Sentenza 21 settembre 2007
Massime • 1
Quando sia stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello tardivo, non sono proponibili, come motivi di ricorso per cassazione, questioni processuali diverse da quelle dirette a contestare, specificamente, la preliminare e pregiudiziale declaratoria, che ha valore meramente dichiarativo e produce effetti "ex tunc".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/09/2007, n. 38860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38860 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 21/09/2007
Dott. MORGINI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 874
Dott. FIANDANESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 35614/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE MI, n. Roma 25/04/72;
RG EL, n. Roma 06/08/65;
avverso la sentenza 26/03/2004 della Corte d'Appello di Bologna;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Antonio Morgigni;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Oscar Cedrangolo, che ha chiesto dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza resa in data 11 luglio 2002 il G.U.P. del Tribunale di Roma ha condannato NI UT e RO CI alla rispettiva pena di tre anni e dieci giorni di reclusione ed Euro 1.20,00 il primo e quattro anni e dieci giorni di reclusione ed Euro 1.220,00 il secondo, avendoli ritenuti colpevoli di rapina aggravata e porto d'oggetto atto ad offendere (Granarolo Faentino il 23 novembre 1999). La Corte d'Appello di Bologna il 26 marzo 2003 ha dichiarato inammissibile, perché tardivo l'impugnazione di CI e, ritenuta per VI la continuazione con i fatti giudicati con sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 17 luglio 2003, ha applicato l'aumento di un anno di reclusione ed Euro 200,00 di multa alla pena inflitta da quel giudice.
Ricorrono gli imputati.
Il difensore di PE deduce di avere segnalato tramite fax alla Corte d'Appello di Bologna che l'imputato non poteva partecipare al giudizio, pur avendo in precedenza manifestato per iscritto l'intenzione di farlo, in quanto impossibilitato a comparire perché detenuto preso la casa circondariale di Velletri in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P., di Avezzano il 13 gennaio 2004.
Il 10 febbraio 2004 la corte bolognese rinviava il processo al 26 marzo 2004 disponendo la notifica dei relativi avvisi. La notifica per PE avveniva ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., mediante consegna dell'atto al difensore ricorrente LU
nonché ai due precedenti legali SO e De LU, revocati da tempo. La notifica de qua sarebbe nulla, perché basata sul presupposto dell'impossibilità di effettuare la notifica all'interessato presso il suo domicilio. In contrario rileva che essendo PE detenuto la notifica doveva avvenire presso la casa circondariale. Aggiunge che, avendo l'imputato manifestato la volontà di essere presente in udienza, doveva essere disposta la sua traduzione.
RG ricorre lamentando contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione dell'aumento per la continuazione, non commisurato con quello fissato dalla Corte d'appello di Ancona con la citata sentenza in relazione ad altri analoghi episodi. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono inammissibili.
CI lamenta una nullità relativa alla citazione per il giudizio di secondo grado, derivante dall'avere dato notizia alla Corte d'Appello di Bologna del suo stato di detenzione in relazione all'udienza del 10 febbraio 2004. In tale udienza il processo è stato rinviato al 26 marzo 2004 per una ragione attinente al coimputato UT-PE non ha, però, rinnovato tale comunicazione con riferimento all'udienza successiva del 26 marzo 2004.
Nulla è stato fatto rilevare dal difensore presente in udienza. Il motivo non è consentito.
Quando sia stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello per tardività del medesimo, non sono proponibili, come motivi di ricorso per cassazione, questioni processuali diverse da quelle dirette a contestare, specificamente, la preliminare e pregiudiziale declaratoria che ha valore meramente dichiarativo e produce effetti ex tunc. La causa originaria d'inammissibilità, ove correttamente pronunciata, preclude anche l'esame anche delle nullità che, pur se assolute e rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sono prive di rilevanza processuale, essendo carente nel soggetto che le prospetta l'interesse a proporle, atteso che giammai l'annullamento potrebbe fare rivivere un rapporto processuale inesistente (in tal senso Cass. sent. n. 7557 ud. 23/03/1999 rv. 213782).
Il ricorso di UT è del pari inammissibile.
Non è esistente la pretesa contraddittorietà della motivazione, per avere la corte territoriale applicato un aumento di pena per la continuazione ritenuta eccessivo rispetto agli aumenti applicati in relazione ai fatti di cui alla sentenza pregressa. L'impugnazione è manifestamente infondata, perché gli aumenti di pena per la continuazione non vanno computati in modo puramente formale in virtù di un calcolo matematico ma con specifico apprezzamento delle singole vicende.
Consegue la condanna al pagamento in solido delle spese processuali e di ciascuno al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende non dovendo essere esclusi profili di colpa processuale.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2007