Sentenza 12 novembre 2008
Massime • 1
Le informazioni emerse all'interno di un procedimento penale all'estero, che spontaneamente ed autonomamente l'Autorità giudiziaria di uno Stato offre all'Autorità giudiziaria italiana, restano estranee all'area dell'inutilizzabilità speciale di cui all'art. 729, comma primo, cod. proc. pen., che attiene alle rogatorie "all'estero".
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/11/2008, n. 44673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44673 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 12/11/2008
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - N. 1606
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 025353/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MM CO N. IL 16/11/1932;
avverso ORDINANZA del 30/05/2008 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIOTALLEVI GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Passacantando Guglielmo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori avv. Sbacchi Gioacchino del foro di Palermo e Zambetti Mario del foro di Milano che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ZU SC ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo con la quale è stata respinta la relativa istanza e confermata l'ordinanza del gip del Tribunale di Palermo di applicazione della misura degli arresti domiciliari in data 2 maggio 2008, in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p. e D.L. 8 giugno 1992, art. 12 quinquies, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356, aggravato D.L. n. 152 del 1991, ex art.
7. A sostegno dell'impugnazione ha dedotto:
1) Nullità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per violazione e falsa applicazione del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, conv. con L. 7 agosto 1992, n. 356, per contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla sussistenza del fumus commissi delicti in relazione al reato contestato al capo a).
I ricorrente censura il mancato riconoscimento dell'insussistenza del fumus commissi delicti in ordine al reato di cui al capo A) relativo all'attribuzione fittizia della titolarità delle sue disponibilità finanziarie alla moglie US SA in un periodo intercorrente dal giugno 2003 al 2007.
La natura istantanea del reato contestato non consentirebbe la configurazione di una condotta criminosa riferibile invece, così come contestata, ad un reato permanente, anche perché l'accusa avrebbe individuato nel giugno 2003 il momento consumativo dello fattispecie delittuosa (conto acceso preso l'ER AN di Nassau). Peraltro prima del movimento bancario contestato (giugno 2003) i fondi erano già intestati alla sig.ra US e transitarono alla ER AN provenendo dal Credit Suisse di Nassau a garanzia della bontà del profilo finanziario della cliente. Da ciò deriva l'impossibilità dell'esecuzione della condotta di cui al reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies nel giugno del 2003 anche con i successivi passaggi tra cui l'investimento nel fondo LE e nel fondo Pluto, relativi a movimenti finanziari tutti interni al patrimonio della sig.ra US.
L'assenza di due soggetti diversi, titolari dell'intestazione asseritamente fittizia comporterebbe la necessaria insussistenza del reato contestato, anche perché rimane indeterminato il tempus commissi delicti.
Nè, secondo il ricorrente, la reale titolarità dei beni può essere desunta dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, ambientali e di corrispondenza che evidenzierebbero come l'organizzazione, la gestione e la movimentazione dei predetti conti era curata, in prevalenza, dallo stesso ZU. Una simile conclusione deriverebbe dalla errata commistione dei concetti "titolarità-proprietà" con quelli di "gestione-amministrazione". In realtà la proprietà effettiva dei beni non potrebbe essere desunta dall'amministrazione degli stessi curata dal ricorrente. Sostanzialmente la fittizietà dell'intestazione, così come ritenuta, non potrebbe surrogare gli accertamenti relativi alla genesi e all'origine del patrimonio, accertamenti che però non sono stati effettuati.
2) Inutilizzabilità ex artt. 729 e 191 c.p.p. per violazione dell'art. 696 c.p.p., comma 1, art. 729 c.p.p., comma 1, degli atti trasmessi dalle autorità bahamensi.
Il ricorrente censura le modalità di trasmissione dei documenti relativi ai rapporti bancari intrattenuti dalla sig.ra US con la ER AN di Nassau al PM. Importanti informazioni sono state trasfuse sia nell'ordinanza del gip che del Tribunale del riesame. Preliminarmente viene contestata la possibilità di attribuire alla relazione la natura di documento ai sensi dell'art. 234 c.p.p., in considerazione della condizione anonima delle traduzioni effettuate dalla lingua inglese in lingua italiana, della indeterminatezza del soggetto che ha fornito le informazioni che non può essere individuato nel direttore dell'ufficio bahamense corrispondente all'U.I.C., e l'attendibilità delle informazioni fornite dalla ER AN alle autorità bahamensi.
In ogni caso la documentazione sarebbe stata acquisita in totale violazione del regime che disciplina le rogatorie internazionali. Il ricorrente censura sotto questo profilo l'esistenza di un procedimento penale presso l'Autorità giudiziaria panamense, da cui avrebbe tratto origine la consegna spontanea della documentazione all'Autorità giudiziaria italiana. Sotto questo aspetto il ricorrente invoca l'applicazione del principio già affermato in occasione dell'utilizzabilità del contenuto di intercettazioni telefoniche disposte in procedimenti penali esteri, in base al quale le stesse intercettazioni potrebbero essere utilizzate purché siano rispettate le condizioni eventualmente poste dall'Autorità estera all'utilizzabilità degli atti richiesti. In questo caso i documenti in esame sono stati forniti all'U.I.C. soltanto per scopi informativi e non potrebbero essere divulgati o consegnati a terze persone senza prima ottenere il consenso scritto del Direttore dell'Unità di Informazione finanziaria, di cui non vi è traccia agli atti. I documenti pertanto dovrebbero essere dichiarati inutilizzabili ai sensi dell'art. 729 c.p.p.. L'inutilizzabilità di questa documentazione non consente neppure di parlare dell'esistenza dei fondi intestati alla sig.ra US. 3) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 per violazione e falsa applicazione dello stesso art. 7, inesistenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Il ricorrente censura la ritenuta sussistenza di un grave compendio indiziario a suo carico anche in relazione alla circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, derivante, tra l'altro, anche dalla condanna in primo grado per concorso esterno in associazione mafiosa relativo alle condotte di favoreggiamento tenute nei confronti di esponenti di primo piano dell'associazione denominata Cosa nostra, tra cui NO, GA, EL, SC, ZA. In sostanza il ricorrente censura la ritenuta diretta efficacia causale della sua condotta nel rafforzamento della societas sceleris individuata attraverso la creazione di schemi giuridici idonei a celare il reale e consistente patrimonio di partecipi di rango. In realtà l'affermazione peccherebbe di genericità non avendo individuato la corrispondenza tra denaro e soggetti interessati. Mancherebbe ogni indicazione della reale provenienza delle somme e non sarebbero a tal fine sufficienti le movimentazioni finanziarie così come ricostruite, i rapporti tra lo ZU e tale TI, ne' la circostanza che lo ZU sia stato attinto da una procedura di prevenzione patrimoniale, il contenuto dei tabulati telefonici e la sostanziale unicità ed univocità dell'operazione del 2003 e di quelle successive. Il ricorrente censura altresì la possibilità che possa essere validamente contestata un'operazione di riciclaggio di denaro, essendo insufficiente il richiamo ad un procedimento di prevenzione patrimoniale a carico dello stesso ZU e alla condanna di cui alla sentenza del GUP di Palermo del 30 ottobre 2006, da cui si rilevano elementi probatori insufficienti e condotte relative a reati molto lontani nel tempo e prescritti. Sarebbe dunque insufficiente il riferimento alla condotta relativa alla condanna subita per il presunto occultamento di beni in favore del ZA, realizzato anche attraverso il concorso del figlio GN, sviluppatasi peraltro tra il 1988 e il 1990. In ogni caso la condotta farebbe riferimento ad uno specifico associato e non all'associazione. Mancherebbe in sostanza la prova della coscienza dell'idoneità del delitto perpetrato a realizzare l'agevolazione in favore dell'associazione mafiosa, e cioè la sua finalizzazione nel senso suindicato, che non potrebbe essere desunta dalla circostanza che il ZA risulta essere uno dei massimi esponenti di Cosa Nostra. In ogni caso anche il riferimento all'operazione della Immobiliare Quadrifoglio, che rappresenta il segmento della condotta contestata allo ZU, dimostra in realtà che tutte le disponibilità finanziarie utilizzate provengono dal nucleo familiare dello stesso e non dal ZA.
Infine dei cd. rapporti di contiguità con esponenti di primo piano di Cosa nostra lo stesso Tribunale ha parlato di semplice prossimità operativa dello ZU, inidonea a configurare l'aggravante di cui all'art. 7 citata. In ogni caso tali somme non potrebbero essere riconducibili a quelle in base alle quali è stata sollevata la contestazione di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 12 quinquies. Il ricorso deve essere rigettato.
Rileva la Corte che il collegio della libertà ha analizzato le acquisizioni probatorie in modo puntuale, sottolineando come il contenuto accusatorio da cui far emergere i gravi indizi di responsabilità a carico dello ZU permangono completamente e non vengono smentiti dalle deduzioni difensive. Il Tribunale enumera in maniera dettagliata i gravi elementi indiziari, consistenti nelle numerose conversazioni telefoniche direttamente rappresentative dell'esecuzione in itinere ed in forma continuata della complessa operazione di intestazione fittizia descritta nella contestazione cautelare e supportata dai relativi riscontri documentali. Il Tribunale ha dunque correttamente evidenziato come tutta la lettura dei dati probatori consente una ricostruzione unitaria dell'operazione del giugno 2003, relativa alla costituzione dei fondi già provenienti dal Credit Suisse nel fondo acceso presso l'ER AN and Trust limited delle Bahamas aventi sede in Nassau, aventi come beneficiario US SA, moglie dello ZU, ma in realtà, gestiti, amministrati e riferibili sostanzialmente alla disponibilità di quest'ultimo.
Sotto questo profilo non possono essere accolte le censure relative al tempo di commissione del reato contestato, essendo pacifico che le movimentazioni relative sempre alle disponibilità finanziarie in questione presero le mosse nel giugno del 2003 e si protrassero sino al 2007, anche con l'integrazione di nuovi apporti (v. p. 9 dell'ordinanza del Tribunale del riesame), ne' quelle relative all'indisponibilità dei fondi medesimi da parte dello ZU. Gli elementi che consentono di individuare nello ZU il titolare di fatto delle disponibilità finanziarie e di ritenere formale l'intestazione delle medesime alla moglie US SA sono imponenti, secondo il Tribunale, e la ricostruzione logico - giuridica effettuata appare a questo collegio esente da censure. L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti è stato compiuto da parte del tribunale sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati per quanto concerne la sussistenza di quelli necessari a concretizzare il delitto di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies. È stato, infatti, chiaramente evidenziato come il nucleo iniziale delle disponibilità finanziarie sia stato diviso nel tentativo di farne perdere così l'originaria riconducibilità alla sfera di possesso dello stesso ZU e come, in questa attività, il ruolo del TI, banchiere svizzero e alto dirigente della ER AN di Lugano, Vice presidente della VSG/ASG, associazione di gestori di patrimoni, presidente della Federazione Ticinese delle Associazione fiduciarie e dirigente dell'OAD, organo di contatto per la lotta al riciclaggio di denaro dell'Ufficio di controllo del Dipartimento federale delle finanze elvetiche, sia stato indubbiamente rilevante. Tuttavia sono proprio gli strettissimi collegamenti tra i due, e l'assenza di qualsivoglia intervento della US, che non riguardi la mera apposizione materiale della firma su fogli in bianco procuratigli dal marito per l'esecuzione delle operazioni, che conferma, fondatamente, l'ipotesi accusatoria, oltre al contenuto di numerose altre intercettazioni telefoniche, tra cui appare sufficiente ricordare quelle tra lo stesso ZU e il figlio GN del 13 febbraio 2008 (v. fg. 14 dell'ordinanza del Tribunale del riesame), che evidenziano anche il carattere necessitato del fine illecito perseguito, in considerazione dell'incombente avvio della procedura di prevenzione patrimoniale a carico dello stesso ZU.
Deve essere sottolineato, come codice interpretativo di carattere generale, che la qualità delle intercettazioni, sotto il profilo probatorio, è elevatissima, in considerazione della piena coerenza ed intelligibilità delle stesse, dall'assenza di schermi colloquiali di carattere allusivo, mistificatorio o calunnioso, della rilevabilità immediata degli interessi comuni, della immediata percezione della complementarità sinergica delle azioni programmate di carattere finanziario in ambito transnazionale e intercontinentale.
La configurabilità del reato in esame è stata dunque correttamente ricostruita, proprio sotto il doppio profilo della formale intestazione e della concreta disponibilità delle risorse finanziarie, in base agli elementi fissati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, n. 8 del 2001, ric. Ferrarese, analiticamente riportata nell'ordinanza del Tribunale del riesame (v. p. 7 e 8). Per quanto riguarda la censura relativa alla violazione dell'art. 729 c.p.p. deve rilevarsi che il Tribunale si è correttamente uniformato alla giurisprudenza prevalente secondo cui la sanzione dell'inutilizzabilità sancita dall'art. 729 c.p.p., comma 1, come modificato dalla L. 5 ottobre 2001, n. 367, art. 13, è speciale e come tale non è applicabile in via estensiva o analogica al di fuori dello specifico ambito nel quale essa è prevista, cioè quello delle "rogatorie all'estero". Ne consegue che la suddetta previsione sanzionatoria non è applicabile all'acquisizione di informazioni, emerse all'interno di un procedimento penale all'estero, che spontaneamente ed autonomamente l'Autorità giudiziaria di uno Stato ha offerto all'autorità giudiziaria italiana (Cass., sez. 6^, 27 gennaio 2005, n. 9960, CED 231048). Che tale sia il contesto all'interno del quale è maturata l'acquisizione della documentazione in oggetto emerge chiaramente dalla lettura integrata dell'ordinanza del Tribunale del riesame (v. p. 10) e dell'ordinanza di custodia cautelare (v. p. 22, 23) alla cui motivazione la prima fa legittimo esplicito riferimento per la congruità della motivazione per relationem (Cass., sez. 1, 14 ottobre 1998, n. 5021, Roccia). La relativa documentazione deve quindi ritenersi, allo stato, pienamente utilizzabile, precisato anche che la spontaneità del conferimento nasce dal trasferimento avvenuto con un procedimento in cui la richiesta non è stata formulata dall'Autorità giudiziaria, ma ha seguito normali canali di cooperazione informativa, espressione di naturale collaborazione istituzionale nei settori di specifica competenza tra singole amministrazioni, senza che vi sia alcun limite ufficiale all'utilizzazione della stessa. È evidente, infatti, che in questo caso l'utilizzazione è stata assolutamente funzionale alla finalità della trasmissione, avvenuta "per scopi informativi". Una interpretazione corretta dell'art. 729 c.p.p., deve far ritenere inutilizzabili soltanto le prove acquisite o trasmesse dalle Autorità straniere in violazione di specifiche disposizioni internazionali inequivocabilmente dirette ad introdurre modalità inderogabili di acquisizione e di trasmissione. Peraltro le censure formulate in ordine all'autenticità della documentazione sono generiche e assolutamente prive di riscontri di riferimento;
deve altresì ritenersi applicabile la disciplina di cui all'art. 234 c.p.p., in quanto non appare contestabile la natura documentale degli atti, essendo gli stessi ricognitivi di una realtà contabile, e assolutamente rilevanti per ricostruire il complessivo quadro finanziario, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, delle operazioni effettuate all'interno del contesto in cui si è sviluppato il fatto da accertare.
Per quanto riguarda la censura relativa alla sussistenza dell'aggravate di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, il collegio ritiene che la stessa sia infondata. Il concorso esterno del ricorrente con l'associazione di stampo mafioso denominata "Cosa nostra" è stata motivata in base ai rapporti accertati con i capi dell'organizzazione, emersi e sanzionati con la sentenza del GUP del Tribunale di Palermo in data 30 ottobre 2006, con la pena di anni cinque di reclusione, in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p.p., che trova il suo antecedente storico nella sentenza del
1992, in cui lo ZU venne condannato per favoreggiamento reale in relazione all'ausilio reso a NO TO nell'occultare i proventi della sua partecipazione mafiosa, e per gli altri contatti strutturali con esponenti di primo piano dell'organizzazione in questione, la cui rilevanza penale è stata coperta dall'istituto della prescrizione. D'altra parte, per giurisprudenza costante, l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, si riconnette al cd. "metodo mafioso" nell'esecuzione dei reati, ovvero alla finalità specifica di agevolare l'attività dell'organizzazione mafiosa in quanto tale, prevedendo due tipologie di condotta: 1) quella in cui l'agente nella commissione del reato abbia agito con il fine specifico di agevolare e rafforzare l'associazione mafiosa e, 2) quella che abbia usato consapevolmente il metodo di intimidazione del vincolo associativo, sostanziato dall'esercizio della forza vessatoria che induce le vittime all'omertà, secondo la tipologia della condotta connotante tipicamente l'associazione di cui all'art.416 bis c.p.. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite,
l'aggravante è configurabile anche con riferimento ai reati fine commessi dai medesimi appartenenti al sodalizio criminoso (Sez. Un., 28 marzo 2001, n. 10). L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti, anche per questo aspetto, è stato dunque correttamente compiuto da parte del tribunale sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati per quanto concerne la sussistenza dei requisiti, necessari a concretizzare il delitto aggravato de quo.
Il ragionamento effettuato dai giudici di merito per escludere la sussistenza di elementi tali da modificare il quadro cautelare e ritenere insussistenti le esigenze che richiedono l'applicazione della misura arresti domiciliari è esente da censure logico - giuridiche che possono essere sussunte all'interno del giudizio di legittimità.
Correttamente è stata ritenuta ancora sussistente la presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p., comma 3 in ordine alla gravità delle esigenze cautelari ed alla esclusiva adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari, vista l'età dello ZU, che è superabile solo in presenza di specifiche, singole contestazioni offerte dalla difesa e che nel caso in oggetto non possono ritenersi sussistenti (v, Cass. Sez. 6^, n. 4289/96 e Cass., sez. 6^, 18 gennaio 2000, Basile) (v. p. 17 dell'ord. del Tribunale del riesame). Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2008