CASS
Sentenza 9 ottobre 2023
Sentenza 9 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/10/2023, n. 40977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40977 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DO CA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 40977 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SESSA TA Data Udienza: 11/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 17.11.2022 la Corte di Appello di Torino ha, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di DO CA, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, commesso nella qualità di amministratore di fatto della Dat S.r.l., dichiarata fallita in data 31.12.2012, condannandolo alla pena di anni uno e mesi e mesi quattro di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche e e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., ha rideterminato, riducendola, le pene accessorie fallimentari al predetto inflitte, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 216 L.F. e 2639 cod. civ. ed illogicità della motivazione con riferimento alla qualifica di amministratore di fatto attribuita al ricorrente. Il socio operativo DO si occupava delle vendite di magazzino mentre il socio amministratore di diritto Balsamo si occupava di tutti gli aspetti contabili e documentali, tributari, insomma, di alta gestione della società, in stretta collaborazione con la commercialista dott.ssa Coco, sua parente. L'attività svolta da DO in quella micro impresa composta di due soli soci era un'attività che avrebbe tranquillamente potuto essere svolta da un impiegato commerciale, da un dirigente, da un consulente esterno. La Dat S.r.l. era invero un piccolo negozio di pezzi industriali nel quale il commesso/cassiere era l'imputato; il fatto che questi avesse rapporti con clienti e fornitori era l'in sé della sua prestazione lavorativa;
era inevitabile che avesse rapporti con i terzi e che avesse la firma sul conto corrente per potere operare e quindi fare bonifici ai fornitori. Egli non ha mai negato, d'altra parte, di aver sbagliato ad effettuare alcuni bonifici per esigenze proprie;
un abuso fuor di dubbio che tuttavia non lo qualifica come amministratore di fatto ma al limite come socio infedele che commette un fatto di appropriazione indebita ad effetto temporaneo (che egli da ripiano subito lasciando la situazione contabile invariata). Nè potrebbe ritenersi esaustiva al riguardo la lettera di dimissioni rassegnate dall'imputato il 27 Marzo 2017 nella quale sono indicate mansioni che non sono affatto quelle tipiche dell'amministratore 2.2.Col secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 216 L.F. ed illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della cosiddetta bancarotta riparata. L'imputato ha emesso assegni in suo favore e di tre suoi creditori per circa euro 60.000 ma questi pagamenti non hanno avuto efficienza causale a determinare l'insolvenza della società, in guanto poi le uscite sono state compensate con pagamenti fatti da DO in favore della società Dat con denaro proprio, rectius della M.T.I. S.r.l. di cui era amministratore e socio. Il totale dei debiti assunti dalla M.T.I. per conto della fallita ammonta ad euro 76.152,59 come risulta dagli atti di espromissione liberatoria sottoscritti con le citate aziende creditrici della Dat tra luglio 2011 e gennaio 2012. La Corte territoriale ha errato nel non avere distinto, come invece fa il capo di imputazione, e come erano i motivi di appello, tra le tre condotte di distrazione addebitate all'imputato, e nell'averle quindi considerate tutte insieme per poi stabilire che i 76.000 C da lui ripianati non fossero stati sufficienti a coprire l'ammontare totale delle distrazioni laddove essi superano addirittura quanto effettivamente distratto dall'imputato che deve ritenersi circoscritto alla sola somma di euro 60.000; ed infatti, le altre due condotte di distrazione - aventi ad oggetto materiale dì magazzino e macchine elettriche - da una parte non dovevano essere riparate con alcun versamento perché semplicemente non sussistono non essendovi neppure prova dell'esistenza di tali beni, dall'altro, sono ed erano, comunque, meritevoli di una trattazione separata. La Corte ha inoltre ritenuto che la condotta riparativa non avesse valore perché fatta non dalla dall'imputato ma dalla società M.T.I. di cui lo stesso era socio ed amministratore unico, laddove ciò che rileva è che la riparazione abbia comportato l'insussistenza dell'elemento materiale del reato essendo stata la sottrazione annullata da un'attività di segno contrario, che sia reintegrato il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori;
insomma la riparazione dell'originaria lesione della garanzia patrimoniale è un dato oggettivo che prescinde dal soggetto che abbia riparato, laddove peraltro nel caso di specie c'è una coincidenza sostanziale tra l'imputato e la società M.T.I. che effettuo il ripianamento;
