Sentenza 6 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2003, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA POP LOITALIA0 1 7 82 /03 ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I. Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Luciano VIGOLO Presidente R.G. N. 25423/0 Dott. NN MAZZARELLA Consigliere Cron. 4076 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Dd.26/11/02 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato Uffcokgule Poste ¡ in ROMA VIALE EUROPA 190 presso lo studio dell'avvocato CONCETTA MARRARI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti ricorrente -
contro
OL NN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell'avvocato FABIO FABBRINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega 2002 in atti;
4819 - controricorrente 1 -1- avverso la sentenza n. 32600/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 20/10/00 R.G.N. 26752/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato MARRARI;
udito l'Avvocato FABBRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Gencrale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione, : -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 2 marzo /20 ottobre 2000, il Tribunale di Roma, accoglieva (per quanto ora interessa) l'appello principale proposto dal sig. NN GN nei confronti della ex datrice di lavoro Poste Italiane s.p.a. (già Ente Poste Italiane) avverso la sentenza del Pretore che aveva rigettato la domanda del lavoratore volta a sentir dichiarare che il collocamento a riposo disposto per effetto della clausola del contratto integrativo del c.c.n.l. in data 26 novembre 1994 equivaleva a licenziamento illegittimo perché privo di causa o giustificato motivo, con le pronunce consequenziali di carattere reintegratorio e risarcitorie o. in subordine, con condanna di controparte a pagargli l'indennità di preavviso. Pertanto, il Tribunale dichiarava la nullità della clausola di risoluzione automatica e del collocamento a riposo del GN e condannava la società a corrispondere a quest'ultimo le retribuzioni dal febbraio 1995 all'ottobre 1999 Ha ritenuto il giudice di appello che la clausola di risoluzione automatica era nulla per contrasto con norme imperative, non potendo l'autonomia privata individuare cause estintive del rapporto di lavoro a tempo indeterminato quando l'ordinamento, favorevole alla protrazione del rapporto lavorativo, ha tassativamente previsto le ipotesi in cui il rapporto di lavoro di natura privatistica viene a cessare. Poiché l'intimazione dell'Ente Poste non era da qualificarsi come licenziamento, ma come mera persa d'atto del verificarsi di un evento, asseritamente, risolutivo costituito dal raggiungimento della massima età ہ و ت ا 754701 dor 7 contributiva, il rapporto doveva considerarsi proseguito 'de iure' con obbligo datoriale di dare ad esso seguito e di corrispondere le retribuzioni per le prestazioni non rese per fatto non imputabile al dipendente ma per "mora accipiendi" datoriale. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono le Poste Italiane s.p.a. con cinque motivi. Resiste il GN con contro ricorso ed eccepisce, essenzialmente sotto il profilo del difetto di interesse ad impugnare, l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. Con il primo motivo di ricorso, le Poste Italiane deducono violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art.360, n.3 c.p.c.) in ordine agli artt. 12 e 15 delle Disposizioni Preliminari al codice civile in rapporto agli artt. 6, 7 e 8 della L.71/94". Sostengono che la clausola di risoluzione automatica doveva essere inquadrata nel processo di risanamento aziendale, riassetto ed eventuale riconversione del personale, contenimento dei costi di gestione, previsto dall'art.8, comma primo, della legge n.71/94 e della privatizzazione del rapporto di lavoro, disposta dall'art.6, comma settimo, della stessa legge, a partire dalla data di stipulazione del primo contratto collettivo. In tale ottica, la clausola di risoluzione automatica al raggiungimento della massima età contributiva avrebbe dovuto essere considerata legittima, secondo i principi di cui agli artt. 12 e 15 Dispos. sulla legge in generale. Col secondo motivo, le Poste deducono "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art.360 n.3 c.p.c.) in ordine agli