Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/02/2007, n. 12807
CASS
Sentenza 8 febbraio 2007

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. De Grazia, il 8 febbraio 2007. Le parti in causa erano l'imputata, condannata per lesioni personali a seguito di un incidente stradale, e la parte civile, che aveva richiesto il risarcimento del danno. L'imputata, attraverso il suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione, sostenendo l'illogicità della sentenza d'appello e chiedendo l'annullamento della condanna, evidenziando anche la remissione di querela da parte della parte lesa.

Il giudice ha accolto la richiesta di annullamento della sentenza d'appello, argomentando che il reato era estinto per effetto della remissione di querela, che era stata ritualmente espressa e accettata. La Corte ha sottolineato che, in caso di estinzione del reato per remissione di querela, non era necessario esaminare le questioni relative alle statuizioni civili, in quanto la remissione escludeva la possibilità di un risarcimento. Inoltre, il giudice ha ribadito che la ratio dell'art. 578 c.p.p. tutela il diritto al risarcimento solo in situazioni in cui la causa estintiva non dipenda dalla volontà della parte danneggiata. Pertanto, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, con condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali.

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Massime1

In caso di estinzione del reato, il dovere del giudice della impugnazione di decidere solo le disposizioni e i capi della sentenza che concernano gli interessi civili non può trovare applicazione allorché la causa estintiva dipenda dall'intervenuta remissione di querela da parte del soggetto danneggiato, in quanto la ratio dell'art. 578 cod. proc. pen. è quella di evitare che cause estintive del reato indipendenti dalla volontà delle parti possano frustrare il diritto al risarcimento e alla restituzione in favore della persona danneggiata dal reato, qualora sia già intervenuta sentenza di condanna di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/02/2007, n. 12807
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12807
    Data del deposito : 8 febbraio 2007

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