CASS
Sentenza 6 giugno 2023
Sentenza 6 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2023, n. 24290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24290 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LA NA TO nato a [...] il [...] LA NA TY nato a [...] il [...] RI EX nato a [...] il [...] NU RI nato a [...] il [...] LA NA AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo ([11 6;""rr» 91'1 rej L7-"D-1-23.1 udito il difensore 1 I Penale Sent. Sez. 2 Num. 24290 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 16/02/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 19/11/2021 la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza del Gup del tribunale di Modena che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato LA IN ET, LA IN RO, ZI LE, NU IO e LA IN IS in ordine ai reati di furto loro rispettivamente ascritti, aggravati ai sensi dell'articolo 625 numero 7 e 7 bis cod pen, trattandosi di furti posti in essere su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture di servizi pubblici o dai privati in regime di concessione pubblica, LA IN ET anche delle rapine di cui al capo F) e G), 2. Ricorrono per Cassazione tutti gli imputati: 3. LA IN ET e LA IN IS con un unico ricorso deducono: 3.1. vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di rapina contestato ai capi F) e G) al solo LA IN ET. Contesta che la Corte d'appello con riferimento alle doglianze difensive si è limitata a rappresentare solamente le ragioni del diniego della doglianza relativa all'acquisizione dei CD registrati dall'imputato ma non ha specificato le argomentazioni giuridiche e fattuali che avevano portato il collegio bolognese a non accogliere la doglianza attinente alla sussistenza dei delitti in questione;
3.2. violazione di legge per non avere la Corte d'appello interpretato correttamente il disposto di cui all'articolo 628 codice penale. Ritiene che dalla stessa descrizione degli eventi fornita dal teste CO GR non pare consentito ipotizzare che le condotte si presentino idonee ad integrare la violazione dell'articolo 628 codice penale, perchè: a) il 09/07/2019 GR aveva dichiarato ai carabinieri di Modena di non avere mai avuto forti scontri con questi soggetti "perché incutono paura e non ho intenzione di mettermi a fare storie, quello che ho fatto è stato sempre quello di segnalare gli avvenimenti alla società"; b) non risulta acquisito alcun riscontro idoneo a comprovare che tra il GR e il LA IN ET si siano mai verificati scontri verbali o fisici;
c) non risulta che sia stato posto in essere dal LA IN alcuna condotta minacciosa in occasione degli accessi dell'imputato nell'area adibita alla raccolta dei rifiuti in data 24/11/2018 e 26/03/2019; d) anche a ritenere realizzate dette condotte non può ipotizzarsi che le stesse configurano una minaccia ai sensi dell'articolo 628 codice penale. Dai filmati contenuti nei CD (di cui si era chiesta l'acquisizione) non emerge una situazione correlabile a uno stato di tensione fra i due soggetti, anzi emerge un atteggiamento dello stesso operatore completamente differente in quanto il colloquio tra lui e il LA IN ha avuto luogo con toni confidenziali e certamente non minacciosi. Viene ribadita la necessità di acquisire i CD;
3.3. violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva e comunque vizio della motivazione con riferimento alla mancata acquisizione di CD comprovanti la rispondenza al vero delle dichiarazioni rese dall'imputato LA IN ET. Evidenzia il ricorrente che la Corte d'appello ha riconosciuto che la difesa aveva dedotto la nullità dell'ordinanza del Gip che il 23/10/2020 aveva rigettato la richiesta difensiva di produzione dei CD Rom senza motivare le ragioni del rigetto. Rileva anche, con riferimento alla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 441 comma 5 codice procedura penale, che la motivazione della sentenza si presenta contraddittoria e manifestamente illogica. La Corte d'appello ha ritenuto manifestamente irrilevante e superflua la produzione del CD. Tale assunto secondo il ricorrente si presenta errato e illogico. Viene sottolineato che l'unico riscontro che l'imputato poteva fornire a supporto della sua ricostruzione degli eventi era rappresentato proprio dai CD;
3.4. vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'articolo 62 comma 1 numero 4 lamentano i ricorrenti omessa motivazione essendosi la Corte limitata ad affermare che andavano ribadite le considerazioni esposte nei confronti dei coimputati senza considerare che erano contestate differenti condotte attinenti a beni diversi;
