CASS
Sentenza 23 novembre 2023
Sentenza 23 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2023, n. 47116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47116 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA vista la richiesta di rimessione proposta da: OR CA nato a [...] il [...] avverso il provvedimento del 02/05/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SS udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
l'avvocato MAGNARELLI LORENZO chiede l'accoglimento del ricorso;
l'avvocato MEISINA WLADIMIRO chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 47116 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 13/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. L'avv. Lorenzo Magnarelli, nell'interesse di CA AN - soggetto imputato dinanzi al UD dell'udienza preliminare del Tribunale di Alessandria - ha chiesto la rimessione del processo e la sospensione dello stesso, a norma degli artt. 45, 46 e 47 cod. proc. pen. CA AN è imputato, in tal sede, del reato ex artt. 575 e 577, primo comma, n. 2) e n. 4) cod. pen., del reato di cui agli artt. 61, primo comma, n. 2 e 423-bis cod. pen. e, infine, del reato di cui artt. 61, primo comma, n. 2) e 411 cod. pen. [capi a), b) e c) della rubrica], mentre è coimputato - sub d) della rubrica - del reato ex art. 368 cod. pen., commesso in concorso con PI AN e IV RA. 1.1. La richiesta di rimessione risulta notificata - ai fini dell'ammissibilità ai sensi dell'art. 46, comma 4, cod. proc. pen. - entro il termine di sette giorni alle altre parti interessate;
risulta infatti prova della notifica, effettuata a mezzo pec in data 29/04/2023, nonché del deposito in cancelleria, avvenuto il 02.5.2023. 1.2. Quanto al nucleo essenziale della richiesta, può brevemente dirsi che, con provvedimento del 08/03/2023, il UD per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria - in diversa persona fisica, rispetto a colui che è chiamato a svolgere le funzioni di UD dell'udienza preliminare - ha emesso una ordinanza di rigetto di istanza de libertate concernente CA AN. Tale provvedimento reiettivo si fonda sul convincimento che quest'ultimo - unitamente ai congiunti - abbia pianificato una strategia calunniosa nei confronti delle forze dell'ordine, finalizzata a sottrarsi alle gravissime accuse che lo attingono. Le dichiarazioni rese dagli attuali imputati - relativamente al comportamento asseritamente serbato dai carabinieri operanti - sono state archiviate, mentre le denunzie sporte dai militari sono confluite in un procedimento penale, nell'ambito del quale questi ultimi figurano nella veste di persone offese. 1.3. Particolarmente pregnante, inoltre, è quanto accaduto nel corso degli interrogatori degli indagati, tenuti dai Pubblici ministeri assegnatari del procedimento e alla presenza dei Carabinieri del RONI di Alessandria. In esito alle dichiarazioni rese da CA AN è stato iscritto, infatti, un procedimento penale che vede quale persona offesa l'odierno ricorrente;
tale fascicolo è stato assegnato, però, agli stessi Magistrati già titolari del fascicolo promosso a carico di AN, nell'ambito del quale essi avevano già fatto affidamento sulla correttezza dell'operato dei militari. Tale commistione rappresenta - in ipotesi difensiva - la prova di un rapporto istituzionale tra Procura della Repubblica e Carabinieri, che è tale da configurare una situazione locale grave e condizionante, dato che sarebbe stato sufficiente disporre l'assegnazione dei due procedimenti a Magistrati diversi. Invece, titolari del procedimento scaturito dalle accuse mosse 2 /1j. dagli indagati si sono limitati a chiedere - agli stessi Carabinieri che AN aveva precedentemente accusato - di riversare il contenuto di alcune intercettazioni, disposte nel procedimento a carico di quest'ultimo; all'esito, hanno chiesto l'archiviazione, poi disposta dal UD per le indagini preliminari. 1.4. In relazione alle dichiarazioni di CA AN e dei di lui genitori, i Carabinieri hanno altresì presentato denuncia, confluita in altro procedimento che ora li vede nella veste di persone offese. Tutto ciò ha comportato, inevitabilmente, la mancata acquisizione di tutte le fonti di prova indicate da CA AN, con evidente nocumento alla completezza dell'indagine. 1.5. L'affermazione contenuta nel succitato provvedimento di archiviazione (promosso nei confronti dei militari accusati da CA AN) certifica, quindi, la responsabilità dell'imputato, relativamente all'altro processo per omicidio e per altre contestazioni;