artt.6 e 8 2542301.doc 4 della L.71/94 in relazione agli artt.2068, 2069, 2070, 2071, 1418, 1° comma c.c. in relazione all'art.86 del c.c.n.l. e del relativo accordo integrativo" e rimproverano al Tribunale di non avere considerato che la legittimazione della contrattazione collettiva a disciplinare il rapporto di lavoro derivava dalla stessa legge n.71/1994 (art.6, comma sesto). Si trattava di disciplina collettiva efficace "erga omnes", indipendentemente dall'iscrizione al sindacato, e costituente fonte di diritto obiettivo per effetto della delega legislativa. Sottolineano le Poste come lo stesso lavoratore aveva accettato la regolamentazione collettiva relativamente ad altri istituti, così dovendosi ritenere vincolato all'intera contrattazione collettiva, ed aveva perfino accettato il trattamento pensionistico. Col terzo motivo, la società ricorrente deduce "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art.360 n.3 c.p.c.) in ordine all'art. 1362 ss. c.c. con riferimento all'art.86 c.c.n.l. delle Pi ed all'accordo integrativo nonché all'art. 13 della L. 23 dicembre 1994, n.724" sostenendo che non esiste alcuna norma imperativa di legge contrastante con la previsione della fattispecie risolutiva per massima anzianità contributiva;
sotto altro profilo, occorreva anzi considerare che la durata del rapporto era stata prorogata sino al 65° anno di età, quando la normativa individuava, in genere, un limite inferiore e comunque non era previsto dall'ordinamento un diritto assoluto e incondizionato alla prosecuzione del rapporto sino compimento del 65° anno di età e varie norme di legge avevano escluso i dipendenti dell'Ente Poste Italiane dall'applicazione del norme di legge, regolamento o accordi collettivi che prevedessero trattamenti pensionistici anticipati rispetto al pensionamento di vecchiaia. 2542301.doc 5 Col quarto motivo di ricorso, le Poste lamentano la "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art.360 n.3 cpc) in ordine agli artt.2118 e 1353 cc e agli artt.
1.3 della L. 604/66 ed all'art.18 della L.300/70" e sostengono che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto "sicuramente sotto il profilo degli effetti, l'allontanamento dell'attuale resistente alla stregua di un licenziamento illegittimo" peraltro, lo stesso Tribunale aveva riconosciuto che nella fattispecie non era ravvisabile un licenziamento, ma la risoluzione automatica per effetto della clausola di risoluzione automatica. Dalla ritenuta nullità del licenziamento, || Tribunale aveva fatto contraddittoriamente discendere gli effetti della illegittimità e se è vero che comunque ne sarebbe derivata la conseguenza che il risarcimento avrebbe dovuto commisurarsi alle retribuzioni non percepite, dal relativo importo avrebbe dovuto però detrarsi l' 'aliunde perceptum', in particolare il trattamento pensionistico erogato ed accettato dal lavoratore. Con tale comportamento, anzi, il lavoratore aveva accettato anche l'interruzione del rapporto lavorativo e rinunciato alla pretesa di risarcimento del danno. Con un quinto motivo di ricorso, infine, è dedotta "omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" senza ulteriore sviluppo argomentativo. I motivi, che per la stretta connessione delle censure meritano trattazione congiunta, sono infondati. Il quinto motivo presenta anche un profilo di inammissibilità in quanto privo di sviluppi argomentativi e qualora lo si ritenga sintesi, sotto l'ulteriore profilo del vizio di motivazione, delle 2542301.doc censure svolte con gli altri motivi 'sub specie' di violazione di norme di diritto, deve comunque essere disatteso. Rileva la Corte come già con la propria sentenza del 2 marzo 1999, n.1758, ebbe a rilevare, che "nella nuova regolamentazione legislativa (d.l. n.487 del 1993, convertita in legge n.71 del 1994) del rapporto di lavoro di diritto privato dei dipendenti dell'ente Poste Italiane, il contratto collettivo per tale categoria di personale che non è autorizzato a derogare alla legge non essendo identificabile alcuna cosiddetta delegificazione della materia, ma solo privatizzazione del rapporto non può innovare o derogare rispetto alle norme di legge imperative e quindi è nulla (ex art.1418 c.civ.) la previsione contrattuale, secondo cui (a partire dal 31 gennaio 1995) il rapporto di lavoro si