3.5. vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio 4. LA IN RO deduce erronea applicazione di legge con riguardo al disconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 62 numero 4. 5. ZI LE e NU IO deducono omessa motivazione in ordine alla ry:LLA richiesta del beneficio della sospensione condizionale pena e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio 6. La parte civile società Fiera spa ha presentato conclusioni scritte e nota spese nei confronti di LA IN ET e LA IN AN Considerato in diritto 1. I ricorsi di LA IN ET e LA IN IS sono inammissibili. 1.1. Con riguardo al terzo motivo di ricorso osserva il Collegio che, nell'ambito di procedimento celebrato con il giudizio abbreviato, la richiesta di assumere una prova, nel caso specifico l'acquisizione dei CD Rom, alla quale non è stata condizionata la scelta del rito, non è idonea a far risorgere in capo all'istante, ne' 2 in primo grado ne' tantomeno nel giudizio d'impugnazione, quel "diritto alla prova" al cui esercizio l'imputato ha rinunciato formulando la richiesta di rito alternativo non condizionato. Sicché il mancato accoglimento di tale sollecitazione non può costituire vizio censurabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) (Sez. 5, n. 5931 del 2006, Rv. 233845; Sez. 6, n. 15086 del 2011 Rv. 249910; Sez. 1, n. 3253 del 2019 Rv. 276395). Correlativamente, e sul piano del preteso vizio di motivazione, si è stabilito che la "celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato, se non impedisce al giudice d'appello di esercitare i poteri di integrazione probatoria, comporta tuttavia l'esclusione di un diritto dell'imputato a richiedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ed un corrispondente obbligo per il giudice di motivare il diniego di tale richiesta" (Cass. N. 3609 del 2011, rv. 249161; N. 3584 del 2012 Rv. 253729;) In sintesi, è stato affermato da questa Corte che il giudice del rito abbreviato esercita in punto di integrazione della prova, ed in particolare di rinnovazione della istruzione, un potere discrezionale che attiene al merito, e che sotto questo profilo è insuscettibile di sindacato, anche nella forma indiretta costituita dal parametro della motivazione esplicita, aggiungendo però che ciò non vuoi dire che siano possibili ed inemendabili comportamenti illegali, arbitrari od irrazionali. (in tal senso Cass. n. 1400 del 2015 Rv. 261799). Deve però trattarsi di vizi della decisione e della relativa motivazione, che all'evidenza dipendono dall'erronea decisione di non provvedere all'integrazione della prova. In altre parole il ricorrente deve dimostrare l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate qualora si fosse provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello (Sez. 2, n. 48630 del 2015Rv. 265323; Sez. 2, n. 40855 del 2017 Rv. 271163; Sez. 5, n. 32379 del 2018 Rv. 273577) Peraltro, l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. 4^, 4 dicembre 2003, Cozzano ed altri). 3 Nel caso di specie il ricorrente si è limitato a lamentare la mancata acquisizione dei CD Rom, qualificate come prove sopravvenute, senza indicare, non solo se da dette registrazioni fossero emersi elementi nuovi o diversi rispetto a quelli presenti nel momento in cui l'imputato ha avanzato richiesta di giudizio abbreviato incondizionato, ma soprattutto se dal tessuto argomentativo della sentenza fosse desumibile una grave lacuna del ragionamento probatorio e della sua rappresentazione a livello motivazionale emendabile con l'acquisizione di detti CD. In particolare, il ricorrente non ha considerato che la Corte ha ritenuto manifestamente irrilevante e superflua la documentazione informatica perché relativa a circostanze che non attengono alle condotte criminose oggetto di processo, verificatesi molto tempo prima della registrazione , del CD da parte dell'imputato. É stato altresì sottolineato come dette registrazioni non minano in alcun modo la credibilità delle dichiarazioni degli operatori (lineari coerenti precise e concordanti in merito alle minacce subite da alcuni degli autori del furti), nè incidono, come vorrebbe la difesa, sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Le censure difensive risultano pertanto generiche e comunque manifestamente infondate perché non pongono in evidenza la desumibilità o meno, dal tessuto argomentativo della sentenza, posto in relazione alla lamentata mancata acquisizione, di una grave lacuna del ragionamento probatorio e della sua rappresentazione a livello motivazionale. 