Sentenza 7 giugno 2007
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza è sufficiente l'esistenza di gravi indizi di commissione del fatto, oltre all'accertamento di pericolosità del soggetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2007, n. 35598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35598 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 07/06/2007
Dott. MONASTERO Francesco - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 914
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 14181/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI LO;
avverso l'ordinanza con la quale, in data 8 febbraio 2007, il Tribunale per il riesame di Palermo confermava l'ordinanza con la quale il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Agrigento aveva disposto nei confronti del PI l'applicazione in via provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario;
visti gli atti, la ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita, all'udienza in Camera di consiglio del 7 giugno 2007, la relazione del Consigliere, Dott. Francesco Monastero;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. PASSACANTANDO G., che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. Papalia, in sostituzione dell'Avv. Cilia, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 8 febbraio 2007, il Tribunale per il riesame di Palermo confermava l'ordinanza con la quale il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Agrigento, in data 27 gennaio 2007, aveva disposto nei confronti del PI l'applicazione in via provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.
Il Tribunale, dopo aver in via liminare disatteso l'eccezione di nullità della consulenza psichiatrica disposta dal pubblico ministero - sollevata per omesso avviso al consulente di parte - trattandosi di accertamento tecnico ripetibile e trovando, per l'effetto, applicazione l'art. 359 c.p.p. (e non già l'art. 360 c.p.p.), osservava che i gravi indizi richiesti dall'art. 312 c.p.p.,
dovevano considerarsi sussistenti alla luce dei verbali di denuncia- querela in atti, delle informazioni testimoniali acquisite dalla pp.oo., degli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria in data 8 e 28 novembre 2006, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese da IA IU, comandante della stazione dei carabinieri di Montallegro, nonché della relazione di servizio 25 novembre 2006, nella quale si dava atto della presenza minacciosa del PI nei pressi dell'abitazione del AR.
Infine, il Tribunale rileva, quanto alla pericolosità sociale, che il PI era già stato condannato dal Tribunale di Agrigento per minacce nei confronti dei fratelli AR e, quanto alla condizione di infermità di mente, che la relativa certificazione medica aveva diagnosticato uno stato di agitazione psicomotoria in soggetto con disturbi schizofrenici.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il PI personalmente prospettando una diversa interpretazione delle minacce riportate nei capi di imputazione, affermando di aver sempre inteso riferirsi alla "morte dell'anima" e giammai alla morte fisica della RO ER, e deducendo di essere stato a sua volta minacciato dalla odierna parte offesa.
Inoltre il ricorrente deduce la manifesta contraddittorietà dell'ordinanza nella parte in cui avrebbe considerato come indizi alcuni elementi del tutto neutri come la frequentazione, da parte del ricorrente, di luoghi pubblici, coma la chiesa o l'ufficio postale, edifici che si trovano, in verità, a pochi passi dall'abitazione dei AR.
Infine, il ricorrente ripropone l'eccezione di nullità e di inutilizzabilità della consulenza del pubblico ministero che sarebbe stata espletata senza il rispetto delle garanzie difensive e che non avrebbe peraltro accertato neppure la presenza di alcolismo, situazione quest'ultima che, eventualmente, avrebbe potuto giustificare il ricovero presso una struttura specializzata per la disintossicazione da alcool, ma giammai presso un ospedale psichiatrico giudiziario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Quanto alla eccezione di inutilizzabilità della consulenza disposta dal pubblico ministero, è sufficiente riproporre la motivazione del Tribunale trattandosi, nella specie, e del tutto pacificamente, di accertamento tecnico ripetibile, effettuato a mente dell'art. 359 c.p.p., che non contempla la facoltà dell'indagato di nominare consulenti di parte.
Quanto al merito del ricorso, va preliminarmente osservato che ai fini dell'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza di cui all'art. 312 c.p.p., una volta accertata la pericolosità del soggetto, non è necessaria la piena prova del fatto essendo sufficienti i gravi indizi della sua sussistenza, atteso l'indubbio parallelismo tra applicazione provvisoria di misura di sicurezza e applicazione di misura cautelare personale come risulta dal riferimento all'art. 292 c.p.p., operato dall'art. 313 c.p.p., con riferimento alle modalità di applicazione della misura (cfr., in termini conformi, ex plurimis, cass, sez. 5, 3 ottobre 2000, n. 4144). E, nella specie, il Tribunale ha correttamente analizzato gli elementi in base ai quali è stato ritenuto sussistente il presupposto di cui all'art. 312 c.p.p. (verbali di denuncia-querela, integrazioni operate dalle parti offese, dichiarazioni testimoniali, verbali di polizia giudiziaria concernenti gli accertamenti operati, con specifico riferimento all'accertata presenza del PI nei pressi dell'abitazione dei AR), con valutazione coerente rispetto ai dati acquisiti, condivisibile e del tutto priva di vizi logici: ne consegue la insindacabilità in questa sede della motivazione del provvedimento censurato.
Analogo discorso deve farsi con riferimento alla pericolosità sociale del prevenuto, accertata dai giudici di merito mediante l'analisi delle diagnosi mediche nel tempo effettuate (TSO in data 18 marzo 2004, con diagnosi di agitazione psicomotoria in soggetto con disturbi schizofrenici...), nonché, con riferimento all'attualità delle condizioni di infermità mentale, la relazione del dott. Santamaria nella quale si legge, tra l'altro, che il PI era affetto da "delirio sistematizzato a contenuto misto, in parte mistico e in parte persecutorio...".
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 500,00 (cinquecento/00).
Non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà dell'indagato, si dispone che la cancelleria, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto nel quale è detenuto il ricorrente.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di Euro 500,00 (cinquecento/00). dispone che la cancelleria, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà dell'indagato, trasmetta copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto nel quale è detenuto il ricorrente. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2007