione conseguente a fatti successivi (nella specie, la restituzione delle somme percepite truffaldinamente) risulta irrilevante.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2012, n. 3369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3369 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 18/12/2012
Dott. CASUCCI IU - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 3212
Dott. IASILLO Adriano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere - N. 012287/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA IO (n. il 24/04/1956);
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, 2 sezione penale, in data 22/02/2011;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Adriano Iasillo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor STABILE Carmine, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori delle Parti Civili - Avvocati Filippo Falivene, anche in sostituzione dell'Avvocato Anna Rita Rufini, e Simon Pietro F. Ciotti, in sostituzione di Roberto Sutich - che hanno concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 28/04/2009, il Tribunale di Rieti dichiarò NA IO responsabile dei reati di circonvenzione di incapace, di undici reati di truffa, nove reati di falso in scrittura privata e tentata violenza privata e -riuniti tutti i reati ex art.81 c.p. - lo condannò alla pena di anni 4, mesi 8 e giorni 15 di reclusione ed Euro 3.200,00 di multa.
Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 22/02/2011, qualificato il fatto di cui al capo C sub b) (inizialmente circonvenzione di incapace) come truffa aggravata dall'art. 61 c.p., n. 7 rideterminò la pena in quella di anni 3 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa;
confermò nel resto la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione l'imputato deducendo che il fatto di cui sopra doveva essere qualificato come truffa tentata - avendo l'imputato restituito alla P.O. tutto il danaro indebitamente percepito - e doveva essere esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n.
7. Il ricorrente conclude, quindi, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. La Corte di appello ha, infatti, correttamente ritenuto consumato il reato di truffa, in quanto l'imputato per un certo periodo di tempo ha avuto la disponibilità dell'ingente somma di danaro sottratta al legittimo proprietario mediante artifizi e raggiri. In proposito si deve sottolineare che il reato di truffa si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica abbiano fatto seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo e la "locupletatio" dell'agente, sicché, qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da assegni, il momento della sua consumazione è quello dell'acquisizione da parte dell'autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, essendo irrilevante, ai fini del vantaggio patrimoniale dell'agente, il momento della consegna dei titoli da parte del "deceptus". (Sez. 2, Sentenza n. 5428 del 22/01/2010 Ud. - dep. 11/02/2010 - Rv. 246443). È evidente che l'eventuale restituzione delle somme, indebitamente percepite, si configura, poi, come un "post-factum", ovvero un'attività idonea a ridurre il danno conseguente al reato, a norma dell'art. 185 c.p. (Sez. 2, Sentenza n. 35355 del 12/05/2011 Cc. - dep. 29/09/2011 -Rv. 251178). Per quanto sopra è altresì evidente che agli effetti dell'art. 61 c.p., n. 7 l'entità del danno patrimoniale deve essere valutata con riferimento al momento in cui il reato e stato commesso;
la diminuzione del danno conseguente a fatti successivi (quale la restituzione delle somme indebitamente percepite) deve, pertanto, ritenersi irrilevante (Sez. 2, Sentenza n. 1881 del 21/12/1965 Ud. - dep. 08/03/1966 - Rv. 100801). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione di quelle sostenute in questo grado dalle P.C. TE IO, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, NI IA, NI CE, LO IU, PP RL e EM s.p.a. (Credito Emiliano s.p.a.) che liquida - in modo differente, in relazione alle parti rappresentate e alla partecipazione all'odierna udienza - per il difensore Avvocato Fillippo Falivene in Euro 2.700,00 oltre accessori di legge;
per l'Avvocato Anna Rita Rufini in Euro 1.800,00 oltre accessori di legge;
per l'Avvocato Roberto Sutich in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione di quelle sostenute in questo grado dalle P.C. TE IO, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, NI IA, NI CE, LO IU e EM s.p.a. (Credito Emiliano s.p.a.) che liquida per il difensore Avvocato Fillippo Falivene in Euro 2.700,00 oltre accessori di legge;
per l'Avvocato Anna Rita Rufini in Euro 1.800,00 oltre accessori di legge;
per l'Avvocato Roberto Sutich in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2012. Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2013