Sentenza 4 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/02/2003, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C. 67718 R.G. 1586/2000 Udienza del 12.6.2002 Oggetto: I.R.P.E.G.-I.LO.R. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA 3 Dott. Bruno Sac01 6 3 1 /03 composta dai sig Magistrati Presiden Dott. Enrico Papa Consiglic Consigliere rel." Dott. Eugenio Amari 4 3728 Dott. Aldo Ceccherini Consigliere Consigliere Dott. Antonino Di Blasi ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto dalla N. 67718 Immobiliare Gennari s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, L rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dal prof. avv. Francesco D'Ayala Valva e dall'avv. Pier Cesare Tacchi Venturi del foro di Verona, anche disgiuntamente, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via -ricorrente- 012.34 Boccioni 4;
contro
Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli- Venezia Giulia, sezione 34, n. 204/34/1998, del 19.11/4.12.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.6.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
2542 Udito per il contribuente l'avv. D'Ayala Valva;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo A seguito di verifica della Guardia di Finanza di Legnago e sulla base del relativo processo verbale di constatazione del 13/09/1985, l'ufficio II.DD. di Verona notificava alla società Immobiliare Gennari a r.l. quattro distinti avvisi di accertamento in tema di IRPEG e ILOR, rispettivamente, per gli anni 1980-81-82-83, con nn. 52185, 53185, 54185 e 55185, contenenti rettifica delle dichiarazioni relative a ciascun periodo d'imposta ed accertamento di un maggior reddito d'impresa, recuperando a tassazione componenti positivi e negativi di reddito. La società, con separati atti del 7 gennaio 1986, proponeva ricorso avverso ciascuno dei predetti avvisi di accertamento in rettifica, chiedendo di dichiararne la nullità per difetto di motivazione e l'infondatezza per non avere i verbalizzanti fornito alcuna prova certa dell'evasione d'imposta; in subordine, chiedeva di ridurre il reddito accertato dall'Ufficio e dichiarare non applicabili le sanzioni di cui all'art. 51 del d.p.r. 600/1973 e dichiarare l'applicabilità dell'art. 8 della legge 4/1929. Resisteva l'Ufficio. La Commissione tributaria di 1° grado di Verona, con decisione n. 337/01/1989, rigettava i ricorsi previa loro riunione. Con appello del 14/11/1989, la Immobiliare Gennari s.r.l. impugnava la predetta decisione, chiedendo che, in riforma della stessa, fosse dichiarata la nullità e l'illegittimità degli avvisi di accertamento, reiterando in subordine le ulteriori domande formulate nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio. L'Ufficio non si costituiva nel giudizio di appello. ह Con sentenza depositata il 04/12/1998, n° 204/34/98, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto rigettava l'appello della contribuente. Il giudice di seconda istanza deduceva che gli avvisi di accertamento risultavano validamente motivati in quanto richiamavano il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, il quale conteneva ampie e circostanziate motivazioni per ciascuno dei rilievi formulati;
la motivazione per relationem, per giurisprudenza consolidata, doveva poi ritenersi valida;
i fatti enunciati nel processo verbale di constatazione risultavano motivati e circostanziati mentre il contribuente, oltre ad affermare che gli stessi non erano idonei a dimostrare l'esistenza di maggiori ricavi o costi indetraibili, non aveva fornito alcun elemento a comprova di quanto affermato;
le irregolarità riscontrate nella tenuta delle scritture contabili risultavano anch'esse dettagliatamente descritte nel processo verbale di constatazione, come si evinceva dall'allegato 2 allo stesso;
la doglianza dell'elevato importo del reddito accertato rispetto alla potenzialità economica dell'azienda era priva di alcun supporto probatorio. Con atto notificato il 18/01/2000, la società propone ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente provvedimento. Resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria. La contribuente ha presentato memoria. Motivi della decisione 1. Con il 1° motivo l'Amministrazione ricorrente denuncia la violazione degli artt. 42 del d.p.r. 600/1973, 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c.. Deduce al riguardo che l'Ufficio delle imposte si era limitato con gli avvisi di accertamento a fare rinvio al processo verbale di constatazione senza sottoporre il materiale probatorio raccolto dalla Guardia di finanza e le argomentazioni anche presuntive da essa svolte ad un'accurata indagine critica;
dal canto suo, il giudice di appello dimostrava di avere preso in considerazione separatamente il contenuto degli avvisi di accertamento e del processo verbale di constatazione della Guardia di finanza senza esaminare come l'Ufficio avesse valorizzato tali risultanze.