d'altronde è pacifico che la condotta riparativa possa pacificamente avvenire anche con operazioni infragruppo. 2.3.Col terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 216 L.F. e illogicità della motivazione non esistendo alcuna distrazione di magazzino e di macchine aziendali, il vizio di motivazione che affligge la sentenza impugnata consiste nel fatto di aver ritenuto i beni distratti, ovvero il materiale di magazzino del valore di 115.000 C e le macchine elettroniche da ufficio per un valore di 35.189 risultante dal bilancio al 31/12/2012, effettivamente esistenti in quanto correttamente appostati in bilancio;
ma a suffragio di tale impostazione c'è solo una dichiarazione calunniosa dell'amministratore di diritto Balsamo destituita di credibilità nella relazione ex art. 33 del curatore fallimentare. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23. comma 8, del d. I. n. 137 dei 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del comma 2 dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso, replicando agli argomenti esposti dal P.G. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile 1.1. Il primo motivo è aspecifico, non confrontandosi adeguatamente con la compiuta ed esaustiva motivazione svolta in sentenza in punto di ricostruzione del ruolo di fatto assunto dall'imputato a fronte dello speculare motivo di appello che già in quella sede aveva prospettato questioni analoghe a quelle qui riproposte. Anzi, a ben vedere, il motivo nel confutare le ragioni per le quali i giudici di merito avevano attribuito a DO la qualità di amministratore di fatto finisce con il passare in rassegna tutti quegli elementi che la corte di appello aveva posto a sostegno di tale valutazione e che, ove riguardati nel loro insieme, e non partitamente come si è inteso fare in ricorso in un'ottica meramente difensiva tendente appunto alla parcellizzazione svalutativa, ben possono costituire - secondo i dettami di questa Corte in materia - aspetti sintomatici della ricorrenza di tale qualità dì fatto. In altri termini, il motivo nell'indicare gli elementi sulla base dei quali il giudice di merito avrebbe ricostruito la qualifica di amministratore di fatto dell'imputato, assumendone la scarsa valenza dimostrativa, finisce col segnalare indizi pregnanti in tal senso che peraltro si inseriscono nell'ambito di una ben più complessa articolazione argomentativo-ricostruttiva che dà pienamente conto del ruolo di fatto svolto dal ricorrente in seno alla società fallita, sicché il motivo si presenta meramente reiterativo delle deduzioni già svolte in appello rispetto alle quali la corte territoriale aveva già fornito risposte esaurienti, ed è nel suo complesso anche manifestamente infondato evidenziando vi
udita la relazione svolta dal Consigliere TA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 40977 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SESSA TA Data Udienza: 11/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 17.11.2022 la Corte di Appello di Torino ha, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di DO CA, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, commesso nella qualità di amministratore di fatto della Dat S.r.l., dichiarata fallita in data 31.12.2012, condannandolo alla pena di anni uno e mesi e mesi quattro di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche e e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., ha rideterminato, riducendola, le pene accessorie fallimentari al predetto inflitte, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 216 L.F. e 2639 cod. civ. ed illogicità della motivazione con riferimento alla qualifica di amministratore di fatto attribuita al ricorrente. Il socio operativo DO si occupava delle vendite di magazzino mentre il socio amministratore di diritto Balsamo si occupava di tutti gli aspetti contabili e documentali, tributari, insomma, di alta gestione della società, in stretta collaborazione con la commercialista dott.ssa Coco, sua parente. L'attività svolta da DO in quella micro impresa composta di due soli soci era un'attività che avrebbe tranquillamente potuto essere svolta da un impiegato commerciale, da un dirigente, da un consulente esterno. La Dat S.r.l. era invero un piccolo negozio di pezzi industriali nel quale il commesso/cassiere era l'imputato; il fatto che questi avesse rapporti con clienti e fornitori era l'in sé della sua prestazione lavorativa;
era inevitabile che avesse rapporti con i terzi e che avesse la firma sul conto corrente per potere operare e quindi fare bonifici ai fornitori. Egli non ha mai negato, d'altra parte, di aver sbagliato ad effettuare alcuni bonifici per esigenze proprie;
