Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/2009, n. 30801
CASS
Sentenza 19 giugno 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È illegittima la decisione con cui il giudice di pace dichiari - previamente rilevando la mancata produzione del verbale di ricezione della querela attestante la data di presentazione della stessa - non doversi procedere, in ordine ai reati di cui agli art. 594 e 612 cod. pen., per tardività della querela, poichè l'onere della prova dell'intempestività della querela è a carico di chi alleghi l'inutile decorso del termine e spetta allo stesso giudice che dubiti sulla tempestività della querela avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 32, comma secondo, D.Lgs. n. 274 del 2000, che richiama implicitamente la disciplina di cui all'art. 507 cod. proc. pen..

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/2009, n. 30801
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30801
    Data del deposito : 19 giugno 2009

    Testo completo