1.2. Con il primo e il secondo motivo LA IN ET ha proposto doglianze che investono le rapine di cui ai capi F) e G) e che si riflettono esclusivamente sui criteri di valutazione del materiale probatorio, puntualmente delibato dei giudici di merito, i quali hanno offerto - su tutti i punti della vicenda, ora nuovamente rievocati dal ricorrente - una motivazione del tutto esauriente, contestabile solo proponendo una non consentita lettura alternativa dei fatti. I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi in punto di ricostruzione del fatto e delle responsabilità, tendenti ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dai giudici d'appello. Statuizioni sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio con riguardo alla qualificazione dei fatti accaduti il 24/11/2018 e il 26/03/2019 come rapina. Con riguardo ai reati in esame ci si trova di fronte a due sentenze, di primo e secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che si salda perfettamente con quella precedente si da costituire un unico complessivo corpo argomentativo, privo di 4 lacune, considerato che la sentenza impugnata, ha dato comunque congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza. Il giudizio di responsabilità si fonda sulla deposizione di un dipendente della società HE, GR CO, che ha dichiarato che "occhio di lince" soprannome di LA IN ET nelle due occasioni del 24/11/2018 e 26/03/2019 proferì nei riguardi suoi e dei suoi colleghi frasi chiaramente minacciose e mimò gesti intimidatori (cfr. pag. 6 sentenza di primo grado, richiamata dalla sentenza di appello). Anche altri dipendenti hanno fatto riferimento a minacce subite che poiché non è stato possibile collocarle in date precise non hanno portato alla contestazione di specifici reati di rapina anziché di furto. Come indicato nelle sentenze di merito tali dichiarazioni assumono però rilevanza al fine di dare conto della difficoltà di una situazione ambientale patita dai dipendenti della ER, del tutto diversa da quella prospettata dagli imputati al fine di sminuire le proprie responsabilità. A fronte di quanto indicato dai giudici di merito le doglianze articolate nel primo e secondo motivo di ricorso sono diverse da quelle consentite perché non sono volte ad evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e illogicità percepibili ictu °cui/ della sentenza impugnata, bensì mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di adeguata motivazione, strettamente ancorata a una disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. 1.3. Con riguarda il quarto motivo di ricorso che investe il diniego della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità deve rilevarsi che IN ET è stato condannato oltre che per le rapine di cui ai capi F) e G ) anche per i furti aggravati di cui al capo B in concorso con LA IN RO ( si tratta di 183 episodi di furto, aggravato anche ex articolo 625 numero 7 bis) e che LA IN IS è stato condannato per i furti aggravati di cui al capo E) (si tratta di 59 episodi di furto, aggravato anche ai sensi dell'articolo 625 numero 7 bis) Ciò premesso deve rilevarsi che è pacifico per giurisprudenza costante che in tema di delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio il danno patrimoniale, ai fini della concessione dell'attenuante in argomento, deve essere specialmente tenue cioè non solo lieve, ma lievissimo ossia di -ilevanza economica minima. Ne consegue che un danno non grave o di esigua rilevanza, mentre può costituire utile elemento di valutazione ai fini della quantificazione della pena o anche della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non può rivestire quel carattere di speciale tenuità che è elemento della specifica attenuante in argomento. Deve aggiungersi che è insegnamento giurisprudenziale costante che 5 ai fini della configurabilità dell'attenuante in parola rilevano oltre al valore economico del danno anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati alla persona offesa dalla condotta delittuosa complessivamente valutata. La sentenza impugnata si è attenuta a tali principi oggettivi nell'escludere l'attenuante in parola. 1.4. Inammissibile siccome generica è la doglianza sulla entità della pena, la quale è stata inflitta con congruo richiamo alla condotta concreta ed alla personalità dell'agente. 