tale situazione è la diretta derivazione di scelte operate dalla Procura della Repubblica, nel dialogo istituzionale con i Carabinieri, che pone a rischio l'indipendenza di giudizio del UD dell'udienza preliminare del Tribunale di Alessandria, il quale appartiene, peraltro, al medesimo ufficio del quale fa parte il UD che ha disposto l'archiviazione nei confronti dei Carabinieri. 1.6. Tale situazione configura una grave compromissione dell'ufficio, autorizzando il legittimo sospetto circa la imparzialità dell'organo giudicante, presso il quale si svolge il processo oggetto di richiesta di rimessione. Risulta pienamente giustificata, allora, l'istanza di trasferimento del giudizio ad altro ufficio giudiziario, da individuarsi secondo la disciplina dettata dall'art. 11 cod. proc. pen. 2. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il ricorrente assume che la "grave situazione locale", idonea a incidere sulla imparzialità dell'ufficio del quale fanno parte i due Giudici che si occupano della vicenda, sia costituita dall'atteggiamento di "allineamento" del Pubblico ministero alla polizia giudiziaria;
tale atteggiamento avrebbe prodotto, secondo la tesi difensiva, l'effetto di indurre il primo a non vagliare in modo completo tutte le fonti di prova, prospettate relativamente alla denuncia presentata da CA AN. Il tutto sarebbe una diretta conseguenza del "condizionamento", prodottosi sull'Ufficio del UD per le indagini preliminari. L'istituto della rimessione postula, però, che i fattori atti ad inquinare l'imparzialità del giudicante si riflettano sull'intero ufficio giudiziario, piuttosto che su singoli magistrati o su un singolo organo in cui l'ufficio si articola. La mancanza di tale requisito porta ad escludere, in radice, la sussistenza dei presupposti della "grave situazione locale". I fatti rappresentati non sono tali, dunque, da menomare 3 l'imparzialità del giudizio e non integrano la situazione atta a legittimare la sottrazione del procedimento al suo giudice naturale. 3. La difesa ha depositato memoria ex art. 611 cod. proc. pen., a mezzo della quale ha replicato alle osservazioni formulate dal Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento della richiesta di rimessione. Le osservazioni della Procura Generale non sono pertinenti, infatti, al tenore letterale della richiesta di rimessione. La dedotta affermazione del UD Tacchino, rilevando in uno spazio temporale prossimo all'archiviazione del procedimento n. 3983/22 mod. 44, testé indicata, nonché certificando la responsabilità degli imputati nel processo n. 2542/22 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria (n. 1991/22 R.G.Gip del medesimo Tribunale), prima che i medesimi siano giudicati, deriva da una situazione di fatto integrata dalle scelte dei Pubblici ministeri di Alessandria, anche nel dialogo istituzionale tra essi ed i Carabinieri, che pone a rischio l'indipendenza del giudizio del UD dell'udienza Preliminare del Tribunale di Alessandria, Bargerio, il quale appartiene allo stesso Ufficio del UD Tacchino. Per tali motivi, appare corretto sostenere che la serenità di giudizio dell'Ufficio del UD per le Indagini Preliminari del Tribunale di Alessandria, al quale appartengono sia il UD Tacchino che il UD Bargero, sia irrimediabilmente compromesso. Le osservazioni del Procuratore generale non fanno luce sulla richiesta di rimessione della quale ora si discute. La grave situazione locale, attualmente esistente, ha una meccanica assai raffinata, poiché è celata da una parvenza di rigore formale istituzionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La richiesta di rimessione è infondata. 2. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'istituto della rimessione - comportando una evidente deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge - è uno strumento processuale di carattere eccezionale, posto a salvaguardia dell'imparzialità e della serenità del giudizio sul piano oggettivo. Esso mira, dunque, a preservare il processo dal rischio concreto - non opinabile ed attuale - di inquinamento, ad opera di fattori esterni, rispetto all'ufficio giudiziario chiamato a svolgere la sua funzione giurisdizionale (Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Ierbulla, Rv. 273115-01). L'istituto della rimessione, pertanto, può trovare applicazione esclusivamente in presenza di gravissime situazioni locali, non altrimenti 4 A114 emendabili, che siano sicuramente dotate dell'attitudine a incidere, in modo concreto, sulla libertà di determinazione delle persone che partecipano al procedimento, ovvero sulla serenità e imparzialità dell'organo giudicante. Consequenzialmente, le situazioni paventate e addotte, a sostegno della richiesta, devono emergere in modo certo dagli atti del processo;
