Sentenza 25 novembre 1999
Massime • 1
Quando il fatto è contestato con chiarezza, la erronea indicazione della norma violata si risolve in un mero errore materiale che non può essere causa di nullità del decreto di citazione. (Fattispecie in cui all'imputato era stato contestata l'inversione di marcia in autostrada in un dato giorno e ora, con erronea indicazione del pertinente articolo del codice della strada).
Commentari • 2
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1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è infondato. Il Collegio premette che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 4, n. 5415 del 25/11/1999, dep. 2000, Mantello, Rv. 216464; Sez. 6, n. 437 del 16/09/2004, dep. 2005, Verdiani, Rv. 230858 – 01; Sez. 3, n. 5469 del 05/12/2013, dep. 2014, Russo, Rv. 258920 01; Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602 – 01; Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090 – 01), qualora il fatto ascritto all'imputato sia contestato con chiarezza, l'erronea indicazione della norma violata si risolve in un mero errore materiale, atteso che, ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva non è l'indicazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/11/1999, n. 5415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5415 |
| Data del deposito : | 25 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOSAPIO MAURO DOMENICO Presidente del 25/11/1999
1. Dott. BATTISTI MARIANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MAZZA FABIO " N. 2979
3. Dott. BOGNANNI SALVATORE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARZANO FRANCESCO " N. 17543/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL VA n. il 15.04.1936
avverso sentenza del 21.01.1999 CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. IO Palombarini che ha concluso per il rigetto del rinvio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il pretore di Termini Imerese, con sentenza, del 21 ottobre 1997, affermava la responsabilità penale, condannandolo alle pene di legge, IO NT per il reato di cui all'articolo 176 c.d.s., per avere, in Scillato il 18 luglio 1995, circolando sull'autostrada Palermo/Catania, invertito il senso di marcia.
2 - L'imputato proponeva appello eccependo che il pretore avrebbe dovuto dichiarare nullo il decreto di citazione a giudizio per violazione del diritto di difesa perché il decreto indicava, come norma violata, quella dell'articolo 179 c.d.s. e non quella dell'articolo 176 dello stesso codice.
3 - La corte di appello di Palermo, con sentenza del 21 gennaio 1999, confermava la sentenza del pretore osservando che "l'erronea indicazione della norma di legge violata non lede il diritto di difesa dell'imputato, quando, come nella fattispecie, il fatto del quale egli è chiamato a rispondere è chiaramente descritto nel relativo capo di imputazione e l'erronea indicazione della norma violata è facilmente rilevabile proprio in base al fatto contestato:
inversione di marcia in autostrada".
4 - L'imputato ricorre per cassazione e, con due motivi, chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
a - Denuncia, con il primo, "inosservanza dell'articolo 486 c.p.p., con conseguente nullità di ordine generale, ex articolo 178, lettera C), c.p.p." deducendo che "il proprio difensore di fiducia alle ore
8:42 del 21 gennaio 1999, giorno fissato per l'udienza, aveva formulato, a mezzo telefax al numero telefonico della IV sezione penale della corte di appello, richiesta di rinvio dell'udienza a causa dell'assoluta impossibilità a comparire dell'appellante per gravi motivi di salute" e che "il giudice di appello non ha tenuto in alcun conto l'esistenza del legittimo impedimento, donde la nullità di ordine generale di cui all'articolo 178, lettera c), c.p.p.". b - Denuncia, con il secondo, "inosservanza dell'articolo 555, comma 1, lettera c), C.P.P., con conseguente nullità di ordine generale,
ex articolo 178, lettera c), c.p.p.", deducendo che "l'articolo 555, comma 1, lettera c), c.p.p. esige che il decreto di citazione a giudizio contenga, a pena di nullità, l'enunciazione del fatto e delle circostanze con l'indicazione dei relativi articoli di legge che non può essere rimessa alla discrezione del p.m., indicazione la cui inesattezza risponde all'esigenza di consentire a chiunque di poter consultare la norma la cui violazione è stata contestata" . MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il primo motivo è infondato.
Il ricorrente, dopo aver ricordato che il proprio difensore aveva trasmesso alla cancelleria del giudici di appello un telefax chiedendo il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire dell'imputato e trasmettendo contemporaneamente la relativa certificazione medica - allegata in copia al ricorso -, si è limitato ad eccepire che "il giudice di appello non ha tenuto in alcun conto l'esistenza del legittimo impedimento dell'imputato", quasi che quel giudice fosse obbligato a uniformarsi sic et simpliciter alla richiesta e non fosse, invece, tenuto a valutare la certificazione dell'impedimento e a motivare, ove avesse riconosciuta fondata la richiesta, l'accoglimento, o, ove l'avesse ritenuta infondata, il rigetto.
Ed è ciò che la corte di appello ha fatto, sia pure succintamente, nel caso in esame, rilevando, nel proprio provvedimento di rigetto, che "non risultava l'assoluto impedimento a comparire". Ma, nel motivo, non v'è una sola proposizione con la quale si contesti la motivazione dell'ordinanza della corte, essendosi limitato il ricorrente ad affermare, come si diceva, che la corte "non aveva tenuto in alcun conto l'esistenza del legittimo impedimento", affermazione che coglie, però, soltanto la conclusione, il risultato, il decisum del provvedimento della corte, ma che non mette affatto in forse, non contesta, come pure avrebbe dovuto, le premesse di quella conclusione, di quel risultato, di quel decisum, premesse costituite dalla ordinanza di rigetto della richiesta o, meglio, dalle ragioni indicate nell'ordinanza per rigettare la richiesta.
2 - Il secondo motivo è ugualmente infondato.
È senz'altro vero che l'articolo 555, comma 2, c.p.p. prevede la nullità del decreto di citazione per il caso, tra gli altri, in cui "manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettera c)", in cui, cioè, manca o è insufficiente "l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge".
Ma, qualora, come nel caso di specie, il fatto sia stato contestato con chiarezza - inversione di marcia sulla autostrada in un dato giorno e in un dato luogo -, il testo della legge violata sia stato correttamente indicato - codice della strada - e anche la norma che si assume violata sia stata indicata, sia pure errando, - nel caso di specie è stata indicata come norma violata quella dell'articolo 179 invece che quella dell'articolo 176 c.d.s.- l'errore, risolvendosi in un vero e proprio. plateale. errore materiale. non può essere causa di nullità del decreto di citazione, ché la previsione della nullità intende colpire la incompletezza e non, evidentemente, la completezza del decreto, il quale non cessa di essere completo solo perché nella relativa stesura sia stato commesso un chiarissimo, non diversamente interpretabile, errore materiale, non in grado, certamente, in quanto tale di pregiudicare in alcun modo i diritti della difesa.
3 - Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
La corte di cassazione
Rigetta
il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 25 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2000