2. Ricorso di LA IN RO. 2.1. Le argomentazioni espresse con riguardo a LA IN ET in ordine alla censura che investe il diniego dell'attenuante di particolare tenuità del danno valgono anche nei confronti di LA IN RO che risponde in concorso con della IN ET del capo B) e in concorso con NU IO con riguardo ai furti aggravati di cui al capo C). Come già indicato ai fini della configurabilità dell'attenuante in parola rilevano oltre al valore economico del danno anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati alla persona offesa dalla condotta delittuosa complessivamente valutata. Tale apprezzamento risolvendosi nella verifica di circostanze fattuali è però riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità se, come nel caso di specie, immune da vizi logici e giuridici (cfr. pag. 10 sentenza impugnata. Anche il ricorso di LA IN RO è inammissibile 3. Ricorso di ZI LE e NU IO 3.1. I motivi di ricorso di ZI LE e NU IO che investono la determinazione della pena sono inammissibili. La motivazione offerta dai giudici a quibus in tema valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio applicato in prime cure si rivela del tutto coerente e congrua, a fronte delle doglianze aspecifiche dedotte sul punto in sede di ricorso 3.2. Fondata è invece la censura che investe la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata da entrambi i ricorrenti con i motivi d'appello. Vi è stata sul punto omessa motivazione da parte del giudice di appello a fronte di una specifica richiesta avanzata dagli imputati nei motivi di gravame. La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna limitatamente detta questione (Cass. Sez. un. N.22533 del 2019, Salerno). 4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata nei confronti di NU IO e ZI LE limitatamente alla sospensione condizionale della pena 6 con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto. I ricorsi di LA IN ET, LA IN IS e LA IN RO devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. 5. LA IN ET e LA IN AN devono essere condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile ER spa che vengono liquidate in complessivi euro 4.500,00 oltre accessori di legge
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NU IO e ZI LE limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello Di Bologna per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibili i ricorsi di LA IN ET, LA IN IS e LA IN RO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. CO LA IN ET e LA IN IS, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile HE spa che liquida in complessivi euro 4.500,00 oltre accessori di legge Così deciso il 16/02/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo ([11 6;""rr» 91'1 rej L7-"D-1-23.1 udito il difensore 1 I Penale Sent. Sez. 2 Num. 24290 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 16/02/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 19/11/2021 la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza del Gup del tribunale di Modena che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato LA IN ET, LA IN RO, ZI LE, NU IO e LA IN IS in ordine ai reati di furto loro rispettivamente ascritti, aggravati ai sensi dell'articolo 625 numero 7 e 7 bis cod pen, trattandosi di furti posti in essere su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture di servizi pubblici o dai privati in regime di concessione pubblica, LA IN ET anche delle rapine di cui al capo F) e G), 2. Ricorrono per Cassazione tutti gli imputati: 3. LA IN ET e LA IN IS con un unico ricorso deducono: 3.1. vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di rapina contestato ai capi F) e G) al solo LA IN ET. Contesta che la Corte d'appello con riferimento alle doglianze difensive si è limitata a rappresentare solamente le ragioni del diniego della doglianza relativa all'acquisizione dei CD registrati dall'imputato ma non ha specificato le argomentazioni giuridiche e fattuali che avevano portato il collegio bolognese a non accogliere la doglianza attinente alla sussistenza dei delitti in questione;
3.2. violazione di legge per non avere la Corte d'appello interpretato correttamente il disposto di cui all'articolo 628 codice penale. Ritiene che dalla stessa descrizione degli eventi fornita dal teste CO GR non pare consentito ipotizzare che le condotte si presentino idonee ad integrare la violazione dell'articolo 628 codice penale, perchè: a) il 09/07/2019 GR aveva dichiarato ai carabinieri di Modena di non avere mai avuto forti scontri con questi soggetti "perché incutono paura e non ho intenzione di mettermi a fare storie, quello che ho fatto è stato sempre quello di segnalare gli avvenimenti alla società"; b) non risulta acquisito alcun riscontro idoneo a comprovare che tra il GR e il LA IN ET si siano mai verificati scontri verbali o fisici;
