Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2002, n. 5301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5301 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 455 REPUBBLICA ITALIANA 2 APR 2002 CELLIERE0 5 30 1 1 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUP tto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo MILEO - R.G.N. 15172/99 Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Cron. .16131. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. - Dott. Grazia CATALDI Rel. Consigliere Ud.15/01/02 - Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente CANCELLER A SENTENZA sul ricorso proposto da: ER EF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 0. LAZZARINI 19, presso lo studio dell'avvocato GIULIO PIZZUTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITO DE PALMA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in - persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2002 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 133 rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO -1- PONTURO, FABRIZIO CORRERA, ANTONINO SGROI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 8781/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 25/07/98 - R.G.N. 849/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato PIZZUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il PR di Milano, con sentenza del 30 aprile 1996, accoglieva l'opposizione proposta dal sig. AN AI avverso il decreto con il quale lo stesso PR gli aveva ingiunto di pagare all'INPS la somma di £.193.861.985 a titolo di contributi omessi e somme aggiuntive relative alla posizione contributiva della sig. TE DO, ritenuta dall'INPS dipendente dell'opponente. Avverso la decisione di primo grado l'INPS proponeva appello al Tribunale di Milano che, con sentenza depositata il 25 luglio 1998, lo accoglieva e, rilevando che il PR aveva ritenuto sfornita di prova la domanda dell'INPS non avendo ammesso a testimoniare la DO, osservava che la causa aveva per oggetto il pagamento di contributi omessi e somme aggiuntive, in relazione al quale era strumentale l'accertamento della natura subordinata del TA rapporto ai fini del fondamento della pretesa;
riteneva che l'interesse rispetto a tale accertamento strumentale, non avrebbe legittimato la DO alla partecipazione al giudizio in ordine alla pretesa contributiva che è propria dell'INPS e che in ogni caso, anche a voler considerare l'interesse della DO all'accertamento della natura subordinata del rapporto come comportante incapacità a testimoniare ai sensi dell'art.246 c.p.c., rimaneva comunque il potere istruttorio del giudice ai sensi dell'ultimo comma dell'art.421 c.p.c. in ordine all'interrogatorio sui fatti di causa e ad una prudente valutazione degli elementi acquisiti. Sentita, quindi, la DO e ritenuta acquisita la prova del rapporto di lavoro subordinato, il Tribunale confermava il decreto impugnato. Per la cassazione della sentenza del Tribunale il AI propone ricorso fondandolo su due motivi. L'INPS resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art.360. 1° comma n.3 c.p.c., dell'art.246 c.p.c. in relazione all'ammissione di prova testimoniale di soggetto incapace, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto capace a testimoniare la DO sebbene la sua posizione di diritto soggettivo avrebbe consentito la sua partecipazione al giudizio con conseguente incapacità a testimoniare. In effetti i rilievi del ricorrente trovano riscontro nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass.4 agosto 1998 n.7661; 23 novembre 1988 n.6299). Tuttavia, nel caso in esame, la nullità della testimonianza della teste incapace deve ritenersi sanata, come dedotto dall'INPS nel controricorso, in quanto essa non è stata eccepita, ai sensi dell'art.157 comma secondo c.p.c., subito dopo TA l'espletamento della prova alla cui assunzione ha assistito il procuratore del ricorrente, come risulta dagli atti. E', infatti, giurisprudenza costante di questa Corte che la preventiva eccezione d'incapacità di testimoniare a norma dell'art.246 c.p.c. non può ritenersi comprensiva dell'eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa ed assunta nonostante quella previa opposizione (Cass. 21 aprile 1999 n.3962; 20 giugno 1997 n.5534; 16 gennaio 1996 n.303; 4 agosto 1990 n.7869; 14 gennaio 1977 n.189) Il motivo non può, quindi, trovare accoglimento. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia omessa e/o insufficiente - - motivazione, ai sensi dell'art.360, 1° comma, n.5 c.p.c., circa un punto decisivo della controversia in ordine all'assoluto silenzio della decisione impugnata quanto a tutte le contrarie risultanze probatorie relative all'inesistenza di un qualsivoglia rapporto di lavoro, tanto meno di lavoro subordinato, con particolare riguardo alle dichiarazioni rilasciate al PR dalla teste in altro giudizio, al ricorso introdotto dalla sig.DO contro la sig. GI SS (madre dell'attuale ricorrente) ed alla sentenza del PR di Milano nella causa intentata dall'INAIL; rileva infine che il Tribunale, dopo aver accertato che il AI era stato imprenditore in forma associata dall'anno 1984 al 1988, aveva immotivatamente ritenuto che il medesimo aveva comunque "costituito", per questo sol fatto, "il diretto e principale interlocutore di un'attività lavorativa svolta con inequivoci caratteri 7 di subordinazione". Il motivo è fondato. Il Tribunale dopo aver affermato che la portata e la consistenza delle dichiarazioni fatte dalla DO andavano comunque prudentemente valutate alla luce delle rispettive controdeduzioni delle parti, ha fondato la sua Catalo decisione esclusivamente sulle dichiarazioni della DO rilevando che il AI aveva costituito per quest'ultima il diretto e principale interlocutore, senza dare alcuna valutazione sugli elementi di prova offerti dal AI che pure aveva, tra l'altro, prodotto copia di un ricorso in cui la DO conveniva in giudizio la madre del AI sostenendo di aver lavorato alle dipendenze di quest'ultima nello stesso periodo, negli stessi locali, con le stesse mansioni. Nella sentenza impugnata non vi è alcun cenno alla valutazione di questo documento di cui andava esaminata la rilevanza sotto il profilo della affidabilità delle dichiarazioni dell'unica teste, sulla cui deposizione è fondata la decisione: la mancata valutazione di tale (o altro) documento prodotto dal AI rendono evidenti le contraddizioni e le lacune della motivazione della sentenza impugnata che, da un lato, afferma la necessità di valutare prudentemente "la portata e la consistenza delle dichiarazioni fatte dalla DO alla luce delle rispettive controdeduzioni” e, dall'altro, trascura completamente tali valutazioni. Va infine rilevato che il riferimento appena accennato alla società SEA di AN AI s.c., contenuto nella sentenza impugnata, non consente di cogliere chiaramente il collegamento operato dal Tribunale tra la partecipazione del ricorrente a questa società e il ritenuto rapporto di lavoro tra il AI e la DO. Mentre il primo motivo di ricorso viene quindi rigettato, trova accoglimento il secondo motivo, con conseguente cassazione della sentenza in relazione al motivo accolto e rinvio della causa, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Brescia.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Brescia. Così deciso il 15 gennaio 2002 grazia TAi IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE V.incenzo MillMeileo I D A 0 , S 2 1 S Ó 3 shill . A L 5 T L T , O R . A S 'A N S I L E IL CANCELLIERE D L P 3 E S Depositato in Cancelleria 7 A I - D T N 8 I S I - S oggi,12 APR. 2002 O 1 K N O P 1 E M A S I E D I G A IL CANCELLERE眼 I A , D G O O E E R T L T T T I N N R A E I I G L S E D E L R E O B