1.2. Si tratta di affermazioni del tutto generiche non indicando la contribuente quale sia i materiale probatorio e le argomentazioni della Guardia di finanza 3 acquisita agli atti ma non vagliato criticamente né dall'Ufficio né dalle commissioni di merito. In sostanza la contribuente non sembra contestare né la validità della motivazione per relationem né che le risultanze delle indagini della Guardia di finanza si fondavano sui documenti da essa rinvenuti in sede di verifica fiscale;
la contribuente si duole piuttosto del fatto che detto materiale non sia stato riesaminato in modo critico prima dall'Ufficio e poi dalle Commissioni di merito, senza però specificare a quale materiale e a quali argomentazioni intenda riferirsi;
di guisa che il motivo appare del tutto generico e quindi inammissibile.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 53 e 74 del d.p.r. 597/1973, 39 d.p.r. 600/1973, 2697 e 2729 c.c., 330 primo comma nn. 3 e 5 .c.p.c.. Con tale motivo la contribuente assume che nel processo verbale di constatazione vengono esposti dati di fatto che da soli non sono idonei a giustificare "i recuperi operati"; e che l'Ufficio finanziario aveva recepito acriticamente il contenuto del processo verbale di constatazione anche laddove i militari operanti avevano prospettato una interpretazione soggettiva dei fatti economici descritti nei documenti! 2.2. Anche con tale motivo la ricorrente dà atto che il processo verbale di constatazione si basa su dati di fatto e su documenti acquisiti concernenti operazioni economiche poste in essere dalla società; ma lamenta che tali elementi posti a carico della contribuente non siano stati criticamente valutati prima dall'Ufficio e poi di riflesso dalla Commissione tributarie. кри 2. Senonché, non dissimilmente da quanto si é detto in ordine il primo motivo, le doglianze della società appaiono del tutto vaghe, senza alcun concreto riferimento agli elementi fatto cui essa intende riferirsi e alle interpretazioni soggettive che di essi avrebbe dato la Guardia di finanza. L'unico profilo non generico é quello in cui si censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto onere probatorio del contribuente e non 4 dell'Amministrazione finanziaria la dimostrazione della fondatezza della pretesa tributaria. Tuttavia, l'affermazione della sentenza impugnata cui fa riferimento la ricorrente (pg. 2 in fondo), se rettamente intesa, é volta non a porre a carico della contribuente detto onere probatorio ma a mettere in rilievo che le risultanze acquisite in sede di verifica fiscale comprovanti la fondatezza della pretesa tributaria non avevano trovato alcuna smentita nelle deduzioni difensive della ricorrente. E' appena poi il caso di rilevare che l'onere per il ricorrente di enunciare, a norma dell'art. 366 primo comma n. 4 c.p.c., motivi specifici del ricorso, deve essere assolto con il ricorso medesimo e non con la memoria presentata dall'art. 378 c.p.c., la quale ha l'esclusiva funzione di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati e non può quindi valere a supplire alle insufficienze dell'atto di impugnazione. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Consegue, in base al criterio della soccombenza processuale, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali, che liquida in Euro 2.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre le spese prenotate a debito. Roma, 12.6.2002 Il Consigliere est. Il Presidente чимо Гасчис مسر IL CANCELLIERE CT Amable "Cause AN Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA -4 FFB. 2003 Oggi IL CANCELLIERE 61 NA Casano uble ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA 5