c) non risulta che sia stato posto in essere dal LA IN alcuna condotta minacciosa in occasione degli accessi dell'imputato nell'area adibita alla raccolta dei rifiuti in data 24/11/2018 e 26/03/2019; d) anche a ritenere realizzate dette condotte non può ipotizzarsi che le stesse configurano una minaccia ai sensi dell'articolo 628 codice penale. Dai filmati contenuti nei CD (di cui si era chiesta l'acquisizione) non emerge una situazione correlabile a uno stato di tensione fra i due soggetti, anzi emerge un atteggiamento dello stesso operatore completamente differente in quanto il colloquio tra lui e il LA IN ha avuto luogo con toni confidenziali e certamente non minacciosi. Viene ribadita la necessità di acquisire i CD;
3.3. violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva e comunque vizio della motivazione con riferimento alla mancata acquisizione di CD comprovanti la rispondenza al vero delle dichiarazioni rese dall'imputato LA IN ET. Evidenzia il ricorrente che la Corte d'appello ha riconosciuto che la difesa aveva dedotto la nullità dell'ordinanza del Gip che il 23/10/2020 aveva rigettato la richiesta difensiva di produzione dei CD Rom senza motivare le ragioni del rigetto. Rileva anche, con riferimento alla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 441 comma 5 codice procedura penale, che la motivazione della sentenza si presenta contraddittoria e manifestamente illogica. La Corte d'appello ha ritenuto manifestamente irrilevante e superflua la produzione del CD. Tale assunto secondo il ricorrente si presenta errato e illogico. Viene sottolineato che l'unico riscontro che l'imputato poteva fornire a supporto della sua ricostruzione degli eventi era rappresentato proprio dai CD;
3.4. vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'articolo 62 comma 1 numero 4 lamentano i ricorrenti omessa motivazione essendosi la Corte limitata ad affermare che andavano ribadite le considerazioni esposte nei confronti dei coimputati senza considerare che erano contestate differenti condotte attinenti a beni diversi;
3.5. vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio 4. LA IN RO deduce erronea applicazione di legge con riguardo al disconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 62 numero 4. 5. ZI LE e NU IO deducono omessa motivazione in ordine alla ry:LLA richiesta del beneficio della sospensione condizionale pena e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio 6. La parte civile società Fiera spa ha presentato conclusioni scritte e nota spese nei confronti di LA IN ET e LA IN AN Considerato in diritto 1. I ricorsi di LA IN ET e LA IN IS sono inammissibili. 1.1. Con riguardo al terzo motivo di ricorso osserva il Collegio che, nell'ambito di procedimento celebrato con il giudizio abbreviato, la richiesta di assumere una prova, nel caso specifico l'acquisizione dei CD Rom, alla quale non è stata condizionata la scelta del rito, non è idonea a far risorgere in capo all'istante, ne' 2 in primo grado ne' tantomeno nel giudizio d'impugnazione, quel "diritto alla prova" al cui esercizio l'imputato ha rinunciato formulando la richiesta di rito alternativo non condizionato. Sicché il mancato accoglimento di tale sollecitazione non può costituire vizio censurabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) (Sez. 5, n. 5931 del 2006, Rv. 233845; Sez. 6, n. 15086 del 2011 Rv. 249910; Sez. 1, n. 3253 del 2019 Rv. 276395). Correlativamente, e sul piano del preteso vizio di motivazione, si è stabilito che la "celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato, se non impedisce al giudice d'appello di esercitare i poteri di integrazione probatoria, comporta tuttavia l'esclusione di un diritto dell'imputato a richiedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ed un corrispondente obbligo per il giudice di motivare il diniego di tale richiesta" (Cass. N. 3609 del 2011, rv. 249161; N. 3584 del 2012 Rv. 253729;) In sintesi, è stato affermato da questa Corte che il giudice del rito abbreviato esercita in punto di integrazione della prova, ed in particolare di rinnovazione della istruzione, un potere discrezionale che attiene al merito, e che sotto questo profilo è insuscettibile di sindacato, anche nella forma indiretta costituita dal parametro della motivazione esplicita, aggiungendo però che ciò non vuoi dire che siano possibili ed inemendabili comportamenti illegali, arbitrari od irrazionali. (in tal senso Cass. n. 1400 del 2015 Rv. 261799). Deve però trattarsi di vizi della decisione e della relativa motivazione, che all'evidenza dipendono dall'erronea decisione di non provvedere all'integrazione della prova. In altre parole il ricorrente deve dimostrare l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate qualora si fosse provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello (Sez. 2, n. 48630 del 2015Rv. 265323; Sez. 2, n. 40855 del 2017 Rv. 271163; Sez. 5, n. 32379 del 2018 Rv. 273577) Peraltro, l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. 