un abuso fuor di dubbio che tuttavia non lo qualifica come amministratore di fatto ma al limite come socio infedele che commette un fatto di appropriazione indebita ad effetto temporaneo (che egli da ripiano subito lasciando la situazione contabile invariata). Nè potrebbe ritenersi esaustiva al riguardo la lettera di dimissioni rassegnate dall'imputato il 27 Marzo 2017 nella quale sono indicate mansioni che non sono affatto quelle tipiche dell'amministratore 2.2.Col secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 216 L.F. ed illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della cosiddetta bancarotta riparata. L'imputato ha emesso assegni in suo favore e di tre suoi creditori per circa euro 60.000 ma questi pagamenti non hanno avuto efficienza causale a determinare l'insolvenza della società, in guanto poi le uscite sono state compensate con pagamenti fatti da DO in favore della società Dat con denaro proprio, rectius della M.T.I. S.r.l. di cui era amministratore e socio. Il totale dei debiti assunti dalla M.T.I. per conto della fallita ammonta ad euro 76.152,59 come risulta dagli atti di espromissione liberatoria sottoscritti con le citate aziende creditrici della Dat tra luglio 2011 e gennaio 2012. La Corte territoriale ha errato nel non avere distinto, come invece fa il capo di imputazione, e come erano i motivi di appello, tra le tre condotte di distrazione addebitate all'imputato, e nell'averle quindi considerate tutte insieme per poi stabilire che i 76.000 C da lui ripianati non fossero stati sufficienti a coprire l'ammontare totale delle distrazioni laddove essi superano addirittura quanto effettivamente distratto dall'imputato che deve ritenersi circoscritto alla sola somma di euro 60.000; ed infatti, le altre due condotte di distrazione - aventi ad oggetto materiale dì magazzino e macchine elettriche - da una parte non dovevano essere riparate con alcun versamento perché semplicemente non sussistono non essendovi neppure prova dell'esistenza di tali beni, dall'altro, sono ed erano, comunque, meritevoli di una trattazione separata. La Corte ha inoltre ritenuto che la condotta riparativa non avesse valore perché fatta non dalla dall'imputato ma dalla società M.T.I. di cui lo stesso era socio ed amministratore unico, laddove ciò che rileva è che la riparazione abbia comportato l'insussistenza dell'elemento materiale del reato essendo stata la sottrazione annullata da un'attività di segno contrario, che sia reintegrato il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori;
insomma la riparazione dell'originaria lesione della garanzia patrimoniale è un dato oggettivo che prescinde dal soggetto che abbia riparato, laddove peraltro nel caso di specie c'è una coincidenza sostanziale tra l'imputato e la società M.T.I. che effettuo il ripianamento;
d'altronde è pacifico che la condotta riparativa possa pacificamente avvenire anche con operazioni infragruppo. 2.3.Col terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 216 L.F. e illogicità della motivazione non esistendo alcuna distrazione di magazzino e di macchine aziendali, il vizio di motivazione che affligge la sentenza impugnata consiste nel fatto di aver ritenuto i beni distratti, ovvero il materiale di magazzino del valore di 115.000 C e le macchine elettroniche da ufficio per un valore di 35.189 risultante dal bilancio al 31/12/2012, effettivamente esistenti in quanto correttamente appostati in bilancio;
ma a suffragio di tale impostazione c'è solo una dichiarazione calunniosa dell'amministratore di diritto Balsamo destituita di credibilità nella relazione ex art. 33 del curatore fallimentare. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23. comma 8, del d. I. n. 137 dei 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del comma 2 dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso, replicando agli argomenti esposti dal P.G. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile 1.1. Il primo motivo è aspecifico, non confrontandosi adeguatamente con la compiuta ed esaustiva motivazione svolta in sentenza in punto di ricostruzione del ruolo di fatto assunto dall'imputato a fronte dello speculare motivo di appello che già in quella sede aveva prospettato questioni analoghe a quelle qui riproposte. Anzi, a ben vedere, il motivo nel confutare le ragioni per le quali i giudici di merito avevano attribuito a DO la qualità di amministratore di fatto finisce con il passare in rassegna tutti quegli elementi che la corte di appello aveva posto a sostegno di tale valutazione e che, ove riguardati nel loro insieme, e non partitamente come si è inteso fare in ricorso in un'ottica meramente difensiva tendente appunto alla parcellizzazione svalutativa, ben possono costituire - secondo i dettami di questa Corte in materia - aspetti sintomatici della ricorrenza di tale qualità dì fatto. In altri termini, il motivo nell'indicare gli elementi sulla base dei quali il giudice di merito avrebbe ricostruito la qualifica di amministratore di fatto dell'imputato, assumendone la scarsa valenza dimostrativa, finisce col segnalare indizi pregnanti in tal senso che peraltro si inseriscono nell'ambito di una ben più complessa articolazione argomentativo-ricostruttiva che dà pienamente conto del ruolo di fatto svolto dal ricorrente in seno alla società fallita, sicché il motivo si presenta meramente reiterativo delle deduzioni già svolte in appello rispetto alle quali la corte territoriale aveva già fornito risposte esaurienti, ed è nel suo complesso anche manifestamente infondato evidenziando vi