non possono, quindi, costituire soltanto la proiezione di generiche preoccupazioni e timori, prive della sicura esistenza di fatti reali e collegati a situazioni locali, idonei - per la loro sicura gravità - a turbare il sereno svolgimento del processo, nonché a compromettere la corretta amministrazione della giustizia. È stato stabilito, inoltre, che non ricorrono gli estremi per la rimessione del processo, allorquando l'istante si limiti a prospettare soltanto il probabile rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice, fondato su illazioni o sull'adduzione di timori o sospetti, non espressi da fatti oggettivi né muniti di intrinseca capacità dimostrativa (Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, Rv. 2.55375- 01). È stato precisato, altresì, come la possibilità che la libera determinazione dei soggetti partecipanti al processo possa essere compromessa sia da escludersi - ai fini di una eventuale rimessione del processo - ove siano esistenti semplicemente delle tensioni, venutesi a creare tra magistrati e soggetti che, nell'ambito di altri processi, siano comparsi in veste di denuncianti o imputati (Sez. 1, n. 3670 del 20/09/1994, Ferroni, Rv. 199360-01; Sez. 1, n. 13056 del 11/03/2021, Cota, n.m.; Sez. 1, n. 25780 del 20/01/2022, Di Blasi, n.m.). 3. Nel caso ora in esame, si sostiene che l'archiviazione del procedimento scaturito dalle dichiarazioni rese dall'imputato CA AN e - più a monte - l'assegnazione del procedimento ai medesimi Magistrati, già titolari dell'indagine per omicidio a suo carico, possa aver determinato il legittimo sospetto di assenza di imparzialità dei Magistrati stessi, nel processo in cui AN figura nella veste di imputato. In realtà, le deduzioni difensive non riguardano fatti dotati di quei requisiti di consistenza e intrinseca capacità evocativa, che sono inevitabilmente necessari, al fine di giustificare il rimedio della rimessione, avente - come sopra chiarito - una natura eccezionale. La pendenza di più procedimenti - rispettivamente, l'uno a carico dell'imputato richiedente la rimessione e, l'altro, originato proprio dalle accuse mosse da quest'ultimo - non è di per sé elemento idoneo a giustificare la deroga, prevista dall'art. 45 cod. proc. pen., al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. Inoltre, non risulta che eventuali condotte inappropriate, tutte da dimostrare, di appartenenti all'Ufficio della Procura della Repubblica, siano in grado di condizionare, in termini pregiudizievoli per il ricorrente, l'operato dell'Ufficio giudiziario chiamato a prendere cognizione del processo a carico di AN: un eventuale allineamento 5 -1UL1 fra Procura e Carabinieri del RONI non è dimostrato coinvolga i magistrati del Tribunale, né comprometta l'imparzialità di giudizio. Analoghe considerazioni possono svolgersi, per quanto inerisce ai comportamenti attribuiti, nella richiesta di rimessione, a persone appartenenti alle Forze dell'ordine; trattasi, infatti, di condotte che comunque non coinvolgono l'ufficio giudiziario. L'applicazione dell'istituto della translatio iudicii ex art. 45 cod. proc. pen. postula, in sostanza, una interpretazione particolarmente restrittiva, stante proprio la natura straordinaria dell'istituto della rimessione. Deriva da ciò che la mera asserzione indimostrata, circa la sussistenza di una pretesa ostilità nei confronti di una persona, asserzione che non sia suffragata da alcun elemento storico, oggettivo, documentale o dichiarativo dotato di un affidabile e univoco substrato contenutistico e, quindi, di una seria attitudine dimostrativa, non è in grado di giustificare lo spostamento del processo, dall'ufficio giudiziario competente secondo gli ordinari criteri fissati dalla legge. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (Sez. 5, n. 33226 del 16/04/2019, Urgo, Rv. 276929), oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2023.