4^, 4 dicembre 2003, Cozzano ed altri). 3 Nel caso di specie il ricorrente si è limitato a lamentare la mancata acquisizione dei CD Rom, qualificate come prove sopravvenute, senza indicare, non solo se da dette registrazioni fossero emersi elementi nuovi o diversi rispetto a quelli presenti nel momento in cui l'imputato ha avanzato richiesta di giudizio abbreviato incondizionato, ma soprattutto se dal tessuto argomentativo della sentenza fosse desumibile una grave lacuna del ragionamento probatorio e della sua rappresentazione a livello motivazionale emendabile con l'acquisizione di detti CD. In particolare, il ricorrente non ha considerato che la Corte ha ritenuto manifestamente irrilevante e superflua la documentazione informatica perché relativa a circostanze che non attengono alle condotte criminose oggetto di processo, verificatesi molto tempo prima della registrazione , del CD da parte dell'imputato. É stato altresì sottolineato come dette registrazioni non minano in alcun modo la credibilità delle dichiarazioni degli operatori (lineari coerenti precise e concordanti in merito alle minacce subite da alcuni degli autori del furti), nè incidono, come vorrebbe la difesa, sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Le censure difensive risultano pertanto generiche e comunque manifestamente infondate perché non pongono in evidenza la desumibilità o meno, dal tessuto argomentativo della sentenza, posto in relazione alla lamentata mancata acquisizione, di una grave lacuna del ragionamento probatorio e della sua rappresentazione a livello motivazionale. 1.2. Con il primo e il secondo motivo LA IN ET ha proposto doglianze che investono le rapine di cui ai capi F) e G) e che si riflettono esclusivamente sui criteri di valutazione del materiale probatorio, puntualmente delibato dei giudici di merito, i quali hanno offerto - su tutti i punti della vicenda, ora nuovamente rievocati dal ricorrente - una motivazione del tutto esauriente, contestabile solo proponendo una non consentita lettura alternativa dei fatti. I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi in punto di ricostruzione del fatto e delle responsabilità, tendenti ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dai giudici d'appello. Statuizioni sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio con riguardo alla qualificazione dei fatti accaduti il 24/11/2018 e il 26/03/2019 come rapina. Con riguardo ai reati in esame ci si trova di fronte a due sentenze, di primo e secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che si salda perfettamente con quella precedente si da costituire un unico complessivo corpo argomentativo, privo di 4 lacune, considerato che la sentenza impugnata, ha dato comunque congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza. Il giudizio di responsabilità si fonda sulla deposizione di un dipendente della società HE, GR CO, che ha dichiarato che "occhio di lince" soprannome di LA IN ET nelle due occasioni del 24/11/2018 e 26/03/2019 proferì nei riguardi suoi e dei suoi colleghi frasi chiaramente minacciose e mimò gesti intimidatori (cfr. pag. 6 sentenza di primo grado, richiamata dalla sentenza di appello). Anche altri dipendenti hanno fatto riferimento a minacce subite che poiché non è stato possibile collocarle in date precise non hanno portato alla contestazione di specifici reati di rapina anziché di furto. Come indicato nelle sentenze di merito tali dichiarazioni assumono però rilevanza al fine di dare conto della difficoltà di una situazione ambientale patita dai dipendenti della ER, del tutto diversa da quella prospettata dagli imputati al fine di sminuire le proprie responsabilità. A fronte di quanto indicato dai giudici di merito le doglianze articolate nel primo e secondo motivo di ricorso sono diverse da quelle consentite perché non sono volte ad evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e illogicità percepibili ictu °cui/ della sentenza impugnata, bensì mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di adeguata motivazione, strettamente ancorata a una disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. 