Sentenza 3 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/02/2001, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2001 |
Testo completo
6 N ec 592705 6 O 8 I 1 Z / 4 . A / R N 6 2 T 0 1 5 76 /0 1 - S . I U REPUBBLICA ITALIANA B R . G . P B . E L I D L R R A L E A . T D B D I A S E OR E SUPREMA DI CASSAZIONE A N T I 1 E Oggetto N S 3 Tuhusi R 1 E I E accesament S A . SEZIONE TRIBUTARIA E T N A testifies M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2445/98 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Enrico РАРА Consigliere - Cron. 3334 Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Ud. 04/10/00 Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L. 8 FEB. 2001 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro IL CANCELLIERE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, LIRE 1300 CANCELLERIA presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
DE GIOVANNI PIZZORNO ALESSANDRO;
- intimato avverso la decisione n. 36/96 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 12/12/96; 2000 udita la relazione della caus a svolta nella pubblica 1562 udienza CORTE SUPREMA DI CASSAZION! del 04/10/00 dal Consigliere Dott. Ant o CAMPIONE CIVILE N. 5૧૨૨૦ MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato CAPUTI IAMBRENGHI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
1. FATTO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. Il Ministero delle Finanze, in persona del Mi- nistro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dal- la Avvocatura Generale dello Stato, ricorre
contro
De GI RN ND, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Com- missione Tributaria Regionale di Milano ha confermato la decisione di primo di annullamento di cartella esat- toriale notificata allo stesso De GI.
1.2. In fatto, l'ufficio II.DD. competente ha noti- ficato all'intimato avviso di accertamento per l'anno 1979, con il quale ha rettificato il reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, a seguito di segna- lazione relativa a compensi in valuta estera per 20.000 dollari USA a titolo di collaborazione coordinata e continuativa. In assenza di impugnazione, le maggiori imposte accertate, unitamente agli interessi e alle sanzioni, sono stati iscritte a ruolo. Il De GI RN ha impugnato la cartella esattoriale, eccepen- 2 do la nullità della notifica dell'atto di accertamento, e di tutti gli atti conseguenti, effettuata ai sensi dell'art. 60, lett. e), d.P.R. 600/73, mediante deposi- to nella casa comunale, senza provvedere alla comunica- zione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. I giudici di merito, in primo grado ed in appello, han- no accolto la tesi del contribuente.
1.3. A sostegno del ricorso, il Ministero deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 60 lett. e), d. P.R. 600/73. 1.4. Nessuna attività processuale ha svolto la par- te intimata.
2. MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso appare fondato e merita accoglimen- to.
2.2. Giova chiarire che, nella specie, non è in contestazione la sussistenza dei presupposti per proce- dere alla notifica ai sensi dell' art. 60, lett. e), d. P.R. 600/73 (assenza di abitazione, ufficio o azienda ZIONE del contribuente nel domicilio fiscale), ma soltanto la regolarità della notifica stessa effettuata in forza della citata norma, senza invio di raccomandata. Su quest'ultimo punto, contrariamente a quanto assumono giudici di merito, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha sancito che "la notificazione al contri- 3 buente ex art. 60, primo comma, lett. e) del d. P. R. n. 600 del 1973 - che nella specifica materia deroga all'art. 140 cod. proc. civ. è ritualmente eseguita, - senza invio della raccomandata e con affissione dell'avviso nell'albo del comune, quando [come nella specie] nel comune nel quale deve eseguirsi la notifi- cazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del con- tribuente" (Sez. I, 17/06/1999, n. 5994; conf. nn. 4654/97, 5100/97 1484/98, 3140/98, 6236/98, 10799/99). La sentenza impugnata non contiene argomenti nuovi che possano indurre questa Corte a rivedere il consoli- dato orientamento, che, quindi, va confermato. Conse- guentemente, la sentenza impugnata va cassata con rin- vio al giudice a quo per la decisione di merito e sulle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e A rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Com- I R A T 5 U 6 missione Tributaria regionale della Lombardia. . 8 B N 9 I 1 - R / CASE 4 T B / 6 . Così deciso in Roma il 4 ottobre 2000 2 L L . A R . . P . B A D A I Il Consigliere estensore Il Presidente T L R E E 1 D 3 4965 T I 1 S A . N (dr. Antonio Merone) (dr. Vincenzo Carbone) E N M S I A DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 -3 FEB. 2001 Oggi Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio