Sentenza 5 aprile 2007
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, non contrasta con il disposto dell'art. 91 cod. proc. civ. la decisione del giudice di compensare in tutto od in parte le spese processuali, non precludendo la norma processuale tale facoltà. Ne consegue che il sindacato di legittimità è da intendersi limitato alla sola violazione del principio per cui le spese non possono essere poste interamente a carico della parte vittoriosa, mentre non può riguardare la decisione di compensarle, trattandosi di valutazione di merito.
Commentario • 1
- 1. Ingiustamente carcerato, ma i danni non sono mai presunti (Cass. 55787/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/04/2007, n. 19986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19986 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 05/04/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 328
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 43405/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
ET NI, nato a [...] S. Anastasia il 9 marzo del 1937;
avverso l'ordinanza della corte d'appello di Catania del 6 giugno del 2006;
udita la relazione svolta del Consigliere Dott. Ciro Petti;
letta la richiesta del sostituto procuratore generale Dott. MONETTI Vito, il quale ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza limitatamente alla compensazione delle spese;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Con ordinanza del 6 giugno del 2006, la corte d'appello di Catania, giudicando in sede di rinvio dalla cassazione, accoglieva l'istanza avanzata nell'interesse di ET NI, diretta ad ottenere un equo indennizzo per l'illegittima detenzione cautelare sofferta dal 22 settembre 1992 al 22 aprile del 1993, quale imputato del delitto di cui all'art. 648 ter c.p. e determinava in Euro 36.574,05 l'importo dovuto a titolo di equa riparazione, di cui Euro 16574,05 per la custodia cautelare sofferta ed Euro 20000,00 per le ripercussioni patrimoniali, per la sofferenza psicologica e per il danno all'immagine.
Ricorre per cassazione il ET per mezzo del proprio difensore denunciando:
l'erronea applicazione dell'art. 315 c.p.p. e dell'art. 3 Cost. nonché manifesta illogicità della motivazione: sostiene il ricorrente che il giudice della liquidazione deve anzitutto determinare la somma base calcolata in base al criterio matematico, la quale somma costituisce l'importo minimo liquidabile, al quale vanno poi aggiunti gli importi per le ripercussioni patrimoniali e morali nei limiti del tetto massimo risarcibile;
la violazione dell'art. 91 c.p.c. per la compensazione delle spese. IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato.
Giova premettere che l'equa riparazione non ha natura risarcitoria ma indennitaria, in quanto l'obbligazione dello Stato non nasce ex delicto, ma deriva dal principio di solidarietà verso la vittima di una detenzione ingiusta. Di conseguenza la determinazione del quantum non può che essere rimessa alla valutazione equitativa del giudice, il quale, in forza del rinvio, in quanto compatibili, alle norme sulla riparazione dell'errore giudiziario deve tenere conto sia dell'elemento oggettivo costituito dalla durata della detenzione ingiustamente sofferta, sia di quello soggettivo ambientale che ricomprende le modalità della restrizione, lo strepitus fori determinato dalla detenzione nonché le sofferenze morali e psicologiche patite dal richiedente oltre che le conseguenze strettamente patrimoniali. La natura equitativa della liquidazione restringe i margini del sindacato di legittimità ai casi in cui il giudice di merito eserciti la sua valutazione d'equità senza indicare i parametri della valutazione stessa ovvero applicando questi parametri in modo palesemente illogico (in tal senso cfr. anche Cass. Sez. 4^, n. 3536 del 13.6.2000). Per la concreta determinazione dell'indennizzo, al fine di evitare disparità di trattamento tra situazioni soggettive ed oggettive omologhe, secondo la giurisprudenza che sembra prevalere in questa corte (cfr. cass. Sez. Un. 24287 del 2001, sez. 3^ 23211 del 2004;
3709 del 1999), la liquidazione dell'indennizzo va compiuta con riferimento al parametro aritmetico che è costituito dal rapporto tra il tetto massimo della riparazione di cui all'art. 315 c.p.p. e il termine massimo della custodia cautelare ex artt. 303 e 304 c.p.p., espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita.
Tuttavia tale criterio di determinazione non è vincolante in assoluto, ma essendo l'unico che raccorda a dati certi e paritari il pregiudizio derivante dalla limitazione della libertà, costituisce il parametro base per la liquidazione della riparazione da parte del giudice, il quale, in presenza di situazioni particolari potrà derogarvi o in senso ampliativo - purché nei limiti del tetto massimo fissato dall'art. 315 c.p.p., comma 2 - o in senso restrittivo, a condizione che, in un caso o nell'altro, dia congruo conto della valutazione dei relativi parametri di riferimento. Non è quindi esatto l'assunto del ricorrente secondo il quale il giudice non potrebbe mai scendere al di sotto del parametro aritmetico, anzi dovrebbe sempre aumentarlo perché questo costituisce solo il parametro minimo sul quale poi determinare in concreto l'indennizzo. Da ciò consegue che la determinazione dell'indennizzo in base al solo criterio aritmetico non è di per sè illegittima, allorché il giudice evidenzi l'idoneità di siffatta liquidazione a soddisfare entrambi i parametri oggettivo e soggettivo, allorché cioè dimostri di avere tenuto conto, sia della durata della custodia illegittimamente sofferta che delle conseguenze personali.
Ciò premesso, nel caso di specie la corte distrettuale, partendo dalla corretta premessa che il tetto massimo stabilito dal legislatore è preordinato al ristoro di tutte le conseguenze dannose ipotizzabili, ha identificato tre profili di "compromissione" e precisamente quello legato alla durata della custodia cautelare, quello relativo alla situazione familiare e sociale, e quello relativo all'aspetto patrimoniale, suddividendo idealmente per tre la somma liquidabile per ogni giorno di detenzione. Indi, esaminando i tre profili, ha osservato che, a fronte di un certo effetto pregiudizievole per il ricorrente e per i suoi familiari, legato al fatto della detenzione e della gravità delle accuse, non erano stati raccolti elementi certi in relazione alle compromissioni patrimoniali mentre, per quanto concerneva l'immagine, hanno sottolineato che il ricorrente aveva precedenti penali ed era risultato in contatto con esponenti mafiosi. Sulla base di tali elementi ha calcolato, con motivazione adeguata, l'importo spettante per le compromissioni soggettive ed oggettive determinando la somma finale innanzi indicata.
Siffatta liquidazione è conforme alla legge perché l'unico limite posto al giudice è costituito dal divieto di liquidare una somma superiore a quella prevista dalla legge.
Infondato è anche il secondo motivo poiché la compensazione delle spese non viola l'art. 91 c.p.c., il quale impedisce di porre a carico della parte vittoriosa le spese di lite, ma non preclude al giudice la facoltà di compensarle in tutto o in parte. Quindi la compensazione non è di per sè in contrasto con l'articolo innanzi indicato. D'altra parte il ricorrente non ha indicato la ragione per la quale essa nella fattispecie sarebbe illegittima Inoltre fecondo l'orientamento espresso da questa corte, in materia di spese, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione del principio per cui esse non possono essere poste interamente a carico della parte vittoriosa, ma non può riguardare la decisione di compensarle perché si tratta di una valutazione di merito (Cass. 11 maggio 2000, Min. Tesoro c/ Salomone).
P.Q.M.
La Corte;
Letto l'articolo 616 c.p.p.;
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 aprile del 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2007