risolve automaticamente (senza obbligo di preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva) al raggiungimento della massima anzianità contributiva, con effetto dal giorno successivo al compimento di quaranta anni utili ai fini pensionistici, perché in violazione del principio di natura inderogabile) secondo cui il rapporto di lavoro si può risolvere solo per licenziamento, per dimissioni, per mutuo consenso o per lo spirare dei termini per la ripresa del servizio previsti dall'art. 18, comma quinto, legge 20 maggio 1970, n.300". Tale indirizzo è stato mantenuto costante dalla Corte (cfr., 'ex multis', Cass. 4 giugno 1999, n.5501; 17 giugno 1999, n.6051; 29 dicembre 1999, n.14697; 30 dicembre 1999, n.14763; 12 agosto 2000, n.10782) e non inducono a mutare tale indirizzo le critiche della società ricorrente (primo motivo del ricorso), già ampiamente considerate nella giurisprudenza sopra richiamata. In particolare, non appare assolutamente decisivo il 25420 dor 7 rilievo dell'intento di risanamento aziendale e di riconversione (eventuale) del personale che il legislatore si sarebbe proposto con gli artt. 8 e 6 della legge n.71 del 1994, in quanto tale intendimento non autorizzava certo la contrattazione collettiva a prevedere cause di cessazione automatica del rapporto di lavoro estranee e contrarie alla normativa legislativa. Il raggiungimento della massima anzianità contributiva, considerato nell'arco di svolgimento di un rapporto di lavoro dotato di stabilità e al di fuori di altre cause eventuali di cessazione (recesso di una delle parti, morte del lavoratore e simili) che certamente non rientravano nelle prospettazioni della volontà delle parti collettive in sede di pattuizione della clausola di risoluzione automatica, viene a configurarsl essenzialmente come un termine finale del rapporto, piuttosto che come condizione risolutiva del rapporto medesimo, e, in quanto tale, esula dagli schemi nei quali la legge 18 aprile 1962, n.230 consente l'apposizione del termine al rapporto di lavoro. In ogni caso, se anche si volesse porre l'accento sul fatto che il raggiungimento di qualsiasi età, in particolare di una determinata anzianità contributiva o anagrafica, è oggettivamente incertus an' - ove si ragioni, cioè, astraendo dal modo delle parti di prospettarsi gli eventi futuri al momento della stipulazione collettiva, la quale, peraltro, non avrebbe potuto che avere riguardo al fluire del tempo e al progredire delle anzianità per tutto il complesso dei lavoratori, per i quali le parti sociali intendevano regolare la cassazione automatica del rapporto astrattamente considerato, indipendentemente cioè dagli eventi accidentali che avrebbero potuto verificarsi per il singolo dipendente - si deve egualmente ritenere la nullità della clausola, secondo la normativa propria del contratto 4 dow * i' a termine, che comunque vieta, se non in ipotesi specificamente determinate, di pattuire la cessazione del rapporto di lavoro ad un giorno 'certus quando' (infalli, gli eventi sopra considerati in via esemplificativa che, sul piano obiettivo, rendono incerto l' 'an', sono comuni anche a qualsiasi altra previsione di termine del rapporto di lavoro come di ogni altro rapporto di durata). La Corte ha già avuto occasione di rilevare come la normativa contrattuale in esame non possa avere efficacia erga omnes (secondo e terzo motivo di ricorso) perché non sarebbe certo di maggior favore per il lavoratore che al raggiungimento della massima anzianità contributiva venga a perdere, addirittura, il lavoro. Inoltre, la eventuale pretesa del lavoratore di rimanere in servizio sino al 65° anno di età non configura certo accettazione dell'altra ipotesi contrattuale collettiva di risoluzione automatica del rapporto di lavoro per raggiungimento di tale età. D'altra parte, l'accettazione del trattamento pensionistico erogato dall'Istituto di previdenza (quindi manifestata nei confronti di un terzo soggetto), sul piano logico- giuridico non comporta di per sé - ed anche per essere connessa alla cessazione della percezione della retribuzione e alle conseguenti necessità di matenimento di adeguate condizioni di vita - acquiescenza alla risoluzione automatica del rapporto di lavoro con l'Ente poste e rinuncia al 'risarcimento', come sostiene la società