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
l'avvocato MAGNARELLI LORENZO chiede l'accoglimento del ricorso;
l'avvocato MEISINA WLADIMIRO chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 47116 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 13/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. L'avv. Lorenzo Magnarelli, nell'interesse di CA AN - soggetto imputato dinanzi al UD dell'udienza preliminare del Tribunale di Alessandria - ha chiesto la rimessione del processo e la sospensione dello stesso, a norma degli artt. 45, 46 e 47 cod. proc. pen. CA AN è imputato, in tal sede, del reato ex artt. 575 e 577, primo comma, n. 2) e n. 4) cod. pen., del reato di cui agli artt. 61, primo comma, n. 2 e 423-bis cod. pen. e, infine, del reato di cui artt. 61, primo comma, n. 2) e 411 cod. pen. [capi a), b) e c) della rubrica], mentre è coimputato - sub d) della rubrica - del reato ex art. 368 cod. pen., commesso in concorso con PI AN e IV RA. 1.1. La richiesta di rimessione risulta notificata - ai fini dell'ammissibilità ai sensi dell'art. 46, comma 4, cod. proc. pen. - entro il termine di sette giorni alle altre parti interessate;
risulta infatti prova della notifica, effettuata a mezzo pec in data 29/04/2023, nonché del deposito in cancelleria, avvenuto il 02.5.2023. 1.2. Quanto al nucleo essenziale della richiesta, può brevemente dirsi che, con provvedimento del 08/03/2023, il UD per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria - in diversa persona fisica, rispetto a colui che è chiamato a svolgere le funzioni di UD dell'udienza preliminare - ha emesso una ordinanza di rigetto di istanza de libertate concernente CA AN. Tale provvedimento reiettivo si fonda sul convincimento che quest'ultimo - unitamente ai congiunti - abbia pianificato una strategia calunniosa nei confronti delle forze dell'ordine, finalizzata a sottrarsi alle gravissime accuse che lo attingono. Le dichiarazioni rese dagli attuali imputati - relativamente al comportamento asseritamente serbato dai carabinieri operanti - sono state archiviate, mentre le denunzie sporte dai militari sono confluite in un procedimento penale, nell'ambito del quale questi ultimi figurano nella veste di persone offese. 1.3. Particolarmente pregnante, inoltre, è quanto accaduto nel corso degli interrogatori degli indagati, tenuti dai Pubblici ministeri assegnatari del procedimento e alla presenza dei Carabinieri del RONI di Alessandria. In esito alle dichiarazioni rese da CA AN è stato iscritto, infatti, un procedimento penale che vede quale persona offesa l'odierno ricorrente;
tale fascicolo è stato assegnato, però, agli stessi Magistrati già titolari del fascicolo promosso a carico di AN, nell'ambito del quale essi avevano già fatto affidamento sulla correttezza dell'operato dei militari. Tale commistione rappresenta - in ipotesi difensiva - la prova di un rapporto istituzionale tra Procura della Repubblica e Carabinieri, che è tale da configurare una situazione locale grave e condizionante, dato che sarebbe stato sufficiente disporre l'assegnazione dei due procedimenti a Magistrati diversi. Invece, titolari del procedimento scaturito dalle accuse mosse 2 /1j. dagli indagati si sono limitati a chiedere - agli stessi Carabinieri che AN aveva precedentemente accusato - di riversare il contenuto di alcune intercettazioni, disposte nel procedimento a carico di quest'ultimo; all'esito, hanno chiesto l'archiviazione, poi disposta dal UD per le indagini preliminari. 1.4. In relazione alle dichiarazioni di CA AN e dei di lui genitori, i Carabinieri hanno altresì presentato denuncia, confluita in altro procedimento che ora li vede nella veste di persone offese. Tutto ciò ha comportato, inevitabilmente, la mancata acquisizione di tutte le fonti di prova indicate da CA AN, con evidente nocumento alla completezza dell'indagine. 1.5. L'affermazione contenuta nel succitato provvedimento di archiviazione (promosso nei confronti dei militari accusati da CA AN) certifica, quindi, la responsabilità dell'imputato, relativamente all'altro processo per omicidio e per altre contestazioni;