1.3. Con riguarda il quarto motivo di ricorso che investe il diniego della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità deve rilevarsi che IN ET è stato condannato oltre che per le rapine di cui ai capi F) e G ) anche per i furti aggravati di cui al capo B in concorso con LA IN RO ( si tratta di 183 episodi di furto, aggravato anche ex articolo 625 numero 7 bis) e che LA IN IS è stato condannato per i furti aggravati di cui al capo E) (si tratta di 59 episodi di furto, aggravato anche ai sensi dell'articolo 625 numero 7 bis) Ciò premesso deve rilevarsi che è pacifico per giurisprudenza costante che in tema di delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio il danno patrimoniale, ai fini della concessione dell'attenuante in argomento, deve essere specialmente tenue cioè non solo lieve, ma lievissimo ossia di -ilevanza economica minima. Ne consegue che un danno non grave o di esigua rilevanza, mentre può costituire utile elemento di valutazione ai fini della quantificazione della pena o anche della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non può rivestire quel carattere di speciale tenuità che è elemento della specifica attenuante in argomento. Deve aggiungersi che è insegnamento giurisprudenziale costante che 5 ai fini della configurabilità dell'attenuante in parola rilevano oltre al valore economico del danno anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati alla persona offesa dalla condotta delittuosa complessivamente valutata. La sentenza impugnata si è attenuta a tali principi oggettivi nell'escludere l'attenuante in parola. 1.4. Inammissibile siccome generica è la doglianza sulla entità della pena, la quale è stata inflitta con congruo richiamo alla condotta concreta ed alla personalità dell'agente. 2. Ricorso di LA IN RO. 2.1. Le argomentazioni espresse con riguardo a LA IN ET in ordine alla censura che investe il diniego dell'attenuante di particolare tenuità del danno valgono anche nei confronti di LA IN RO che risponde in concorso con della IN ET del capo B) e in concorso con NU IO con riguardo ai furti aggravati di cui al capo C). Come già indicato ai fini della configurabilità dell'attenuante in parola rilevano oltre al valore economico del danno anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati alla persona offesa dalla condotta delittuosa complessivamente valutata. Tale apprezzamento risolvendosi nella verifica di circostanze fattuali è però riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità se, come nel caso di specie, immune da vizi logici e giuridici (cfr. pag. 10 sentenza impugnata. Anche il ricorso di LA IN RO è inammissibile 3. Ricorso di ZI LE e NU IO 3.1. I motivi di ricorso di ZI LE e NU IO che investono la determinazione della pena sono inammissibili. La motivazione offerta dai giudici a quibus in tema valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio applicato in prime cure si rivela del tutto coerente e congrua, a fronte delle doglianze aspecifiche dedotte sul punto in sede di ricorso 3.2. Fondata è invece la censura che investe la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata da entrambi i ricorrenti con i motivi d'appello. Vi è stata sul punto omessa motivazione da parte del giudice di appello a fronte di una specifica richiesta avanzata dagli imputati nei motivi di gravame. La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna limitatamente detta questione (Cass. Sez. un. N.22533 del 2019, Salerno). 4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata nei confronti di NU IO e ZI LE limitatamente alla sospensione condizionale della pena 6 con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto. I ricorsi di LA IN ET, LA IN IS e LA IN RO devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. 5. LA IN ET e LA IN AN devono essere condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile ER spa che vengono liquidate in complessivi euro 4.500,00 oltre accessori di legge
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NU IO e ZI LE limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello Di Bologna per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibili i ricorsi di LA IN ET, LA IN IS e LA IN RO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. CO LA IN ET e LA IN IS, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile HE spa che liquida in complessivi euro 4.500,00 oltre accessori di legge Così deciso il 16/02/2023