ricorrente. Contrariamente a quanto argomentato, poi, da quest'ultima, il giudice di appello (pagg. 10 e segg. sent. impugnata) ha esplicitamente affermato che la comunicazione da parte del datore di lavoro della 2542301.doc cessazione del rapporto al verificarsi dell'evento dedotto nella clausola (nell'errato convincimento della sua validità) non costituisce licenziamento, essendo volta per sua natura (al di là delle espressioni adoperate) soltanto a significare al lavoratore che il rapporto deve intendersi risolto in forza della clausola e della verificazione dell'evento in essa previsto e non in forza di un atto di volontà datoriale. Neppure sotto il profilo degli effetti, il Tribunale ha equiparato a licenziamento la comunicazione datoriale di cessazione del rapporto in forza della clausola risolutiva, essendosi limitato ad affermare che, stante la nullità della clausola, non si era verificata la risoluzione di cui alla intimazione datoriale e, essendo il rapporto proseguito in una situazione (non contestata dalla parte ricorrente) di 'mora accipiendi' delle prestazioni lavorative, restava ferma l'obbligazione di corrispondere le retribuzioni che il Tribunale ha ritenuto dovute in quanto tali e non come risarcimento del danno. Quanto alla pretesa di detrazione del trattamento pensionistico erogato dall'Istituto di previdenza, non possono invocarsi, per le ragioni dette, i principi giurisprudenziali in materia di corretta determinazione dell'effettivo danno risarcibile e di necessità di dedurre l 'aliunde perceptum'. E', tuttavia, opportuno sottolineare come, a quest'ultimo proposito, le Sezioni unite di questa Corte (sentenza n.12194/2002) abbiano affermato che il diritto a pensione discende dal verificarsi di requisiti di età e contribuzione stabiliti dalla legge e prescinde del tutto dalla disponibilità di energie lavorative da parte dell'assicurato che abbia 754730 doe 10 anteriormente perduto il posto di lavoro, né si pone di per sé come causa di risoluzione del rapporto di lavoro, sicché le utilità economiche che il lavoratore illegittimamente licenziato ne ritrae dipendono da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, non sono in alcun modo causalmente ricollegabili al licenziamento illegittimamente subito e si sottraggono per tale ragione all'operatività della regola della 'compensatio lucri cum damno'. Può ben verificarsi, peraltro, che, in determinati casi la legge deroghi a quei requisiti, anticipando, in relazione alla perdita del posto di lavoro, l'ammissione al trattamento previdenziale, di guisa che il rapporto fra pensione e retribuzione venga a porsi in termini di alternatívità: ma in altrettanti casi la sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento, facendo venir meno il presupposto della deroga, travolge ex tunc lo stesso diritto dell'assicurato a siffatta anticipazione e lo espone all'azione di ripetizione dell'indebito da parte del soggetto erogatore della pensione, con la conseguenza che le relative somme non possono configurarsi come un 'lucro compensabile col danno', cioè come un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore, in quanto a restitutoria di fronte della loro percezione sta un'obbligazione corrispondente importo>>, Per analoghe ragioni, pur non controvertendosi ora di un risarcimento del danno, non può detrarsi dalle somme dovute a titolo di retribuzione quanto erogato dall'istituto previdenziale per un evento protetto cessazione del rapporto di lavoro alla massima anzianità contributiva - in realtà non verificatosi, di talché il lavoratore è esposto alla 'condictio indebiti' dell'istituto medesimo. 2542301 doc | 1 Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censure, le considerazioni svolte, mentre inducono, da un lato, ad escludere il difetto di interesse della ricorrente all'impugnazione (cos) disattendendosi l'eccezione di inammissibilità della stessa), d'altro lato impongono di rigettare il ricorso. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, addì 26 novembre 2002. IL PRESIDENTE - Estensore Lonella IL CANCELLIERE *Depositato in Cancelleria oggi. -6 FEB 2003 @ CANCECANCELLIERE I D A 0 , S 3 1 S O 3 . A L 5 T L T R , O . A A S N S I U E D 3 J P 7 A - T 3 - O 1 N 1 E A M S I E D G A A G D O O E E T R L T T T I S N I R A E I G L S E D L E R E O D 12 7547301 doe