Sentenza 8 febbraio 2007
Massime • 1
In caso di estinzione del reato, il dovere del giudice della impugnazione di decidere solo le disposizioni e i capi della sentenza che concernano gli interessi civili non può trovare applicazione allorché la causa estintiva dipenda dall'intervenuta remissione di querela da parte del soggetto danneggiato, in quanto la ratio dell'art. 578 cod. proc. pen. è quella di evitare che cause estintive del reato indipendenti dalla volontà delle parti possano frustrare il diritto al risarcimento e alla restituzione in favore della persona danneggiata dal reato, qualora sia già intervenuta sentenza di condanna di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/02/2007, n. 12807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12807 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE GRAZIA Benito R.V. - Presidente - del 08/02/2007
Dott. IACOPINO Silvana G. - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - N. 178
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 020046/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL NA, N. IL 29/08/1950;
avverso SENTENZA del 18/07/2003 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA Rocco Marco;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per remissione di querela.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Reggio Emilia ha affermato la penale responsabilità di LF NT in ordine al reato di cui all'art. 590 c.p. e la ha condannava alla pena di un Lire milione di multa;
nonché al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile.
La pronunzia è stata confermata dalla Corte d'appello di Bologna con sentenza del 9 luglio 2003. L'imputazione attiene a lesioni personali cagionate a seguito d'incidente stradale. L'imputata, alla guida di un auto, collideva con altro veicolo per non aver circolato sul margine destro della propria carreggiata e per non aver tenuto una velocità particolarmente moderata in fase d'incrocio. Il fatto risale al dieci settembre 1996.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputata producendo atto di remissione di querela e chiedendo l'adozione di pronunzia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Lo stesso ricorso deduce illogicità della pronunzia per essersi mancato di considerare che anche il conducente del veicolo che collideva con quella della ricorrente non teneva la destra. Si eccepisce altresì l'omissione, nel giudizio d'appello, della citazione dell'imputato non appellante FE NO, nonostante l'impugnazione anche a fini civili proposta dalla ricorrente. Si deduce altresì il silenzio della pronunzia d'appello sui capi civili della sentenza riguardanti la responsabilità almeno concorrente del Ferrari.
Il reato è estinto per la remissione di querela ritualmente espressa ed accettata. In conseguenza la sentenza deve essere annullata per estinzione del reato a seguito di remissione di querela. L'imputato deve essere condannato ex lege al pagamento delle spese del processo.
In conseguenza non possono essere qui esaminate le questioni afferenti alle statuizioni civili. Questa Corte ha infatti già ritenuto, con giurisprudenza che merita condivisione, che in caso di estinzione del reato, il dovere del giudice di decidere solo le disposizioni e i capi della sentenza che concernono gli interessi civili non può trovare applicazione allorché la causa estintiva dipenda dall'intervenuta remissione di querela da parte del soggetto danneggiato, in quanto la ratio dell'art. 578 c.p.p. è quella che cause estintive del reato indipendenti dalla volontà della parte possano frustrare il diritto al risarcimento e alla restituzione in favore della persona danneggiata dal reato, qualora sia già intervenuta sentenza di condanna di primo grado (Cass. VI, 6 febbraio 2004, Rv. 229400).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato ascritto è estinto per intervenuta remissione di querela e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2007