tale situazione è la diretta derivazione di scelte operate dalla Procura della Repubblica, nel dialogo istituzionale con i Carabinieri, che pone a rischio l'indipendenza di giudizio del UD dell'udienza preliminare del Tribunale di Alessandria, il quale appartiene, peraltro, al medesimo ufficio del quale fa parte il UD che ha disposto l'archiviazione nei confronti dei Carabinieri. 1.6. Tale situazione configura una grave compromissione dell'ufficio, autorizzando il legittimo sospetto circa la imparzialità dell'organo giudicante, presso il quale si svolge il processo oggetto di richiesta di rimessione. Risulta pienamente giustificata, allora, l'istanza di trasferimento del giudizio ad altro ufficio giudiziario, da individuarsi secondo la disciplina dettata dall'art. 11 cod. proc. pen. 2. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il ricorrente assume che la "grave situazione locale", idonea a incidere sulla imparzialità dell'ufficio del quale fanno parte i due Giudici che si occupano della vicenda, sia costituita dall'atteggiamento di "allineamento" del Pubblico ministero alla polizia giudiziaria;
tale atteggiamento avrebbe prodotto, secondo la tesi difensiva, l'effetto di indurre il primo a non vagliare in modo completo tutte le fonti di prova, prospettate relativamente alla denuncia presentata da CA AN. Il tutto sarebbe una diretta conseguenza del "condizionamento", prodottosi sull'Ufficio del UD per le indagini preliminari. L'istituto della rimessione postula, però, che i fattori atti ad inquinare l'imparzialità del giudicante si riflettano sull'intero ufficio giudiziario, piuttosto che su singoli magistrati o su un singolo organo in cui l'ufficio si articola. La mancanza di tale requisito porta ad escludere, in radice, la sussistenza dei presupposti della "grave situazione locale". I fatti rappresentati non sono tali, dunque, da menomare 3 l'imparzialità del giudizio e non integrano la situazione atta a legittimare la sottrazione del procedimento al suo giudice naturale. 3. La difesa ha depositato memoria ex art. 611 cod. proc. pen., a mezzo della quale ha replicato alle osservazioni formulate dal Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento della richiesta di rimessione. Le osservazioni della Procura Generale non sono pertinenti, infatti, al tenore letterale della richiesta di rimessione. La dedotta affermazione del UD Tacchino, rilevando in uno spazio temporale prossimo all'archiviazione del procedimento n. 3983/22 mod. 44, testé indicata, nonché certificando la responsabilità degli imputati nel processo n. 2542/22 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria (n. 1991/22 R.G.Gip del medesimo Tribunale), prima che i medesimi siano giudicati, deriva da una situazione di fatto integrata dalle scelte dei Pubblici ministeri di Alessandria, anche nel dialogo istituzionale tra essi ed i Carabinieri, che pone a rischio l'indipendenza del giudizio del UD dell'udienza Preliminare del Tribunale di Alessandria, Bargerio, il quale appartiene allo stesso Ufficio del UD Tacchino. Per tali motivi, appare corretto sostenere che la serenità di giudizio dell'Ufficio del UD per le Indagini Preliminari del Tribunale di Alessandria, al quale appartengono sia il UD Tacchino che il UD Bargero, sia irrimediabilmente compromesso. Le osservazioni del Procuratore generale non fanno luce sulla richiesta di rimessione della quale ora si discute. La grave situazione locale, attualmente esistente, ha una meccanica assai raffinata, poiché è celata da una parvenza di rigore formale istituzionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La richiesta di rimessione è infondata. 2. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'istituto della rimessione - comportando una evidente deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge - è uno strumento processuale di carattere eccezionale, posto a salvaguardia dell'imparzialità e della serenità del giudizio sul piano oggettivo. Esso mira, dunque, a preservare il processo dal rischio concreto - non opinabile ed attuale - di inquinamento, ad opera di fattori esterni, rispetto all'ufficio giudiziario chiamato a svolgere la sua funzione giurisdizionale (Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Ierbulla, Rv. 273115-01). L'istituto della rimessione, pertanto, può trovare applicazione esclusivamente in presenza di gravissime situazioni locali, non altrimenti 4 A114 emendabili, che siano sicuramente dotate dell'attitudine a incidere, in modo concreto, sulla libertà di determinazione delle persone che partecipano al procedimento, ovvero sulla serenità e imparzialità dell'organo giudicante. Consequenzialmente, le situazioni paventate e addotte, a sostegno della richiesta, devono emergere in modo certo dagli atti del processo;
