Sentenza 19 giugno 2009
Massime • 1
È illegittima la decisione con cui il giudice di pace dichiari - previamente rilevando la mancata produzione del verbale di ricezione della querela attestante la data di presentazione della stessa - non doversi procedere, in ordine ai reati di cui agli art. 594 e 612 cod. pen., per tardività della querela, poichè l'onere della prova dell'intempestività della querela è a carico di chi alleghi l'inutile decorso del termine e spetta allo stesso giudice che dubiti sulla tempestività della querela avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 32, comma secondo, D.Lgs. n. 274 del 2000, che richiama implicitamente la disciplina di cui all'art. 507 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/2009, n. 30801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30801 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 19/06/2009
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1333
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 001678/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA;
nei confronti di:
1) DAL GL RI N. IL 14/03/1953;
avverso SENTENZA del 28/05/2008 GIUDICE DI PACE di AGROPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dottor IZZO Gioacchino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Il Giudice di pace di Agropoli, con sentenza emessa in data 28 maggio 2008, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Dal SO IO in ordine ai reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p. in danno di GE TO di Belmonte per difetto - tardività - della querela.
Con il ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania deduceva la erronea applicazione della legge penale.
Il motivo posto a sostegno del ricorso è fondato.
In effetti il giudice di pace, a conclusione del dibattimento, ha rilevato che non era stato prodotto il verbale di ricezione della querela e, quindi, la attestazione della data di presentazione della stessa;
cosicché mancava la prova della tempestività della querela prodotta da GE TO di Belmonte.
Nel caso di specie non risulta che l'imputato abbia dedotto la intempestività della querela, essendo stata essa, invece, rilevata dal Giudice di ufficio.
Orbene, premesso che l'onere della prova della intempestività della querela è a carico di chi allega l'inutile decorso del termine (Cass., Sez. 6^ penale, 23 settembre 1998 - 12 ottobre 1998, n. 10721), va detto che la detta prova non può basarsi su semplici presunzioni o mere supposizioni (Cass., Sez. 6^, 15 maggio 1998-4 giugno 1998, n. 6567). La decadenza del diritto a proporre la querela deve, infatti, essere accertata secondo criteri rigorosi e non può ritenersi verificata in base a semplici presunzioni prive di valore probatorio. È altresì opportuno rilevare che la eventuale situazione di incertezza deve essere risolta a favore del querelante (Cass., Sez. 6^ penale, 24 giugno 2003 - 4 settembre 2003, n. 35122, CED 226327) proprio perché l'onere della prova della intempestività incombe a chi la deduce.
Tenuto conto di tali indirizzi e della situazione di processuale descritta, il giudice non si sarebbe dovuto limitare ad una valutazione di ciò che emergeva dagli atti processuali acquisiti, ma, se avesse avuto dei dubbi in ordine alla tempestività della presentazione della querela, avrebbe dovuto avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 32, comma 2, che richiama implicitamente la disciplina dell'art. 507 c.p.p.; e ciò a prescindere dal fatto che nel caso di specie non sussistevano dubbi dal momento che la intempestività non era stata dedotta ne' dal Pubblico Ministero, ne' dall'imputato. Nè è possibile ritenere, come implicitamente sembra aver fatto il giudice di pace, che in caso di mancata richiesta di acquisizione di un documento al fascicolo del dibattimento da parte del Pubblico Ministero, il giudice possa limitarsi a giudicare soltanto in base agli atti acquisiti, perché, come ha stabilito la Suprema Corte - principio che questo Collegio condivide - il giudice di pace ha il potere - e in questo caso il dovere per tutto quanto si è detto in precedenza - di disporre di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 c.p.p. anche con riferimento a prove che la parte pubblica avrebbe potuto chiedere e non ha richiesto (Cass., Sez. 5^, penale, 14 dicembre 2007 - 8 febbraio 2008, n. 6347, CED 239111). Ed ancora più incisivamente la Suprema Corte ha stabilito che il giudice ha l'obbligo, a pena di nullità della sentenza, di acquisire anche di ufficio, in virtù dei poteri conferitigli, ex art. 507 c.p.p., i mezzi di prova indispensabili per la decisione, non essendo rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti ed il proscioglimento dell'imputato;
pertanto il giudice ha l'obbligo di motivare specificamente in ordine al mancato esercizio dei poteri di integrazione probatoria, di cui all'art. 507 citato, e l'assenza di una adeguata motivazione, censurabile in sede di legittimità, determina una violazione di legge dalla quale deriva la nullità della sentenza (così Cass., Sez. 5^ penale, 11 ottobre 2005 - 21 ottobre 2005, n. 38674, CED 232554).
Nel caso di specie sarebbe stato sufficiente sollecitare il Pubblico Ministero, o il comando dei Carabinieri competente, a produrre il verbale di ratifica della querela, adempimento che di certo non avrebbe ritardato la decisione.
Il Giudice non solo no ha effettuato tale semplice adempimento, ma non ha spiegato perché non riteneva l'acquisizione del predetto verbale assolutamente necessaria.
Per le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Giudice di pace di Agropoli per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Agropoli per un nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 giugno 2009. Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2009