Sentenza 14 ottobre 1998
Massime • 1
In materia cautelare la motivazione "per relationem" non dà luogo ad un provvedimento complesso, risultante cioè da più provvedimenti nello stesso convergenti , ma ad un documento unitario, semplificato nella sua veste grafica in quanto per la lettura di alcune parti della motivazione si rinvia ad altro documento di comune conoscenza. Non è necessario che il provvedimento richiamato sia definitivo ed immodificabile, in quanto l'eventuale annullamento o la modifica non ne fanno venir meno l'esistenza come realtà grafica, ma possono incidere solo indirettamente sul provvedimento richiamante allorché sia intervenuta una statuizione relativa al contenuto dell'ordinanza richiamata. (Fattispecie in cui si è esclusa ogni interferenza in quanto l'ordinanza richiamata era stata annullata per vizi del procedimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/1998, n. 5021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5021 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 14.10.1998
1.Dott. MACRÌ GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2.Dott. FAZZIOLI EDOARDO " N.5021
3.Dott. MOCALI PIERO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. CAMPO STEFANO " N.19160/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) CC GI n. il 24.04.1941
avverso ordinanza del 19.01.1998 TRIB. LIBERTÀ di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere FAZZIOLI EDOARDO lette le conclusioni del P.G. Dr. Elena Paciotti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
In fatto e in diritto.
1. Con ordinanza del 19 gennaio 1998 il tribunale di Milano confermava in sede di riesame l'ordinanza del gip dello stesso tribunale con la quale, in data 18 dicembre 1997, aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di CC RG, indagato per i delitti di cui agli artt.74 e 75, l. 22 dicembre 1975, n. 685 e 71 e 74 stessa legge.
Rilevava il tribunale, per la parte che qui interessa, che il gip aveva in un primo tempo rigettato la richiesta di emissione del provvedimento cautelare presentata dal p.m. nei confronti del CC nell'ambito dell'originario procedimento 892/97; che tale ordinanza era stata, tuttavia, riformata su appello del p.m. da parte del tribunale che aveva disposto la emissione della misura cautelare, che il p.m tuttavia, avendo acquisito ulteriori elementi, aveva effettuato lo stralcio della posizione del CC ed aperto un nuovo procedimento (4711/97), richiedendo nuovamente al gip la emissione di misura cautelare nei confronti del CC;
che il gip aveva accolto la richiesta;
che l'ordinanza sottoposta a riesame, doveva essere confermata perché sulla base delle considerazioni già esposte dallo stesso tribunale nel provvedimento con il quale aveva accolto l'appello del p.m., che doveva intendersi espressamente richiamato e trascritto, e sulla base dei nuovi elementi acquisiti dal p.m., doveva di affermarsi l'esistenza di gravi indizi di consapevolezza.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il CC RG a mezzo del difensore, avv. Armando Salaroli, denunziando la violazione del ne bis in idem cautelare in quanto ordinanza sarebbe stata emessa per 21 stessi reati di cui alla richiesta già rigettata dal gip e per mancanza di motivazione in quanto l'ordinanza del tribunale con la quale, in accoglimento dell'appello proposto dal p.m. era stata disposta la misura cautelare, sarebbe stata annullata da questa Corte.
3. Il motivi di ricorso sono infondati.
3 a. Deve escludersi che il p.m., nella fase delle indagini preliminari chiedere, in presenza di ulteriori elementi di prova, per gli stessi fatti nei confronti della stessa persona la emissione di una nuova misura cautelare. Deve anzi affermarsi che vige il principio opposto in quanto, ai sensi dell'art. 297 comma 3, c.p.p., il p.m. può sempre richiedere l'emissione di altre ordinanze cautelari anche per lo stesso fatto, fermo restando che i termini della misura, in ogni caso "decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave".
3 b. Con riferimento al secondo motivo il ricorrente non contesta la legittimità da parte del tribunale della motivazione per relationem all'ordinanza con la quale il tribunale ha accolto l'appello del p.m., ma assume che alla stessa non poteva farsi riferimento perché "non ancora esecutiva e, per di più annullata" da questa Corte proprio nei confronti del CC.
Va, in proposito, rilevato che nella motivazione per relationem il provvedimento al quale ci si riferisce è richiamato per motivi di correntezza e di praticità, ritenendosi del tutto inutile ripetere e materialmente riscrivere ragionamenti e argomenti, già trattati in precedenza ed ampiamente conosciuti da tutti gli interessati. La motivazione per relationem non dà quindi luogo ad un provvedimento complesso, costituito cioè da più provvedimenti nella stessa convergenti, ma ad un documento unitario, semplificato nella sua veste grafica, perché per la lettura di alcune parti della motivazione si rinvia ad altro documento di comune conoscenza. La circostanza., quindi, che il provvedimento richiamato non sia definitivo e che possa essere modificato, non incide sulla motivazione del secondo provvedimento in quanto, anche nel caso di annullamento o di revoca del primo provvedimento, quelli che vengono meno sono i suoi effetti giuridici, ma non la sua esistenza come realtà grafica.
Di conseguenza l'annullamento o la modifica del provvedimento richiamato può incidere soltanto indirettamente sul provvedimento che lo richiama, nel senso che se per ipotesi venga dichiarata la manifesta illogicità della prima motivazione, necessariamente deve ritenersi manifestamente illogico anche il secondo provvedimento che contiene trascritta, sia pure fittiziamente, nel suo testo quella stessa motivazione.
Tale ipotesi, tuttavia, non ricorre nel caso di specie. L'ordinanza del tribunale di Milano con la quale è stato accolto l'appello del p.m. è stata, infatti, annullata da questa Corte con la sentenza 20 marzo 1998 per vizi del procedimento, in quanto essendo il CC detenuto fuori della circoscrizione del giudice d'appello, 1Pur avendo richiesto di presenziare all'udienza camerale, non era stato tradotto innanzi al tribunale competente e, quindi, non era stato messo in grado di esercitare le facoltà difensive a lui accordate dalla legge.
Non essendo, pertanto, intervenuta alcuna statuizione in ordine alla legittimità del contenuto ordinanza in esame, l'annullamento disposto da questa Corte per vizi del procedimento in cui è stata emessa l'ordinanza richiamata per relationem, non può influire sull'ordinanza impugnata del tutto autonoma rispetto alla prima ed emessa in diverso procedimento.
4. Non avendo, pertanto, il ricorrente formulato altri motivi di impugnazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento. A cura della cancelleria deve provvedersi agli adempimenti di cui all'art.94, comma iter, disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art.94, comma 1 ter, disp. att., c.p.p..
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 1998