non possono, quindi, costituire soltanto la proiezione di generiche preoccupazioni e timori, prive della sicura esistenza di fatti reali e collegati a situazioni locali, idonei - per la loro sicura gravità - a turbare il sereno svolgimento del processo, nonché a compromettere la corretta amministrazione della giustizia. È stato stabilito, inoltre, che non ricorrono gli estremi per la rimessione del processo, allorquando l'istante si limiti a prospettare soltanto il probabile rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice, fondato su illazioni o sull'adduzione di timori o sospetti, non espressi da fatti oggettivi né muniti di intrinseca capacità dimostrativa (Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, Rv. 2.55375- 01). È stato precisato, altresì, come la possibilità che la libera determinazione dei soggetti partecipanti al processo possa essere compromessa sia da escludersi - ai fini di una eventuale rimessione del processo - ove siano esistenti semplicemente delle tensioni, venutesi a creare tra magistrati e soggetti che, nell'ambito di altri processi, siano comparsi in veste di denuncianti o imputati (Sez. 1, n. 3670 del 20/09/1994, Ferroni, Rv. 199360-01; Sez. 1, n. 13056 del 11/03/2021, Cota, n.m.; Sez. 1, n. 25780 del 20/01/2022, Di Blasi, n.m.). 3. Nel caso ora in esame, si sostiene che l'archiviazione del procedimento scaturito dalle dichiarazioni rese dall'imputato CA AN e - più a monte - l'assegnazione del procedimento ai medesimi Magistrati, già titolari dell'indagine per omicidio a suo carico, possa aver determinato il legittimo sospetto di assenza di imparzialità dei Magistrati stessi, nel processo in cui AN figura nella veste di imputato. In realtà, le deduzioni difensive non riguardano fatti dotati di quei requisiti di consistenza e intrinseca capacità evocativa, che sono inevitabilmente necessari, al fine di giustificare il rimedio della rimessione, avente - come sopra chiarito - una natura eccezionale. La pendenza di più procedimenti - rispettivamente, l'uno a carico dell'imputato richiedente la rimessione e, l'altro, originato proprio dalle accuse mosse da quest'ultimo - non è di per sé elemento idoneo a giustificare la deroga, prevista dall'art. 45 cod. proc. pen., al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. Inoltre, non risulta che eventuali condotte inappropriate, tutte da dimostrare, di appartenenti all'Ufficio della Procura della Repubblica, siano in grado di condizionare, in termini pregiudizievoli per il ricorrente, l'operato dell'Ufficio giudiziario chiamato a prendere cognizione del processo a carico di AN: un eventuale allineamento 5 -1UL1 fra Procura e Carabinieri del RONI non è dimostrato coinvolga i magistrati del Tribunale, né comprometta l'imparzialità di giudizio. Analoghe considerazioni possono svolgersi, per quanto inerisce ai comportamenti attribuiti, nella richiesta di rimessione, a persone appartenenti alle Forze dell'ordine; trattasi, infatti, di condotte che comunque non coinvolgono l'ufficio giudiziario. L'applicazione dell'istituto della translatio iudicii ex art. 45 cod. proc. pen. postula, in sostanza, una interpretazione particolarmente restrittiva, stante proprio la natura straordinaria dell'istituto della rimessione. Deriva da ciò che la mera asserzione indimostrata, circa la sussistenza di una pretesa ostilità nei confronti di una persona, asserzione che non sia suffragata da alcun elemento storico, oggettivo, documentale o dichiarativo dotato di un affidabile e univoco substrato contenutistico e, quindi, di una seria attitudine dimostrativa, non è in grado di giustificare lo spostamento del processo, dall'ufficio giudiziario competente secondo gli ordinari criteri fissati dalla legge. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (Sez. 5, n. 33226 del 16/04/2019, Urgo, Rv. 276929), oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2023.